CASS
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 5665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5665 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. RA IG nato a [...] il [...] 2. CO NN nato a [...] il [...] 3. UC NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 31/10/2024 DEla Corte di Assise di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale RC LL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni DE difensore DE ricorrente CC, Avv. Maria Falbo, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento DE provvedimento impugnato;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi DEl'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 5665 Anno 2026 Presidente: EL AN Relatore: SI UE Data Udienza: 25/11/2025 2 1. UI AN, TO CC e IO PO, a mezzo dei propri difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza DE 31 ottobre 2024 con la quale la Corte di Assise di Appello di Napoli, in parziale riforma DEla sentenza emessa in data 7 febbraio 2023 dal Giudice DEl’udienza preliminare DE Tribunale di Napoli, li ha ritenuti responsabili per i reati rispettivamente ascritti e per l’effetto ha condannato IO PO alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 2.280,00 di multa, TO CC alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 8.000,00 di multa e UI AN alla pena di anni sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 2. Ricorso UI AN. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sua penale responsabilità per il reato di estorsione aggravata. 2.1.1. La Corte territoriale avrebbe omesso di individuare e illustrare gli elementi fattuali dai quali desumere, in capo a AN, la coscienza e volontà di concorrere nell’azione estorsiva ascritta agli altri imputati nonché il concreto apporto agevolativo che egli avrebbe prestato, idoneo a rafforzare l’altrui proposito criminoso. La difesa lamenta, in particolare, che i giudici di merito non avrebbero chiarito le modalità di estrinsecazione DEla partecipazione DE ricorrente né avrebbero esplicitato il nesso di causalità efficiente tra la sua condotta e quelle degli altri concorrenti. 2.1.2. Si censura, inoltre, che la pronuncia di condanna sarebbe stata ancorata a un dato non emerso in dibattimento, consistente nell’assunto secondo cui, durante la permanenza di AN presso l’abitazione di CC, quest’ultimo e i suoi sodali non celavano le proprie condotte e che il ricorrente sarebbe stato presente anche quando RO PO e RO ST dovevano allontanarsi;
da ciò la Corte distrettuale avrebbe inferito una presunta consapevolezza DE AN circa le reali intenzioni dei soggetti con i quali si accompagnava e “di quale fosse il servizio da compiere affidato” a PO e ST. Per contro, secondo la prospettazione difensiva, la determinazione estorsiva sarebbe stata assunta dagli altri imputati, restando il ricorrente DE tutto estraneo alla relativa ideazione e, al più, coinvolto solo in via indiretta. 2.1.3. I giudici di appello avrebbero omesso di valutare la natura neutra DEla condotta DE AN, il quale, nel momento in cui veniva posta in essere la condotta estorsiva, sarebbe rimasto in auto, ignorando la richiesta di denaro formulata dagli altri imputati;
circostanza che emergerebbe anche dalle dichiarazioni rese da CC in ordine alle ragioni DEla presenza sul posto DE AN. 3 2.1.4. Infine, la motivazione impugnata non si confronterebbe con l’assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni di CC, escludenti il coinvolgimento DE AN, sarebbero state ritenute erroneamente inattendibili dal primo giudice sul presupposto di una pretesa volontà DEl’imputato di salvaguardare la posizione DE AN, senza specificare gli elementi posti a fondamento di tale affermazione. 2.1.5. Ancora, si deduce che i giudici di merito avrebbero trascurato la scarsa attendibilità DEla persona offesa, che avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie sulla data in cui il AN si sarebbe accompagnato al CC e comunque lacunose quanto al ruolo DE ricorrente. In tale prospettiva, dalle dichiarazioni DE AN non emergerebbe se il AN fosse un mero spettatore o un effettivo compartecipe e, nondimeno, la Corte di appello avrebbe valorizzato il solo dato DEla presenza, senza specificare quali condotte concrete sarebbero state causalmente rilevanti in termini di rafforzamento DEl’altrui proposito criminoso. Eppure, il dato ritenuto certo dalla difesa è che il AN non sarebbe sceso dal veicolo, non avrebbe rivolto alcuna parola alla persona offesa e non avrebbe volto neppure uno sguardo alla stessa, circostanze erroneamente trascurate dai giudici di appello, i quali si sarebbero limitati ad enfatizzare il solo dato DEla presenza DE AN, senza specificare quale attività DE ricorrente abbia cagionato il rafforzamento DEl'altrui proposito criminoso. Peraltro, quanto all’episodio DE 23 dicembre 2021, la persona offesa non menzionerebbe il AN, riferendo di due uomini che, con il CC, intascavano indebitamente la somma di euro 200,00. Ed ancora, in relazione all'episodio DE 24 dicembre 2021, la vittima farebbe esclusivo riferimento alla riscossione di una somma pari ad euro 800 ad opera di tre uomini a lui sconosciuti, senza far alcun riferimento alla presenza DE AN. In conclusione, la Corte di merito, con motivazione ritenuta scarna e apodittica, si sarebbe limitata ad affermare che le dichiarazioni DEla persona offesa proverebbero la partecipazione DE AN all’episodio estorsivo, senza indicare quali specifici passaggi DEla deposizione DE AN sorreggerebbero tale approdo. 2.1.6. La difesa, inoltre, ha evidenziato che la possibilità di configurare un concorso morale in forme atipiche non esonera il giudice dall’onere di motivare sulla prova di una reale partecipazione DE concorrente nella fase ideativa o preparatoria e di precisarne le modalità di estrinsecazione, non potendosi confondere l’atipicità DEla condotta concorsuale con un’indifferenza probatoria sulle sue manifestazioni concrete. 4 Sotto tale profilo, la sentenza impugnata sarebbe carente, poiché nulla argomenterebbe sul contributo causale DE AN, accostandolo apoditticamente a un gruppo criminale DE quale, peraltro, egli neppure avrebbe avuto conoscenza, a fronte DEla sua comparsa nel solo episodio a lui contestato per poi scomparire definitivamente dall'intera vicenda giudiziaria. A sostegno DEl’estraneità DE ricorrente, la difesa richiama l’ordinanza con cui il Tribunale DE riesame in data 3 marzo 2022 ha annullato, per carenza di gravità indiziaria, la misura cautelare limitatamente alla posizione DE AN, evidenziando che la persona offesa non aveva indicato alcun suo coinvolgimento, individuando il ST quale incaricato DEla riscossione, senza nulla riferire sulla condotta DE AN, presente a bordo DEl’autovettura condotta dal PO. Si segnala, in particolare che il Tribunale DE riesame avrebbe valorizzato anche le dichiarazioni DE coindagato CC, escludenti il coinvolgimento DE AN e qualificanti come occasionale la sua presenza nell’autovettura in uso al ST ed al PO, in linea con quanto riferito dal ricorrente. 2.2. UI AN, con il secondo motivo di ricorso, eccepisce violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza DEla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2.1. La difesa ha dedotto la carenza di prova circa la riconducibilità DEla presenza di AN sulla scena DE crimine ad una finalità di agevolazione DE clan camorristico, lamentando che i giudici di merito avrebbero trascurato la circostanza secondo cui egli non avrebbe mai manifestato alcuna contiguità con logiche criminali organizzate. Tale assunto, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe corroborato sia dall’assenza di contatti tra il ricorrente ed esponenti DE clan sia dalla mancanza di precedenti penali specifici. 2.2.2. Si sostiene, inoltre, che la motivazione DEla sentenza impugnata non indichi con quali modalità AN avrebbe contribuito a rendere percepibile il metodo mafioso, mancando qualsiasi elemento idoneo a far apparire alla persona offesa, direttamente o indirettamente, una sua appartenenza al sodalizio, tale da incidere sulla libertà di autodeterminazione DEla vittima mediante una coartazione riconducibile alla forza intimidatrice DE gruppo. In tale quadro, non sarebbe ravvisabile il dolo richiesto per il riconoscimento DEl'aggravante DE metodo mafioso, non rinvenendosi nella condotta DE AN elementi sintomatici di una volontà agevolativa DE clan, anche e soprattutto in considerazione DEl'assenza di qualsivoglia forma contributiva nell'azione DE ricorrente. 2.2.3. Da ultimo, si censura che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente l’aggravante contestata senza svolgere un’adeguata 5 argomentazione in ordine, da un lato, alla consapevolezza DE AN circa le reali finalità perseguite dai concorrenti e, dall’altro, alla sua volontà di favorire il sodalizio camorristico capeggiato dal CC, limitandosi ad affermazioni apodittiche e prive di coerente raccordo con le risultanze processuali. 3. Ricorso TO CC. 3.1. Con l’unico motivo di impugnazione, lamenta manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità DEl’imputato per i reati contestatigli nonché assenza di motivazione in ordine alle censure dedotte nell’atto di appello. 3.1.1. La difesa ha eccepito che, nel periodo oggetto di indagine (13 agosto 2021-3 febbraio 2022), CC e i soggetti a lui vicini sarebbero stati destinatari di atti intimidatori e di iniziative criminali, circostanze ritenute incompatibili sia con il ruolo di capo DE presunto clan camorristico attribuitogli dai giudici di merito sia con la stessa esistenza DE sodalizio. 3.1.2. La Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta a tale rilievo, limitandosi a richiamare le dichiarazioni di IO PO - secondo cui CC si sarebbe dotato di uomini e mezzi per assumere il controllo DEle piazze di spaccio - senza esplicitare le ragioni DEla ritenuta attendibilità DE dichiarante e senza considerare l’astio da questi nutrito verso CC, asseritamente originato da soprusi commessi dal suocero in suo danno. 3.1.3. La difesa aggiunge che l’assenza di prova circa l’esistenza di un clan camorristico capeggiato da CC troverebbe ulteriore riscontro nel fatto che, a distanza di nove mesi dall’arresto DE ricorrente e degli altri imputati, venivano applicate misure cautelari nei confronti di 37 affiliati al clan dei Casalesi, elemento che, secondo la prospettazione, dimostrerebbe la perdurante egemonia di tale sodalizio sul territorio. 3.1.4. La difesa richiama, inoltre, quanto dichiarato dallo stesso CC, secondo cui il gruppo, a vocazione familiare, avrebbe avuto il solo scopo di “ripulire Castelvolturno dagli spacciatori”, circostanza che, ad avviso DEla difesa, escluderebbe la configurabilità di un’associazione di tipo mafioso. 3.1.5. Il ricorrente lamenta anche che la Corte distrettuale non avrebbe motivato in modo puntuale sulle ragioni DEla ritenuta sussistenza DEl’associazione mafiosa, omettendo di indicare gli elementi probatori dai quali desumere, con certezza, che i singoli soggetti agissero nell’interesse DE sodalizio e nella consapevolezza di contribuire alla sua esistenza e operatività. 3.2. In relazione al reato di rapina di cui al capo 1), la difesa aveva sollecitato la riqualificazione DE fatto in termini di danneggiamento, sul 6 presupposto che la persona offesa sarebbe stata colpita e privata dei beni esclusivamente da LL PA, come riferito dalla stessa vittima. Da ciò conseguirebbe che il contestato DEitto di cui all’art. 628 cod. pen. sarebbe ontologicamente diverso da quello voluto da CC, individuato nel danneggiamento DE negozio F&D di AB AD quale reazione all’aggressione subita dai nipoti DE ricorrente ad opera di affiliati al clan dei Casalesi. La difesa lamenta, pertanto, che, su tale specifico rilievo, la Corte territoriale non avrebbe fornito “alcuna motivazione appagante” (vedi pag. 5 DE ricorso). 3.3. Il ricorrente deduce, inoltre, che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che CC intendesse devastare il negozio di biciclette per affermare una pretesa superiorità criminale e che, allontanandosi, avrebbe pronunciato la frase “questo non ha capito o si prende roba da mano a me o mi dà la settimana”, senza considerare che le persone offese LL PA e IA GI avrebbero dichiarato che nessuno degli aggressori ha proferito parole all’interno DEl’esercizio, precisando, peraltro, di non avere mai ricevuto richieste estorsive. Di conseguenza, l’episodio non sarebbe qualificabile come condotta funzionale all’accrescimento DE prestigio e DE potere DE CC, il quale non avrebbe mai esercitato alcuna egemonia sul territorio. Anche sotto tale profilo, si assume che la Corte di appello avrebbe omesso un effettivo confronto con le deduzioni difensive, eludendo l’argomento, con conseguente vizio di motivazione. 3.4. In relazione al reato di tentata estorsione di cui al capo 3) era stata chiesta l’assoluzione DE CC, sostenendo che la persona offesa SC ON non avrebbe presentato querela contro il ricorrente e che, quand’anche la sua esternazione potesse essere considerata come valido atto querelatorio, la stessa sarebbe tardiva. La Corte di merito ha rigettato tale motivo di impugnazione sul presupposto DEla procedibilità di ufficio DE reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, senza tenere conto che il CC non avrebbe paventato esplicitamente al ON alcuna conseguenza alla mancata accettazione DEla sua richiesta e che il ricorrente non si sarebbe più presentato al cospetto DEla persona offesa con conseguente insussistenza DEla contestata aggravante e configurabilità DEla fattispecie DEla desistenza volontaria o DE reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni. 3.5. In relazione al reato di cui all’art. 630 cod. pen. di cui al capo 4), la difesa ha dedotto che, con l’atto di appello, era stata chiesta la riqualificazione DE fatto nel reato esercizio arbitrario DEle proprie ragioni. 7 I giudici di appello avrebbero rigettato tale richiesta non ritenendo ravvisabile alcuna prova inequivocabile che la sparatoria descritta dal PO fosse riconducibile ai coniugi CO;
tale affermazione non terrebbe conto DE fatto che il 5 dicembre 2021 IO CO aveva sparato contro la vettura occupata dal CC e dal PO e che, di conseguenza, non sarebbe logico pensare che il CC avesse tentato di estorcere 1.000,00 euro al CO a fronte di un credito di migliaia di euro per i danni subiti dalla vettura distrutta dai colpi sparati da quest’ultimo. 3.6. Con riguardo al reato di porto abusivo di armi di cui al capo 5), la difesa deduce che la Corte distrettuale, omettendo di confrontarsi con le doglianze difensive, avrebbe erroneamente affermato la responsabilità penale DE CC valorizzando le dichiarazioni confessorie da lui rese, senza considerare che il ricorrente si sarebbe limitato ad ammettere il proprio coinvolgimento negli spari connessi all’episodio Kader, ma non anche la detenzione DEle armi. 3.6.1. La difesa ha, inoltre, evidenziato che l’attribuzione a CC DEl’esplosione di colpi nei pressi DEl’abitazione di LO TT sarebbe priva di adeguato supporto probatorio, poiché le immagini DE sistema di videosorveglianza riprenderebbero un uomo in moto con il volto coperto e, pertanto, non identificabile con certezza. Peraltro, le conversazioni intercettate attesterebbero come CC avesse preso le parti DE TT nei confronti di SA Edificante, sicché non sarebbe configurabile alcun movente di astio tra il ricorrente e il TT. 3.6.2. Quanto alla sparatoria DE 23 novembre 2021, la difesa assume che gli elementi a carico DE ricorrente sarebbero meramente congetturali e comunque insufficienti, atteso che, nel corso di una conversazione, l’interlocutore DE CC avrebbe pronunciato l’espressione “hai fatto il kalashnikov”, e non “hai comprato il kalashnikov”, con conseguente inidoneità DEla frase a sostenere l’ipotesi accusatoria nei termini prospettati. 3.6.3. Da ultimo, la difesa ha sostenuto che, in data 22 dicembre 2021, CC non avrebbe avuto alcuna ragione di impugnare una pistola, trovandosi nei pressi DEl’abitazione di RO PO, aggiungendo che le perquisizioni personali e domiciliari eseguite nei suoi confronti avrebbero dato esito negativo quanto al rinvenimento di armi da fuoco. 3.7. Con riferimento ai reati contestati ai capi 6, 7 ed 8, la difesa ha dedotto la mancanza di elementi univoci idonei a dimostrare che il CC sia il soggetto che, all’arrivo DEla polizia giudiziaria, ha gettato nei rifiuti la pistola di cui al capo di imputazione. 3.7.1. La difesa ha affermato, inoltre, che difetterebbe la prova che i rumori percepiti dalla donna che ha allertato le forze DEl’ordine fossero 8 riconducibili a colpi d’arma da fuoco, potendo invece trattarsi di esplosioni prodotte da un’arma caricata a salve, con conseguente configurabilità DE solo reato di cui all’art. 703 cod. pen. 3.7.2. Peraltro, la Corte distrettuale avrebbe respinto la richiesta di riqualificazione DE fatto ai sensi DEl’art. 703 cod. pen. sul presupposto - ritenuto erroneo dalla difesa - che il CC avrebbe agito per incutere timore e imporre la sua supremazia sul territorio, assunto reputato meramente assertivo e non coerente con l’insussistenza DEl’associazione a DEinquere invocata dalla difesa. La motivazione sarebbe carente ed illogica nella parte in cui i giudici di appello affermano che la denunciante avrebbe riconosciuto il ricorrente e che le intercettazioni dimostrerebbero che il CC era “tormentato” a causa dei colpi a salve, affermazioni ritenute apodittiche e non sorrette da adeguata argomentazione. 3.7.3. Da ultimo, si deduce l’insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare che l’arma rinvenuta dalle forze DEl’ordine sia di provenienza DEittuosa e, in particolare, che la stessa sia stata utilizzata in occasione DEla sparatoria di piazzetta Ischitella;
