Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMADE CASSAZIONE Oggetto0 2 0 40/0 SEZIONE I VO aw Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente- R.G.N. 11684/01 - Cron. 4616 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rep. Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Ud. 26/11/02 Dott. Guido VIDIRI - Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: S.R.L, (già SGS THOMSON S.T. MICROELECTRONICS MICROELECTRONICS S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Via Eunio Quizinio Viscomli u: 20 in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso lo studio dell'avvocato MARIO CASSAZIONE, ANTONINI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ANDRONICO, ANTONIO LEONARDI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2002 TE PIETRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 4846 BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE -1- MARCHIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MANGANO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1915/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 18/04/00 R.G.N. 5046/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato ANTONINI per delega ANDRONICO;
udito l'Avvocato DE MARCHIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto dalla S.T. Microelectronics s.r.l. (già SGS Thomson Microelectronics s.r.l.) avverso la decisione del Pretore della stessa città, che aveva - nell'ambito di una procedura di riduzione del dichiarato illegittimo il licenziamento intimato personale, di cui alla legge n. 223 del 1991 alla signora RA EL, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite, dal recesso alla reintegra. Esaminata la procedura di mobilità avviata dalla società con la comunicazione del 2.10.1996 e conclusa con accordo sindacale dell'11.12.1996, i giudici di secondo grado ritenevano che nel citato accordo del dicembre 96 mancasse una reale predeterminazione di un criterio di scelta di carattere generale ed astratto, cui potesse fare seguito la concreta ed imparziale individuazione dei destinatari del recesso;
si trattava, invece, di un c.d. accordo fotografia, nel quale i lavoratori eccedenti erano già individuati nei 52 all'epoca in CIGS, senza alcuna precisa indicazione circa i profili professionali del personale impiegato e senza alcuna comparazione neppure sotto il profilo tra i 52 lavoratori reduci dalla CIGS e gli altri dipendenti, neppure contecnico-organizzativo quelli anche se non collocati in CIGS inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre - - equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi. Alla nullità del criterio negoziale adottato conseguiva la necessità di applicare i criteri legali;
la mancata comparazione, alla stregua di tali criteri, tra i lavoratori interessati e quelli mantenuti in servizio, comportava la illegittimità del licenziamento intimato. Il Tribunale osservava poi che, anche a voler ritenere legittimo l'accordo sindacale del dicembre 1996, la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223/91 era irregolare, non essendo state puntualmente indicate le modalità di applicazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della stessa legge. Dalla inosservanza dell'obbligo di comunicazione, con le modalità imposte dalla legge, derivava, per il Tribunale, la inefficacia del recesso, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando due motivi di censura, illustrati con memoria, la S.T. Microelectronics s.r.l. RA EL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 3,5,7 e 12, e dell'art. 5, commi 1,2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1994, n. 56 (recte, del d.l. 26 novembre 1993, n. 478, conv., con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; degli artt. 1362 e seguenti c.c., con riferimento all'accordo sindacale dell'11 dicembre 1996; nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Critica la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità dei criteri di scelta per la mancata previsione di alcuna comparazione, “neppure sotto il profilo tecnico organizzativo, tra i 52 lavoratori reduci dalla CIGS e gli altri dipendenti dello stabilimento, neppure con quelli, anche se non collocati in CIGS, inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi". п о т и р Deduce che il Tribunale ha omesso di valutare "che la procedura di mobilità attivata dalla ST andava inserita all'interno di un risalente dialogo sindacale", nel corso del quale erano stati concordati nel tempo, tra l'azienda e le OO.SS. il ricorso alla Cassa integrazione guadagni, alla mobilità lunga, ai prepensionamenti e agli altri ammortizzatori sociali. Assume che il piano di ristrutturazione si è realizzato sotto il costante controllo sindacale e pubblico, senza che mai fosse eccepita la illegittimità delle procedure;
