Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 1
Il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, secondo comma n. 3, cod. pen. può avere ad oggetto sia le cose mobili che le immobili, poiché l'ambito di applicazione della norma ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2003, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 20/11/2003
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1644
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 41433/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia;
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 4.7.01 emessa nei confronti di:
ON CL nato il [...] in [...] e IS TO nato [...] in [...];
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Mario Iannelli il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con sentenza in data 4.7 01 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON CL e IS TO per difetto di querela in ordine al delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.) per avere distrutto un cartellone pubblicitario posto su una barriera sita su un ponte del fiume Serio.
Il Procuratore Generale ricorrente deduce violazione di legge per essere il delitto perseguibile d'ufficio essendo in fatto contestata l'aggravante prevista dall'art. 635 c. 2 n. 3 c.p. (esposizione alla pubblica fede della cosa danneggiata ex art. 625 n. 7 c.p.). Il ricorso è fondato. Il danneggiamento aggravato ex art. 635 c. 2 n. 3 può avere per oggetto sia le cose mobili che le immobili, poiché l'ambito di applicazione della norma ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p. e non anche alla loro natura mobiliare (Cass. 1^ 20.2.87 n. 287, c.c. 4.2.87, Andruzzi;
Cass. 28.3.85, Iurilli;
Cass. 10.2.84, Mento, rv. 163777). È poi principio di legittimità che una circostanza è correttamente contestata se debitamente descritta in fatto nel capo di accusa, anche senza la specifica indicazione della norma violata (Cass. S.U.
1.8.00 n. 18, c.c. 21.6.00, rv. 216430). Nella concreta fattispecie quindi, essendo il fatto stato indicato come la distruzione di un cartellone stradale posto in luogo pubblico e, come tale, esposto alla pubblica fede, il reato è procedibile di ufficio. Conseguente l'annullamento della sentenza ed il rinvio ex art. 569 c. 4 c.p.p. alla Corte di Appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004