inoltre, il CC non potrebbe rispondere DE reato di cui all’art. 648 cod. pen. in mancanza di prova DE suo concorso nella ricettazione materialmente posta in essere da terzi ed in considerazione DEla natura istantanea di tale fattispecie criminosa. 3.8. Il ricorrente eccepisce, infine, carenza e manifesta illogicità DEla motivazione con cui i giudici di appello hanno rigettato le richieste di esclusione DEle aggravanti contestate, di riconoscimento DEle attenuanti generiche e contenimento DEla pena nel minimo edittale, senza tenere conto DEla particolare condizione personale in cui versava il CC a seguito DEla morte DE figlio nonché DE comportamento collaborativo DEl’imputato, il quale -pur in assenza di prove certe a suo carico- avrebbe ammesso la sua responsabilità in relazione ad alcune fattispecie criminose contestategli con dichiarazioni rese fin dalla fase DEle indagini preliminari. 4. Ricorso IO PO, 4.1. Con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., travisamento DEla prova nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza DEl’elemento soggettivo DE reato di associazione a DEinquere. 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione DEl’art. 62-bis cod. pen. nonché carenza e manifesta 9 illogicità DEla motivazione in ordine al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 5. In data 31 ottobre 2025 il CC ha reso, presso l’ufficio matricola, dichiarazioni spontanee con cui ha riferito di essere pronto a collaborare con le autorità competenti per permettere il rinvenimento DEl’arma di cui al capo di imputazione. 6. Il difensore DE ricorrente CC in data 17 novembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. 7. Il difensore DE ricorrente CC, in data 18 novembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’acquisizione DE colloquio intercorso tra il CC ed il Pubblico Ministero relativo alle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da TO CC e UI AN sono inammissibili per le ragioni che seguono. 1.1. La sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro DE richiamo da parte DEla sentenza di appello a quella DE Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione DEle prove (Sez. 3, n. 44418 DE 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 6560 DE 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01). 1.2. Questo Collegio intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni DEle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni DE suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica 10 deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza DE vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione DEla prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 6746 DE 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 DE 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01). 1.3. I motivi di impugnazione dedotti da UI CC e TO AN sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti DE giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri DEla Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Tutto ciò premesso, è possibile passare al loro singolo esame. 2. Il primo motivo dedotto da UI AN è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti ed all’interpretazione DE materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 2.1. A differenza di quanto affermato nel ricorso, la versione dei fatti offerta da AR NO risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione DEla portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all’accusa da parte DE NO (vedi pagine da 18 a 23 DEla sentenza di primo grado nonché pagine 23 e 26 DEla sentenza impugnata). L'iter argomentativo appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica DEle dichiarazioni DE NO in un organico quadro interpretativo, alla luce DE quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi DE requisito DEla gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilità DEle asserzioni DEla persona offesa. Peraltro, i giudici di merito, quanto alla genuinità DE racconto, hanno affermato che le modalità di emersione dei fatti non sono certamente riconducibili a intenti calunniatori o di etero-induzione, in considerazione DEla carenza di elementi da cui desumere che la persona offesa abbia alterato il narrato al fine di sostenere un'accusa di natura calunniatoria. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità DEle propalazioni accusatorie DEla persona offesa, 11 senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità. 2.2. A differenza di quanto affermato dalla difesa, i giudici di merito hanno correttamente argomentato in ordine alla responsabilità concorsuale DE AN in relazione al contestato reato di estorsione. Sotto il profilo oggettivo, entrambe le sentenze di merito hanno correttamente evidenziato la concreta idoneità DEle condotte minacciose poste in essere dagli imputati a compromettere la libertà di autodeterminazione DEla persona offesa, al fine di coartarne la volontà e costringerlo a pagare la tangente richiestagli, fondando la decisione sulle attendibili asserzioni rese da AR NO e sulle dichiarazioni confessorie degli imputati CC e AR. Il Collegio intende ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui la minaccia costitutiva DE DEitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea, come nel caso di specie, ad incutere timore ed a coartare la volontà DE soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità DEl'agente, alle condizioni soggettive DEla vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 2702 DE 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821-01; Sez. 2, n. 27649 DE 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467–01; Sez. 2, n. 42530 DE 24/10/2024, Bassano, non massimata). 2.3. Sotto il profilo soggettivo, la Corte territoriale, con motivazione logica ed articolata che si ricollega a quanto in precedenza affermato dal primo giudice, ha correttamente affermato la configurabilità di una responsabilità a titolo di concorso nel reato DE AN. Invero, entrambi i giudici di merito hanno ancorato il proprio convincimento ad una pluralità di elementi indiziari convergenti, puntualmente richiamati e coerentemente valorizzati in motivazione, desunti da circostanze fattuali di sicuro rilievo. In particolare, è stata evidenziata la presenza DE AN all’incontro nel corso DE quale vennero pronunciate espressioni minacciose nei confronti DE NO;
l’impiego di un linguaggio criptico e allusivo, connotato da modalità espressive tipiche DEl’ambiente camorristico;
la non occasionalità sia DEla condotta illecita sia dei rapporti di frequentazione intrattenuti con i correi nonché l’atteggiamento di acquiescenza mantenuto dal ricorrente nel corso DEla conversazione, che – per tono, contenuto e contesto – si connotava per evidente carica intimidatoria (vedi pagg. da 24 a 27 DEla sentenza oggetto di ricorso e pagg. da 24 a 26 DEla sentenza di primo grado). In tal modo, è stata correttamente valorizzata la connotazione ambientale e contestuale DEla condotta, che imponeva di non isolare il singolo 12 comportamento (la mera presenza) ma di valutarne la funzione e il significato alla luce DEl’interazione con l’azione altrui. Tali elementi sono stati correttamente interpretati come espressione di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione DE fatto tipico, contributo idoneo a confermare la volontà di rafforzare la pressione psicologica esercitata sul NO, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato. Questa Corte ha chiarito, in proposito, che il concorso ex art. 110 cod. pen. non richiede la realizzazione materiale DEla condotta tipica, essendo sufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, purché sorretto, come nel caso oggetto di giudizio, dalla consapevole adesione all’azione DEittuosa e idonea fornire all'autore materiale DE fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire (Sez. 2, n. 28895 DE 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; da ultimo, Sez. 6, n. 3348 DE 14/01/2025, Pandolfo, non massimata). 