CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33532 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulli senza rinvio la statuizione relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal GIP Tribunale di Cosenza in data 23/3/2011. FATTO E DIRITTO 1. AN CO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 11/12/2019, di condanna per il reato di ricettazione di un telefono cellulare, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del GIP del Tribunale di Cosenza in data 23/3/2011, irrevocabile il 13/04/2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33532 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/05/2023 2. Con un unico motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla revoca della sospensione, in assenza dei presupposti previsti dagli artt. 163 e 168 cod. pen. Rileva a tal fine che il testo della sentenza impugnata menziona, quale causa della caducazione, la commissione di un nuovo reato nel quinquennio;
il fatto per cui si procede era stato commesso, invece, in epoca successiva al quinquennio, posto che la sentenza concessiva del beneficio era divenuta irrevocabile il 23 marzo 2011 e la ricettazione, oggetto del presente procedimento, risaliva all'accertamento del 15 novembre 2016. Quanto ai fatti commessi in data anteriore e prossima al 31 luglio 2015, oggetto della sentenza di patteggiamento del 26/11/2019, la competenza a provvedere era del giudice dell'esecuzione, non avendo la corte territoriale cognizione a riguardo. 3. Il ricorso è fondato. Premesso che l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, nel caso di specie la ricettazione risulta accertata il 15 novembre 2016 e non sussistono elementi per far retroagire la disponibilità, da parte dell'imputato, del telefono cellulare, provento di rapina, ad altra data e, in particolare, a quella della denunzia del 23 marzo 2015; nel caso in esame, gli effetti di tale anticipazione della condotta delittuosa, pur in mancanza di specifico accertamento in sede di merito, sarebbero sfavorevoli per il ricorrente, collocando il tempus commissi delicti nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza (il 23 marzo 2011), in relazione alla quale la corte territoriale ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. È pur vero che ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato in prossimità della data di commissione del reato presupposto, ma ciò si giustifica in applicazione del principio del favor rei. 3.1. Poiché dal tenore letterale dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. risulta chiaro che la causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena è correlata unicamente alla commissione di un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessive del beneficio, nel caso di specie risulta che, rispetto alla definitività della sentenza in data 23 marzo 2011, la commissione del nuovo reato, il 15 novembre 2016, si colloca oltre il quinquennio, con conseguente illegittimità della revoca disposta con la sentenza impugnata che va pertanto annullata sul punto senza rinvio.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina. Così deciso in Roma il 17/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulli senza rinvio la statuizione relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal GIP Tribunale di Cosenza in data 23/3/2011. FATTO E DIRITTO 1. AN CO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 11/12/2019, di condanna per il reato di ricettazione di un telefono cellulare, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del GIP del Tribunale di Cosenza in data 23/3/2011, irrevocabile il 13/04/2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33532 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/05/2023 2. Con un unico motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla revoca della sospensione, in assenza dei presupposti previsti dagli artt. 163 e 168 cod. pen. Rileva a tal fine che il testo della sentenza impugnata menziona, quale causa della caducazione, la commissione di un nuovo reato nel quinquennio;
il fatto per cui si procede era stato commesso, invece, in epoca successiva al quinquennio, posto che la sentenza concessiva del beneficio era divenuta irrevocabile il 23 marzo 2011 e la ricettazione, oggetto del presente procedimento, risaliva all'accertamento del 15 novembre 2016. Quanto ai fatti commessi in data anteriore e prossima al 31 luglio 2015, oggetto della sentenza di patteggiamento del 26/11/2019, la competenza a provvedere era del giudice dell'esecuzione, non avendo la corte territoriale cognizione a riguardo. 3. Il ricorso è fondato. Premesso che l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, nel caso di specie la ricettazione risulta accertata il 15 novembre 2016 e non sussistono elementi per far retroagire la disponibilità, da parte dell'imputato, del telefono cellulare, provento di rapina, ad altra data e, in particolare, a quella della denunzia del 23 marzo 2015; nel caso in esame, gli effetti di tale anticipazione della condotta delittuosa, pur in mancanza di specifico accertamento in sede di merito, sarebbero sfavorevoli per il ricorrente, collocando il tempus commissi delicti nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza (il 23 marzo 2011), in relazione alla quale la corte territoriale ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. È pur vero che ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato in prossimità della data di commissione del reato presupposto, ma ciò si giustifica in applicazione del principio del favor rei. 3.1. Poiché dal tenore letterale dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. risulta chiaro che la causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena è correlata unicamente alla commissione di un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessive del beneficio, nel caso di specie risulta che, rispetto alla definitività della sentenza in data 23 marzo 2011, la commissione del nuovo reato, il 15 novembre 2016, si colloca oltre il quinquennio, con conseguente illegittimità della revoca disposta con la sentenza impugnata che va pertanto annullata sul punto senza rinvio.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina. Così deciso in Roma il 17/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente