Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 5665
CASS
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 110 e 629 cod. pen. e carenza di motivazione

    Il motivo di ricorso è considerato aspecifico e reiterativo di doglianze già espresse in appello e affrontate dalla Corte territoriale. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata logicamente e congruamente, supportata da altri elementi di prova. La responsabilità concorsuale è stata correttamente affermata sulla base di elementi indiziari convergenti, tra cui la presenza di AN all'incontro, l'uso di linguaggio criptico, la non occasionalità dei rapporti e l'atteggiamento di acquiescenza, interpretati come contributo causalmente rilevante. Le dichiarazioni del co-imputato CC sono state ritenute inattendibili.

  • Rigettato
    Violazione artt. 110 e 629 cod. pen. e carenza di motivazione

    Il motivo è ritenuto manifestamente infondato. Le modalità esecutive dell'azione delittuosa, il contenuto intimidatorio del messaggio, la pluralità dei soggetti coinvolti e la tipologia delle richieste estorsive sono state ritenute evocative della forza intimidatrice tipica dei sodalizi di stampo mafioso. È sufficiente che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria. L'aggravante ha natura oggettiva e si estende a tutti i concorrenti consapevoli dell'uso del metodo mafioso.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità e carenza di motivazione sulla responsabilità penale e sulle censure d'appello

    Il motivo di ricorso è aspecifico e reiterativo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Le sentenze di merito hanno confermato la responsabilità attraverso una disamina completa delle prove, inclusi colloqui intercettati, servizi di osservazione e dichiarazioni di IO PO e ND CC, ritenuti idonei a dimostrare il ruolo apicale di CC e l'operatività del clan. Il giudizio conforme non presenta illogicità o contraddittorietà. Le censure difensive propongono una lettura alternativa dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sulla richiesta di riqualificazione giuridica

    La censura è manifestamente infondata. I giudici di appello hanno adeguatamente motivato sul mancato inquadramento della condotta nella fattispecie di danneggiamento, basandosi sulla valutazione complessiva dei fatti desumibile dalle dichiarazioni delle persone offese, dalle dichiarazioni confessorie di IO AR e IO PO, e dal contenuto di intercettazioni ambientali, ritenuti idonei a dimostrare l'adesione di CC alla condotta predatoria. Le censure difensive propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sulla qualificazione del fatto

    Le censure contenute nel ricorso propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con le indicazioni fornite dalle sentenze di primo e secondo grado. La valutazione dei fatti come desumibile dalle dichiarazioni delle persone offese, dalle dichiarazioni confessorie e dalle intercettazioni è stata ritenuta idonea a dimostrare l'adesione di CC alla condotta predatoria.

  • Rigettato
    Mancata riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e tardività della querela

    La doglianza è generica e manifestamente infondata. I giudici di appello hanno evidenziato la mancanza di elementi probatori da cui desumere l'erroneità della decisione del primo giudice che ha ritenuto le condotte di CC idonee a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione e a giustificare la procedibilità di ufficio. Non è stato dedotto alcun elemento da cui desumere che le somme pretese fossero tutelabili in sede civilistica. La censura sulla desistenza volontaria non è scrutinabile in quanto non specificamente devoluta in appello.

  • Rigettato
    Rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto

    La doglianza è del tutto aspecifica. Il compendio probatorio valutato nelle sentenze di merito ha indotto i giudici ad affermare la sussistenza del reato di sequestro di persona, non essendo ravvisabile alcun elemento indiziario sulla riconducibilità della sparatoria ai coniugi CO o sulla titolarità di un credito da parte di CC. Il ricorrente sollecita una rivalutazione del compendio fattuale già esaminato dai giudici di merito.

  • Rigettato
    Carenza di prova sulla responsabilità penale

    La doglianza non è consentita in sede di legittimità. I giudici di merito hanno indicato e valutato elementi probatori (dichiarazioni confessorie, intercettazioni) attestanti la riferibilità al ricorrente delle violazioni in materia di armi. La Corte d'appello ha dato adeguato conto del coinvolgimento di CC nella detenzione e porto di armi, valorizzando congruamente gli elementi probatori. Le doglianze difensive si risolvono in una lettura parcellizzata e decontestualizzata del compendio logico-fattuale.

  • Rigettato
    Mancanza di elementi univoci e illogicità della motivazione

    Le doglianze sono articolate esclusivamente in fatto e proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado attraverso una disamina approfondita delle risultanze processuali, ritenute idonee a dimostrare la realizzazione dei reati da parte di CC e complici. Il ricorrente contesta la ricostruzione in fatto, proponendo un'ipotesi di 'travisamento dei fatti' e una lettura alternativa del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. La motivazione dei giudici di merito è coerente e scevra da vizi logici.

  • Rigettato
    Carenza e illogicità della motivazione

    La censura è in parte generica e in parte non consentita in sede di legittimità. La difesa si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sulla mancata revoca delle aggravanti, senza confutare le argomentazioni dei giudici di merito. I giudici di appello hanno ritenuto congrua la pena e valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale e l'assenza di resipiscenza. La determinazione della pena è considerata adeguata.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 110 e 416-bis cod. pen., travisamento della prova e carenza di motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione.

  • Inammissibile
    Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza/illogicità della motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 5665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5665
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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