2.4. La Corte distrettuale ha, inoltre, correttamente ritenuto che il rilievo difensivo volto a dimostrare l’estraneità di AN, fondato sulle dichiarazioni rese dal co-imputato CC, non fosse idoneo a scalfire il valore probatorio degli elementi logico-fattuali posti a fondamento DEl’affermazione DEla responsabilità concorsuale DE ricorrente. Tale valutazione trova giustificazione nella ritenuta inattendibilità DEle propalazioni con le quali CC ha rappresentato come meramente occasionale la presenza DE AN, inattendibilità desumibile non solo dall’intrinseca illogicità DEla ricostruzione proposta ma soprattutto dal complessivo atteggiamento processuale DE CC. Quest’ultimo, infatti, si è limitato ad ammettere esclusivamente le condotte rispetto alle quali risultava già acquisito un compendio probatorio solido e incontestabile, tentando al contempo di eludere e deviare da sé e dai propri complici ogni ulteriore profilo di responsabilità. I giudici di merito hanno, in particolare, valorizzato la circostanza che CC sia giunto a ritrattare precedenti ammissioni, dando così prova di una condotta connotata da sistematica menzogna e da reiterati tentativi di inquinamento probatorio, elementi che ne hanno ulteriormente compromesso l’affidabilità dichiarativa (cfr. pag. 26 DEla sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo DEla completezza e DEla conseguenzialità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. 13 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui UI AN deduce la sua estraneità ai comportamenti concretanti il metodo mafioso e la conseguente inapplicabilità DEl’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è manifestamente infondato. 3.1. Il compendio probatorio riportato nelle conformi sentenze di primo e secondo grado ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza DEl’aggravante DE metodo mafioso e la consapevolezza da parte DE AN DEl’utilizzo di tali condotte intimidatorie. I giudici di merito, con percorso argomentativo concorde nonché privo di vizi logici e giuridici, hanno ritenuto le modalità esecutive DEl’azione DEittuosa - e segnatamente, il contenuto intimidatorio DE messaggio veicolato alla persona offesa, la pluralità dei soggetti coinvolti nell’azione e la tipologia DEla richieste estorsive - evocative DEla particolare forza intimidatrice tipica dei sodalizi di stampo mafioso (vedi pag. 27 DEla sentenza di appello e pagg. 23 e 24 DEla sentenza DE Tribunale) in quanto idonee a cagionare un’efficacia coercitiva e intimidatoria particolarmente penetrante. 3.2. Ne consegue che è stato correttamente fatto uso DE principio di diritto secondo cui, ai fini DEla configurabilità di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale DEla consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere (vedi Sez. 2, n. 34786 DE 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01; Sez. 2, n. 20320 DE 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01). 3.3. Il Collegio, peraltro, intende dare sèguito all’univoco orientamento DEla giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione DEla contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 DE 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938-01; Sez. 2, n. 34786 DE 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01). La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo DEinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura DE DEitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità DEla condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica DEl'agire mafioso. 14 È configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta DEittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo criminale comune ma da un gruppo mafioso. 3.4. Tanto premesso, va osservato che la disposizione che prevede la circostanza aggravante in esame postula solo che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, ossia utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa, non richiedendo, invece, che sia accertata la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento (Sez. 1, n. 4088 DE 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131-01; Sez. 1, n. 18019 DE 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273302-01). Deve, peraltro, ribadirsi che l’aggravante DE metodo mafioso ha natura oggettiva, in quanto desumibile dalle concrete modalità di esecuzione DEl’azione criminosa. Ne consegue che, una volta accertato l’impiego di tale metodo, l’aggravante è destinata ad operare nei confronti di tutti i concorrenti nel reato, ai sensi DEl’art. 59 cod. pen., anche quando le condotte di intimidazione o di minaccia siano state materialmente poste in essere soltanto da alcuni di essi. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’estensione DEl’aggravante ai concorrenti è giustificata allorché questi ultimi siano consapevoli DEl’utilizzo DE metodo mafioso, ovvero lo ignorino per colpa o per errore determinato da colpa, risultando irrilevante la mancata partecipazione diretta alle manifestazioni esteriori DEla forza intimidatrice. Ciò in quanto l’efficacia intimidatoria DEl’azione deriva dal contesto complessivo e dalla riconoscibilità DE metodo, e non dalla specifica condotta DE singolo compartecipe (Sez. 4, n. 5136 DE 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02 nonché Sez. 2, n. 32564 DE 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02). 4. L’unico motivo dedotto da TO CC risulta aspecifico e, sostanzialmente, reiterativo di doglianze già articolate in sede di appello, attinenti alla ricostruzione DEl’accaduto, alla valutazione DE compendio probatorio e alla quantificazione DE trattamento sanzionatorio. Si tratta, pertanto, di censure che si limitano a riproporre, senza un effettivo confronto critico con la motivazione DEla decisione impugnata, questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazione puntuale e risolutiva. 4.1. Le doglianze con le quali la difesa sostiene la carenza di prova in ordine alla ritenuta finalizzazione dei singoli reati contestati al CC al rafforzamento DE clan camorristico capeggiato dallo stesso ricorrente non sono consentite in quanto articolate esclusivamente in fatto. 15 I giudici di appello non si sono limitati a richiamare la sentenza di primo grado ma, senza ricorrere a formule stereotipate, hanno risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate ed omogenee rispetto a quelle DE primo giudice. La Corte territoriale è pervenuta alla conferma DEla sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita DEle risultanze processuali ed in particolare DE contenuto DEle conversazioni intercettate, dei servizi di osservazioni e DEle dichiarazioni rese da IO PO e ND CC, fonti di prova che sono state ritenute idonee a dimostrare con certezza il ruolo apicale rivestito dal CC e la piena operatività DE clan da lui fondato ed operativo nel territorio di Castelvolturno (vedi pagg. da 10 a 48 DEla sentenza di primo grado, pagg. 39 e 40 DEla sentenza di appello). Il giudizio espresso nella doppia decisione conforme non presenta aspetti di illogicità o contraddittorietà, posto che il tenore DEle prove valutate in motivazione consente di affermare la correttezza DEla valutazione dei giudici di merito sul punto. Il convincente iter motivazionale seguìto dai giudici di merito non viene in alcun modo scardinato dalle doglianze difensive con le quali si sostiene la contraddittorietà ed illogicità DEla motivazione sulla base di una alternativa e, quindi, inammissibile, ricostruzione DEle vicende scrutinate. 4.2. La censura con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione giuridica DE fatto di cui al capo 1) DEl'imputazione nel meno grave reato di cui all’art. 635 cod. pen. è manifestamente infondata. I giudici di appello hanno adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento DEla condotta nella fattispecie di danneggiamento, alla luce DEla complessiva valutazione DE fatto come desumibile dalle dichiarazioni rese dalle persone offese IA GI e LL PA, DEle dichiarazioni confessorie rese da IO AR e IO PO nonché dal contenuto DEl’intercettazione ambientale n. 359 DE 20/11/2021; elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare l’adesione DE CC alla violenta condotta predatoria posta in essere in danno DEle persone offese, con argomentazioni esente da vizi logici e giuridici e coerente con le risultanze istruttorie e, quindi, non sindacabili i questa sede. Né siffatte conclusioni possono essere messe in crisi dalle censure contenute nel ricorso. Si tratta, infatti, di doglianze le quali, in realtà, propongono una lettura alternativa DEle risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con le plurime indicazioni fornite dalla sentenza di primo grado e dalla conforme sentenza impugnata. 16 4.3. In particolare, la doglianza con cui la difesa lamenta la mancata riqualificazione DE reato di tentata estorsione di cui al capo 3) nel reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni è al contempo generica e manifestamente infondata. I giudici di appello hanno correttamente evidenziato la mancanza di alcun elemento probatorio da cui desumere l’erroneità DEla DEiberazione con cui il primo giudice ha ritenuto le condotte DE CC (richiesta di una tangente dopo essersi presentato come esponente di un clan camorristico) idonee a perfezionare gli elementi costitutivi DE reato di tentata estorsione (vedi pagg. 28 e 29 DEla sentenza impugnata) ed a giustificare la procedibilità di ufficio in relazione a tale fattispecie criminosa. Peraltro, è DE tutto indimostrato che le somme pretese dal CC, minacciando SC ON per costringerlo alla consegna di una somma di denaro, fossero in alcun modo tutelabili in sede civilistica;