sottolinea il fatto che le due ultime proroghe della CIGS erano state richieste ai sensi della legge n. 56/94, dopo un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro il 5.10.1995; deduce, quindi, che, in tale contesto, il controllo giudiziale andava ristretto alla regolarità formale della procedura. Rileva che, qualora al termine della procedura la ST avesse licenziato dei lavoratori diversi da quelli che avevano goduto delle ultime due proroghe della CIGS, si sarebbe realizzata una ulteriore (e fraudolenta) proroga della CIGS, in quanto i lavoratori licenziati avrebbero fruito di quattro anni di mobilità e non di due, come, invece, era stato previsto per i 52 lavoratori esuberi strutturali al momento della concessione della proroga della CIGS. Deduce che il Tribunale ha violato le regole di ermeneutica contrattuale nella interpretazione dell'accordo 11.12.1996 (di cui riporta alcuni stralci), non tenendo conto che l'utilizzo in via esclusiva del criterio delle esigenze tecnico produttive, oltre che pienamente legittimo (come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 268/94), era rispettoso dei principi di razionalità e non discriminazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, della legge n. 223/91 e dell'art. 1 del d.l. n. 483 del 1993, come convertito con la legge n. 56 del 1994, nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, la difesa della società deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere non rispondente alla disciplina dettata dal comma 9 dell'art. 4 della legge 223/91 la comunicazione effettuata una volta esaurita la procedura di mobilità. Assume che la valutazione sulla completezza e sufficienza di tale comunicazione non poteva “essere limitata all'esame del singolo atto, dovendosi quest'ultimo inserire all'interno dell'intera serie di atti della procedura nell'ambito della quale (ed ancora prima sin dall'avvio del piano di ristrutturazione aziendale) le organizzazioni sindacali hanno potuto, regolarmente e con pienezza di informazioni, esercitare le funzioni di "controllo" previste dalla legge, con una partecipazione attiva (cogestione) a tutti i processi aziendali”. Le indicazioni della comunicazione finale ex art. 4, comma 9, della legge 223/91 andavano, quindi, integrate con tutti gli altri atti della procedura;
sicché la comunicazione aveva certamente raggiunto lo scopo. Il ricorso non è fondato. La sentenza del Tribunale di Catania si basa su due distinte ed autonome motivazioni. Con la prima si rileva che il licenziamento impugnato è illegittimo per la illegittimità dei criteri di scelta risultanti nell'accordo dell'11.12.1996, accordo che, anziché dettare i criteri cui avrebbe dovuto poi attenersi l'imprenditore, si era risolto nella immediata individuazione dei lavoratori da licenziare (i 52 lavoratori in cassa integrazione), senza alcuna comparazione, neppure sotto il profilo tecnico organizzativo, tra tali lavoratori e gli altri, anche se non collocati in CIGS, inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi. Si aggiunge, poi, che, anche a voler ritenere legittimi tali criteri, comunque il licenziamento è inefficace perché la comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 non contiene la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della stessa legge. Il primo motivo di ricorso è rivolto a criticare la prima motivazione;
il secondo motivo è diretto, invece, a contestare la seconda. Ne consegue che il rigetto di uno solo dei due motivi comporta il rigetto del ricorso, esonerando dall'esame dell'altro. Il primo motivo non è fondato. Se è vero che, come ritenuto nella sentenza di questa Corte n. 3133 del 24 marzo 1998, il criterio delle esigenze tecnico-produttive può essere legittimamente utilizzato come solo parametro di determinazione del personale da collocare in mobilità in sede di accordi sindacali che concludono la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, è anche vero, però, che deve essere rispettato il principio di non discriminazione tra i lavoratori ed il principio della razionalità delle regole pattuite. т с и о о т р Il Tribunale di Catania ha escluso che, nella fattispecie in esame, fossero stati rispettati tali principi, rilevando che fin dalla comunicazione preventiva i lavoratori eccedenti erano già stati individuati nei 52 in cassa integrazione, “senza alcuna precisa indicazione circa i profili professionali del personale attualmente impiegato"; e che neppure nell'accordo dell'11.12.1996 era stata prevista alcuna concreta ed effettiva comparazione, neppure sotto il profilo tecnico organizzativo, tra i 52 lavoratori in CIGS e gli altri dipendenti dello stabilimento, neppure con quelli, anche se non collocati in cassa integrazione, inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi. Avverso tale passo della motivazione la società ricorrente non muove specifiche censure;
sembra, anzi, ammettere la carenza di ogni comparazione, anche di carattere tecnico-organizzativo, lasciando intendere che i 52 lavoratori erano stati, addirittura, già individuati come "esuberi strutturali" (e, quindi, destinati al licenziamento) con la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesta ai sensi dell'art. 1 del d.l. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; quindi, fin dall'accordo del 5.10.1995, che aveva preceduto la richiesta di proroga e, quindi, fin da prima dell'apertura della procedura di mobilità (avviata con comunicazione del 2.10.1996: cfr. pag. 7 della sentenza e pag. 3 del ricorso per cassazione). Assume, ancora, che il licenziamento di quei 52 lavoratori, beneficiari della proroga, aveva evitato una ulteriore (e fraudolenta) proroga di fatto della CIGS, perché la fruizione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale comporta una pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità (comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 478/93, conv. con l. n. 56/94); mentre, se fossero stati licenziati lavoratori diversi, il trattamento di mobilità non avrebbe subito riduzioni. Il motivo è infondato perché, come si è evidenziato, anziché spiegare le ragioni della dedotta erroneità dell'affermazione del Tribunale circa la violazione dell'art. 5 della legge n. 223/91 - per "l'adozione convenzionale di criteri di scelta privi dei caratteri di ragionevolezza... e di imparzialità”, stante la mancata previsione, nell'accordo dell'11.12.1996, di "alcuna concreta ed effettiva comparazione, neppure sotto il profilo tecnico-organizzativo, tra i 52 lavoratori reduci dalla CIGS e gli altri dipendenti dello stabilimento, neppure con quelli, anche se non collocati in CIGS, inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi" si limita ad affermare, in sostanza, che il "risalente dialogo sindacale" ed il costante controllo sindacale e pubblico attesterebbero la legittimità del criterio di scelta, senza la necessità di aggiungere altro;
anche se tale criterio di scelta era stato addirittura precedente l'avvio della procedura di mobilità, dovendosi far risalire alla richiesta di proroga del trattamento di integrazione salariale, avanzata, a seguito di accordo del 5.10.1995, ai sensi del d.l. n. 478 del 1993. La mancanza di rilievi da parte sindacale darebbe una patente di legittimità al criterio di scelta adottato, senza la necessità di spiegare perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che mancava una precisa indicazione circa i profili professionali del personale attualmente impiegato, che mancava ogni comparazione, anche sotto il profilo tecnico-organizzativo, che, di conseguenza, il criterio adottato risultava privo dei caratteri della ragionevolezza e della imparzialità. L'assunto è palesemente infondato, perché, come già osservato da questa Corte (Cass., 12 gennaio 1999 n. 265), la procedura di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 è finalizzata alla tutela non solo di interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell'interesse pubblico, correlato alla occupazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell'interesse dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro - e, in particolare alla verifica dei criteri di scelta sotto il profilo del loro carattere di generalità, obiettività e coerenza con il fine dell'istituto della mobilità –, sicché è da escludere che l'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima. E non può non considerarsi nullo, per contrasto con norma imperativa (art. 5 della legge 223 del 1991), un accordo che, come quello esaminato dal Tribunale, individui direttamente i lavoratori anziché dettare i criteri di scelta. E' appena il caso di aggiungere che ulteriori profili di censura prospettati con riferimento alla sentenza impugnata nella memoria illustrativa non possono essere presi in considerazione, nella misura in cui non sono contenuti nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità. Ne consegue il rigetto del motivo e, quindi, del ricorso (attesa la ricordata autonomia delle due ragioni poste a sostegno della decisione, donde la non necessità di esame del motivo di ricorso avverso la ritenuta irritualità della comunicazione successiva ai licenziamenti). Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della società soccombente (art. 385, primo comma, c.p.c.), con attribuzione ai procuratori costituiti della parte resistente, che ne hanno fatto motivata richiesta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 23,00 oltre 1.300,00(milletrecento/00) per onorario di avvocato, con attribuzione agli avvocati Giovanni Mangano e Carlo De Marchis. Così deciso in Roma il 26 novembre 2002. Il 1 Presidente Il cons. estensore Teda Phili Vilure Pomuni IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI EOLLO, DI 11 FEB. 2003 REGISTRO, DA OGNI SPESA, TASSA oggi, O DIRITTO DELL'ART. 10 ELLIERECAN Виши DELLA LOR 11 N. 533 T R O C