deve essere, in proposito, rimarcato che non è stato dedotto dalla difesa alcun elemento da cui desumere che il ricorrente vantasse la titolarità di un diritto alla dazione di tali somme con conseguente genericità DEla doglianza. 4.4. L’ulteriore censura con cui la difesa eccepisce il mancato riconoscimento DEla desistenza volontaria in relazione al reato di tentata estorsione di cui al capo 3) non è scrutinabile in questa sede, poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame (vedi pag. 17 DEl’atto di appello) e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado DE giudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo DE giudice di legittimità quando, proprio in ragione DEl’effetto devolutivo DEl’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice DE gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti DEla decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza DE principio DE tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 1, n. 2378 DE 14/11/1983, dep. 1984, Guner Cuma, Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 DE 30/03/2022, Dattola, non massimata;
Sez. 2, n. 41735 DE 18/09/2025, Beltrante, non massimata). 17 4.5. La doglianza con cui il ricorrente reitera la richiesta di riqualificazione DE reato di sequestro di persona di cui al capo 4) nel reato esercizio arbitrario DEle proprie ragioni è DE tutto aspecifica. Il compendio probatorio correttamente riportato e valutato nelle sentenze di primo e secondo grado, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di merito ad affermare, con percorso argomentativo privo di evidente illogicità, la sussistenza DE reato di sequestro di persona, non essendo, peraltro, ravvisabile in atti alcun elemento indiziario attestante la riconducibilità DEla sparatoria “di cui parla il PO IO ai coniugi CO” o comunque la titolarità da parte DE CC di un diritto di credito esercitabile in sede civile (vedi pag. 33 e 34 DEla sentenza impugnata). Il ricorrente sollecita una rivalutazione DE compendio fattuale già oggetto di puntuale, coerente e completa disamina da parte dei giudici di merito, prospettando una ricostruzione alternativa degli accadimenti funzionale alla propria linea difensiva, senza misurarsi con l’iter argomentativo seguìto dai giudici di appello, i quali hanno dato conto DE proprio convincimento in modo logicamente strutturato, coerente con le risultanze istruttorie e conforme ai principi che governano la valutazione DEla prova con conseguente aspecificità DEla doglianza. 4.6. L’ulteriore doglianza con la quale si deduce la carenza di prova in ordine alla penale responsabilità DE CC in relazione al reato di cui al capo 5) non è consentita. I giudici di merito, con motivazione pienamente conforme alle risultanze probatorie acquisite ed immune da vizi strutturali, contraddizioni interne e salti logici, hanno correttamente indicato e valutato gli elementi probatori (tra tutti le dichiarazioni confessorie rese dal CC, da IO PO, da IO AR e ND CC e le intercettazioni indicate nella sentenza di primo grado) attestanti la riferibilità al ricorrente DEle violazioni DEla normativa sulle armi da sparo (vedi pag. 35 e 36 DEla sentenza impugnata e pagg. da 38 a 46 DEla sentenza di primo grado). Il giudice DEl’appello ha dato adeguato conto, con motivazione ampia e priva di errori logici o giuridici, DE sicuro coinvolgimento DE CC nella detenzione e nel porto DEle armi indicate nel capo 5), valorizzando in modo congruo e non arbitrario gli elementi probatori emersi nel corso DE dibattimento e procedendo alla loro lettura in chiave unitaria, senza incorrere in indebite parcellizzazioni e senza trascurare elementi rilevanti ai fini DEla decisione. Peraltro, le doglianze difensive si risolvono in una lettura parcellizzata e decontestualizzata DE compendio logico-fattuale già compiutamente analizzato e 18 coerentemente valorizzato dalla Corte territoriale. Una simile impostazione argomentativa si pone, quindi, al di fuori DEl’orizzonte cognitivo DE giudizio di legittimità, non potendo essere dedotte in questa sede censure che si risolvano in una mera contrapposizione valutativa rispetto all’apprezzamento dei fatti operato, con criterio logico e nel rispetto dei canoni interpretativi consolidati, dai giudici di merito. 4.7. Le doglianze relative ai reati di cui ai numeri 6), 7) ed 8) DEla rubrica sono articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti DE giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri DEla Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 4.7.1. Il ricorrente, pur lamentando formalmente motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale e ciò a fronte di un iter argomentativo coerente con le emergenze istruttorie e scevro da vizi logici. La Corte di appello è pervenuta, infatti, alla conferma DEla sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita DEle risultanze processuali (e, in particolare, DE contenuto dei verbali di arresto, perquisizione e sequestro nonché DEle conversazioni intercettate), fonti di prova che sono state ritenute idonee a dimostrare con certezza che il CC, unitamente ai complici PO, NE e AM, ha realizzato i reati di ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina ed esplosione di colpi di arma da fuoco, così come correttamente riqualificati dal primo giudice (vedi pagg. da 46 a 49 DEla sentenza di primo grado, pagg. da 36 a 39 DEla sentenza di appello). 4.7.2. La difesa, lungi dal proporre un travisamento DEle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale DE provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti DE procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica DEl'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione atomistica DEl'intero materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e “negativi”, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quale ad esempio la prospettata esplosione di colpi a salve con conseguente configurabilità DE solo reato di cui all’art. 703 cod. pen. ovvero la mancata utilizzazione DEla pistola clandestina rinvenuta dagli operanti nella sparatoria di piazzetta Ischitella) abbandonando il piano DEl'esperienza 19 fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione DE compendio probatorio. 4.7.3. Va, in proposito, ricordato che non è compito DE giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di cassazione, che è giudice DEla motivazione e DEl'osservanza DEla legge, non può, infatti, divenire giudice DE contenuto DEla prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento DEla logicità DEla motivazione (Sez. 6, n. 5465 DE 04/11/2020, dep. 2021, Perelli, Rv. 280601-01; Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). In conclusione, il percorso argomentativo seguìto dai giudici di merito si connota per coerenza logica, completezza espositiva e corretto inquadramento giuridico dei dati fattuali, e non risulta validamente scalfito dalle censure formulate nel ricorso, le quali si limitano, nella sostanza, a proporre una lettura frammentaria e atomistica degli elementi di prova già oggetto di puntuale e analitico scrutinio da parte DEla Corte territoriale, nel chiaro intento di attenuarne la portata dimostrativa e di svilire la pregnanza inferenziale DEle valutazioni operate. 4.8. L’ultima censura con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione DEle contestate aggravanti, alla determinazione DE trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione DEle attenuanti generiche, è in parte generica ed in parte non consentita in sede di legittimità. 4.8.1. La difesa si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione in ordine alla mancata revoca DEle contestate aggravanti, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione DEle argomentazioni espresse dai giudici di merito sul punto. Tale doglianza è, pertanto, priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Al riguardo, va ricordato che questa Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento DEla decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 DE 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) e che il requisito DEla specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e 20 preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 DE 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01). 4.8.2. I giudici di appello hanno ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura superiore al minimo edittale e correttamente valorizzato, ai fini DE diniego DEle invocate attenuanti generiche, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale DE CC desumibile dall’intensità DE dolo e dall’assenza di resipiscenza nonché la mancanza di elementi positivi idonei a giustificare una mitigazione DEla pena (vedi pag. 40, 41 e 42 DEla sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente aspecificità DEla doglianza. Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 DE 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693-01; Sez. 2, n. 23903 DE 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Il Collegio intende, infine, dare sèguito anche all’ulteriore consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità secondo cui la determinazione DEla pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto DEla media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza DEla pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 DE 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 47783 DE 27/10/2022, Haddi, non massimata). 5. Il ricorso proposto da IO PO deve essere anch’esso dichiarato inammissibile. In data 14 luglio 2025 il ricorrente - senza indicarne la ragioni - ha ritualmente rinunciato all’impugnazione con conseguente configurabilità di un profilo di colpa rilevante ai fini DEla condanna al pagamento DEla somma in favore DEla Cassa DEle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento DEla sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di 21 inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso DEla rinuncia non incolpevole all'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 DE 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462-02). 6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi DEl’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità, al pagamento in favore DEla cassa DEle ammende DEla somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così è deciso il 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE SI AN EL
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale RC LL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni DE difensore DE ricorrente CC, Avv. Maria Falbo, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento DE provvedimento impugnato;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi DEl'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 5665 Anno 2026 Presidente: EL AN Relatore: SI UE Data Udienza: 25/11/2025 2 1. UI AN, TO CC e IO PO, a mezzo dei propri difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza DE 31 ottobre 2024 con la quale la Corte di Assise di Appello di Napoli, in parziale riforma DEla sentenza emessa in data 7 febbraio 2023 dal Giudice DEl’udienza preliminare DE Tribunale di Napoli, li ha ritenuti responsabili per i reati rispettivamente ascritti e per l’effetto ha condannato IO PO alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 2.280,00 di multa, TO CC alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 8.000,00 di multa e UI AN alla pena di anni sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 2. Ricorso UI AN. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sua penale responsabilità per il reato di estorsione aggravata. 2.1.1. La Corte territoriale avrebbe omesso di individuare e illustrare gli elementi fattuali dai quali desumere, in capo a AN, la coscienza e volontà di concorrere nell’azione estorsiva ascritta agli altri imputati nonché il concreto apporto agevolativo che egli avrebbe prestato, idoneo a rafforzare l’altrui proposito criminoso. La difesa lamenta, in particolare, che i giudici di merito non avrebbero chiarito le modalità di estrinsecazione DEla partecipazione DE ricorrente né avrebbero esplicitato il nesso di causalità efficiente tra la sua condotta e quelle degli altri concorrenti. 2.1.2. Si censura, inoltre, che la pronuncia di condanna sarebbe stata ancorata a un dato non emerso in dibattimento, consistente nell’assunto secondo cui, durante la permanenza di AN presso l’abitazione di CC, quest’ultimo e i suoi sodali non celavano le proprie condotte e che il ricorrente sarebbe stato presente anche quando RO PO e RO ST dovevano allontanarsi;
da ciò la Corte distrettuale avrebbe inferito una presunta consapevolezza DE AN circa le reali intenzioni dei soggetti con i quali si accompagnava e “di quale fosse il servizio da compiere affidato” a PO e ST. Per contro, secondo la prospettazione difensiva, la determinazione estorsiva sarebbe stata assunta dagli altri imputati, restando il ricorrente DE tutto estraneo alla relativa ideazione e, al più, coinvolto solo in via indiretta. 2.1.3. I giudici di appello avrebbero omesso di valutare la natura neutra DEla condotta DE AN, il quale, nel momento in cui veniva posta in essere la condotta estorsiva, sarebbe rimasto in auto, ignorando la richiesta di denaro formulata dagli altri imputati;
circostanza che emergerebbe anche dalle dichiarazioni rese da CC in ordine alle ragioni DEla presenza sul posto DE AN. 3 2.1.4. Infine, la motivazione impugnata non si confronterebbe con l’assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni di CC, escludenti il coinvolgimento DE AN, sarebbero state ritenute erroneamente inattendibili dal primo giudice sul presupposto di una pretesa volontà DEl’imputato di salvaguardare la posizione DE AN, senza specificare gli elementi posti a fondamento di tale affermazione. 2.1.5. Ancora, si deduce che i giudici di merito avrebbero trascurato la scarsa attendibilità DEla persona offesa, che avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie sulla data in cui il AN si sarebbe accompagnato al CC e comunque lacunose quanto al ruolo DE ricorrente. In tale prospettiva, dalle dichiarazioni DE AN non emergerebbe se il AN fosse un mero spettatore o un effettivo compartecipe e, nondimeno, la Corte di appello avrebbe valorizzato il solo dato DEla presenza, senza specificare quali condotte concrete sarebbero state causalmente rilevanti in termini di rafforzamento DEl’altrui proposito criminoso. Eppure, il dato ritenuto certo dalla difesa è che il AN non sarebbe sceso dal veicolo, non avrebbe rivolto alcuna parola alla persona offesa e non avrebbe volto neppure uno sguardo alla stessa, circostanze erroneamente trascurate dai giudici di appello, i quali si sarebbero limitati ad enfatizzare il solo dato DEla presenza DE AN, senza specificare quale attività DE ricorrente abbia cagionato il rafforzamento DEl'altrui proposito criminoso. Peraltro, quanto all’episodio DE 23 dicembre 2021, la persona offesa non menzionerebbe il AN, riferendo di due uomini che, con il CC, intascavano indebitamente la somma di euro 200,00. Ed ancora, in relazione all'episodio DE 24 dicembre 2021, la vittima farebbe esclusivo riferimento alla riscossione di una somma pari ad euro 800 ad opera di tre uomini a lui sconosciuti, senza far alcun riferimento alla presenza DE AN. In conclusione, la Corte di merito, con motivazione ritenuta scarna e apodittica, si sarebbe limitata ad affermare che le dichiarazioni DEla persona offesa proverebbero la partecipazione DE AN all’episodio estorsivo, senza indicare quali specifici passaggi DEla deposizione DE AN sorreggerebbero tale approdo. 2.1.6. La difesa, inoltre, ha evidenziato che la possibilità di configurare un concorso morale in forme atipiche non esonera il giudice dall’onere di motivare sulla prova di una reale partecipazione DE concorrente nella fase ideativa o preparatoria e di precisarne le modalità di estrinsecazione, non potendosi confondere l’atipicità DEla condotta concorsuale con un’indifferenza probatoria sulle sue manifestazioni concrete. 4 Sotto tale profilo, la sentenza impugnata sarebbe carente, poiché nulla argomenterebbe sul contributo causale DE AN, accostandolo apoditticamente a un gruppo criminale DE quale, peraltro, egli neppure avrebbe avuto conoscenza, a fronte DEla sua comparsa nel solo episodio a lui contestato per poi scomparire definitivamente dall'intera vicenda giudiziaria. A sostegno DEl’estraneità DE ricorrente, la difesa richiama l’ordinanza con cui il Tribunale DE riesame in data 3 marzo 2022 ha annullato, per carenza di gravità indiziaria, la misura cautelare limitatamente alla posizione DE AN, evidenziando che la persona offesa non aveva indicato alcun suo coinvolgimento, individuando il ST quale incaricato DEla riscossione, senza nulla riferire sulla condotta DE AN, presente a bordo DEl’autovettura condotta dal PO. Si segnala, in particolare che il Tribunale DE riesame avrebbe valorizzato anche le dichiarazioni DE coindagato CC, escludenti il coinvolgimento DE AN e qualificanti come occasionale la sua presenza nell’autovettura in uso al ST ed al PO, in linea con quanto riferito dal ricorrente. 2.2. UI AN, con il secondo motivo di ricorso, eccepisce violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza DEla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2.1. La difesa ha dedotto la carenza di prova circa la riconducibilità DEla presenza di AN sulla scena DE crimine ad una finalità di agevolazione DE clan camorristico, lamentando che i giudici di merito avrebbero trascurato la circostanza secondo cui egli non avrebbe mai manifestato alcuna contiguità con logiche criminali organizzate. Tale assunto, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe corroborato sia dall’assenza di contatti tra il ricorrente ed esponenti DE clan sia dalla mancanza di precedenti penali specifici. 2.2.2. Si sostiene, inoltre, che la motivazione DEla sentenza impugnata non indichi con quali modalità AN avrebbe contribuito a rendere percepibile il metodo mafioso, mancando qualsiasi elemento idoneo a far apparire alla persona offesa, direttamente o indirettamente, una sua appartenenza al sodalizio, tale da incidere sulla libertà di autodeterminazione DEla vittima mediante una coartazione riconducibile alla forza intimidatrice DE gruppo. In tale quadro, non sarebbe ravvisabile il dolo richiesto per il riconoscimento DEl'aggravante DE metodo mafioso, non rinvenendosi nella condotta DE AN elementi sintomatici di una volontà agevolativa DE clan, anche e soprattutto in considerazione DEl'assenza di qualsivoglia forma contributiva nell'azione DE ricorrente. 2.2.3. Da ultimo, si censura che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente l’aggravante contestata senza svolgere un’adeguata 5 argomentazione in ordine, da un lato, alla consapevolezza DE AN circa le reali finalità perseguite dai concorrenti e, dall’altro, alla sua volontà di favorire il sodalizio camorristico capeggiato dal CC, limitandosi ad affermazioni apodittiche e prive di coerente raccordo con le risultanze processuali. 3. Ricorso TO CC. 3.1. Con l’unico motivo di impugnazione, lamenta manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità DEl’imputato per i reati contestatigli nonché assenza di motivazione in ordine alle censure dedotte nell’atto di appello. 3.1.1. La difesa ha eccepito che, nel periodo oggetto di indagine (13 agosto 2021-3 febbraio 2022), CC e i soggetti a lui vicini sarebbero stati destinatari di atti intimidatori e di iniziative criminali, circostanze ritenute incompatibili sia con il ruolo di capo DE presunto clan camorristico attribuitogli dai giudici di merito sia con la stessa esistenza DE sodalizio. 3.1.2. La Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta a tale rilievo, limitandosi a richiamare le dichiarazioni di IO PO - secondo cui CC si sarebbe dotato di uomini e mezzi per assumere il controllo DEle piazze di spaccio - senza esplicitare le ragioni DEla ritenuta attendibilità DE dichiarante e senza considerare l’astio da questi nutrito verso CC, asseritamente originato da soprusi commessi dal suocero in suo danno. 3.1.3. La difesa aggiunge che l’assenza di prova circa l’esistenza di un clan camorristico capeggiato da CC troverebbe ulteriore riscontro nel fatto che, a distanza di nove mesi dall’arresto DE ricorrente e degli altri imputati, venivano applicate misure cautelari nei confronti di 37 affiliati al clan dei Casalesi, elemento che, secondo la prospettazione, dimostrerebbe la perdurante egemonia di tale sodalizio sul territorio. 3.1.4. La difesa richiama, inoltre, quanto dichiarato dallo stesso CC, secondo cui il gruppo, a vocazione familiare, avrebbe avuto il solo scopo di “ripulire Castelvolturno dagli spacciatori”, circostanza che, ad avviso DEla difesa, escluderebbe la configurabilità di un’associazione di tipo mafioso. 3.1.5. Il ricorrente lamenta anche che la Corte distrettuale non avrebbe motivato in modo puntuale sulle ragioni DEla ritenuta sussistenza DEl’associazione mafiosa, omettendo di indicare gli elementi probatori dai quali desumere, con certezza, che i singoli soggetti agissero nell’interesse DE sodalizio e nella consapevolezza di contribuire alla sua esistenza e operatività. 3.2. In relazione al reato di rapina di cui al capo 1), la difesa aveva sollecitato la riqualificazione DE fatto in termini di danneggiamento, sul 6 presupposto che la persona offesa sarebbe stata colpita e privata dei beni esclusivamente da LL PA, come riferito dalla stessa vittima. Da ciò conseguirebbe che il contestato DEitto di cui all’art. 628 cod. pen. sarebbe ontologicamente diverso da quello voluto da CC, individuato nel danneggiamento DE negozio F&D di AB AD quale reazione all’aggressione subita dai nipoti DE ricorrente ad opera di affiliati al clan dei Casalesi. La difesa lamenta, pertanto, che, su tale specifico rilievo, la Corte territoriale non avrebbe fornito “alcuna motivazione appagante” (vedi pag. 5 DE ricorso). 3.3. Il ricorrente deduce, inoltre, che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che CC intendesse devastare il negozio di biciclette per affermare una pretesa superiorità criminale e che, allontanandosi, avrebbe pronunciato la frase “questo non ha capito o si prende roba da mano a me o mi dà la settimana”, senza considerare che le persone offese LL PA e IA GI avrebbero dichiarato che nessuno degli aggressori ha proferito parole all’interno DEl’esercizio, precisando, peraltro, di non avere mai ricevuto richieste estorsive. Di conseguenza, l’episodio non sarebbe qualificabile come condotta funzionale all’accrescimento DE prestigio e DE potere DE CC, il quale non avrebbe mai esercitato alcuna egemonia sul territorio. Anche sotto tale profilo, si assume che la Corte di appello avrebbe omesso un effettivo confronto con le deduzioni difensive, eludendo l’argomento, con conseguente vizio di motivazione. 3.4. In relazione al reato di tentata estorsione di cui al capo 3) era stata chiesta l’assoluzione DE CC, sostenendo che la persona offesa SC ON non avrebbe presentato querela contro il ricorrente e che, quand’anche la sua esternazione potesse essere considerata come valido atto querelatorio, la stessa sarebbe tardiva. La Corte di merito ha rigettato tale motivo di impugnazione sul presupposto DEla procedibilità di ufficio DE reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, senza tenere conto che il CC non avrebbe paventato esplicitamente al ON alcuna conseguenza alla mancata accettazione DEla sua richiesta e che il ricorrente non si sarebbe più presentato al cospetto DEla persona offesa con conseguente insussistenza DEla contestata aggravante e configurabilità DEla fattispecie DEla desistenza volontaria o DE reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni. 3.5. In relazione al reato di cui all’art. 630 cod. pen. di cui al capo 4), la difesa ha dedotto che, con l’atto di appello, era stata chiesta la riqualificazione DE fatto nel reato esercizio arbitrario DEle proprie ragioni. 7 I giudici di appello avrebbero rigettato tale richiesta non ritenendo ravvisabile alcuna prova inequivocabile che la sparatoria descritta dal PO fosse riconducibile ai coniugi CO;
tale affermazione non terrebbe conto DE fatto che il 5 dicembre 2021 IO CO aveva sparato contro la vettura occupata dal CC e dal PO e che, di conseguenza, non sarebbe logico pensare che il CC avesse tentato di estorcere 1.000,00 euro al CO a fronte di un credito di migliaia di euro per i danni subiti dalla vettura distrutta dai colpi sparati da quest’ultimo. 3.6. Con riguardo al reato di porto abusivo di armi di cui al capo 5), la difesa deduce che la Corte distrettuale, omettendo di confrontarsi con le doglianze difensive, avrebbe erroneamente affermato la responsabilità penale DE CC valorizzando le dichiarazioni confessorie da lui rese, senza considerare che il ricorrente si sarebbe limitato ad ammettere il proprio coinvolgimento negli spari connessi all’episodio Kader, ma non anche la detenzione DEle armi. 3.6.1. La difesa ha, inoltre, evidenziato che l’attribuzione a CC DEl’esplosione di colpi nei pressi DEl’abitazione di LO TT sarebbe priva di adeguato supporto probatorio, poiché le immagini DE sistema di videosorveglianza riprenderebbero un uomo in moto con il volto coperto e, pertanto, non identificabile con certezza. Peraltro, le conversazioni intercettate attesterebbero come CC avesse preso le parti DE TT nei confronti di SA Edificante, sicché non sarebbe configurabile alcun movente di astio tra il ricorrente e il TT. 3.6.2. Quanto alla sparatoria DE 23 novembre 2021, la difesa assume che gli elementi a carico DE ricorrente sarebbero meramente congetturali e comunque insufficienti, atteso che, nel corso di una conversazione, l’interlocutore DE CC avrebbe pronunciato l’espressione “hai fatto il kalashnikov”, e non “hai comprato il kalashnikov”, con conseguente inidoneità DEla frase a sostenere l’ipotesi accusatoria nei termini prospettati. 3.6.3. Da ultimo, la difesa ha sostenuto che, in data 22 dicembre 2021, CC non avrebbe avuto alcuna ragione di impugnare una pistola, trovandosi nei pressi DEl’abitazione di RO PO, aggiungendo che le perquisizioni personali e domiciliari eseguite nei suoi confronti avrebbero dato esito negativo quanto al rinvenimento di armi da fuoco. 3.7. Con riferimento ai reati contestati ai capi 6, 7 ed 8, la difesa ha dedotto la mancanza di elementi univoci idonei a dimostrare che il CC sia il soggetto che, all’arrivo DEla polizia giudiziaria, ha gettato nei rifiuti la pistola di cui al capo di imputazione. 3.7.1. La difesa ha affermato, inoltre, che difetterebbe la prova che i rumori percepiti dalla donna che ha allertato le forze DEl’ordine fossero 8 riconducibili a colpi d’arma da fuoco, potendo invece trattarsi di esplosioni prodotte da un’arma caricata a salve, con conseguente configurabilità DE solo reato di cui all’art. 703 cod. pen. 3.7.2. Peraltro, la Corte distrettuale avrebbe respinto la richiesta di riqualificazione DE fatto ai sensi DEl’art. 703 cod. pen. sul presupposto - ritenuto erroneo dalla difesa - che il CC avrebbe agito per incutere timore e imporre la sua supremazia sul territorio, assunto reputato meramente assertivo e non coerente con l’insussistenza DEl’associazione a DEinquere invocata dalla difesa. La motivazione sarebbe carente ed illogica nella parte in cui i giudici di appello affermano che la denunciante avrebbe riconosciuto il ricorrente e che le intercettazioni dimostrerebbero che il CC era “tormentato” a causa dei colpi a salve, affermazioni ritenute apodittiche e non sorrette da adeguata argomentazione. 3.7.3. Da ultimo, si deduce l’insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare che l’arma rinvenuta dalle forze DEl’ordine sia di provenienza DEittuosa e, in particolare, che la stessa sia stata utilizzata in occasione DEla sparatoria di piazzetta Ischitella;
inoltre, il CC non potrebbe rispondere DE reato di cui all’art. 648 cod. pen. in mancanza di prova DE suo concorso nella ricettazione materialmente posta in essere da terzi ed in considerazione DEla natura istantanea di tale fattispecie criminosa. 3.8. Il ricorrente eccepisce, infine, carenza e manifesta illogicità DEla motivazione con cui i giudici di appello hanno rigettato le richieste di esclusione DEle aggravanti contestate, di riconoscimento DEle attenuanti generiche e contenimento DEla pena nel minimo edittale, senza tenere conto DEla particolare condizione personale in cui versava il CC a seguito DEla morte DE figlio nonché DE comportamento collaborativo DEl’imputato, il quale -pur in assenza di prove certe a suo carico- avrebbe ammesso la sua responsabilità in relazione ad alcune fattispecie criminose contestategli con dichiarazioni rese fin dalla fase DEle indagini preliminari. 4. Ricorso IO PO, 4.1. Con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., travisamento DEla prova nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza DEl’elemento soggettivo DE reato di associazione a DEinquere. 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione DEl’art. 62-bis cod. pen. nonché carenza e manifesta 9 illogicità DEla motivazione in ordine al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 5. In data 31 ottobre 2025 il CC ha reso, presso l’ufficio matricola, dichiarazioni spontanee con cui ha riferito di essere pronto a collaborare con le autorità competenti per permettere il rinvenimento DEl’arma di cui al capo di imputazione. 6. Il difensore DE ricorrente CC in data 17 novembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. 7. Il difensore DE ricorrente CC, in data 18 novembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’acquisizione DE colloquio intercorso tra il CC ed il Pubblico Ministero relativo alle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da TO CC e UI AN sono inammissibili per le ragioni che seguono. 1.1. La sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro DE richiamo da parte DEla sentenza di appello a quella DE Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione DEle prove (Sez. 3, n. 44418 DE 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 6560 DE 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01). 1.2. Questo Collegio intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni DEle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni DE suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica 10 deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza DE vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione DEla prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 6746 DE 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 DE 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01). 1.3. I motivi di impugnazione dedotti da UI CC e TO AN sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti DE giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri DEla Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Tutto ciò premesso, è possibile passare al loro singolo esame. 2. Il primo motivo dedotto da UI AN è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti ed all’interpretazione DE materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 2.1. A differenza di quanto affermato nel ricorso, la versione dei fatti offerta da AR NO risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione DEla portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all’accusa da parte DE NO (vedi pagine da 18 a 23 DEla sentenza di primo grado nonché pagine 23 e 26 DEla sentenza impugnata). L'iter argomentativo appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica DEle dichiarazioni DE NO in un organico quadro interpretativo, alla luce DE quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi DE requisito DEla gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilità DEle asserzioni DEla persona offesa. Peraltro, i giudici di merito, quanto alla genuinità DE racconto, hanno affermato che le modalità di emersione dei fatti non sono certamente riconducibili a intenti calunniatori o di etero-induzione, in considerazione DEla carenza di elementi da cui desumere che la persona offesa abbia alterato il narrato al fine di sostenere un'accusa di natura calunniatoria. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità DEle propalazioni accusatorie DEla persona offesa, 11 senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità. 2.2. A differenza di quanto affermato dalla difesa, i giudici di merito hanno correttamente argomentato in ordine alla responsabilità concorsuale DE AN in relazione al contestato reato di estorsione. Sotto il profilo oggettivo, entrambe le sentenze di merito hanno correttamente evidenziato la concreta idoneità DEle condotte minacciose poste in essere dagli imputati a compromettere la libertà di autodeterminazione DEla persona offesa, al fine di coartarne la volontà e costringerlo a pagare la tangente richiestagli, fondando la decisione sulle attendibili asserzioni rese da AR NO e sulle dichiarazioni confessorie degli imputati CC e AR. Il Collegio intende ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui la minaccia costitutiva DE DEitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea, come nel caso di specie, ad incutere timore ed a coartare la volontà DE soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità DEl'agente, alle condizioni soggettive DEla vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 2702 DE 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821-01; Sez. 2, n. 27649 DE 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467–01; Sez. 2, n. 42530 DE 24/10/2024, Bassano, non massimata). 2.3. Sotto il profilo soggettivo, la Corte territoriale, con motivazione logica ed articolata che si ricollega a quanto in precedenza affermato dal primo giudice, ha correttamente affermato la configurabilità di una responsabilità a titolo di concorso nel reato DE AN. Invero, entrambi i giudici di merito hanno ancorato il proprio convincimento ad una pluralità di elementi indiziari convergenti, puntualmente richiamati e coerentemente valorizzati in motivazione, desunti da circostanze fattuali di sicuro rilievo. In particolare, è stata evidenziata la presenza DE AN all’incontro nel corso DE quale vennero pronunciate espressioni minacciose nei confronti DE NO;
l’impiego di un linguaggio criptico e allusivo, connotato da modalità espressive tipiche DEl’ambiente camorristico;
la non occasionalità sia DEla condotta illecita sia dei rapporti di frequentazione intrattenuti con i correi nonché l’atteggiamento di acquiescenza mantenuto dal ricorrente nel corso DEla conversazione, che – per tono, contenuto e contesto – si connotava per evidente carica intimidatoria (vedi pagg. da 24 a 27 DEla sentenza oggetto di ricorso e pagg. da 24 a 26 DEla sentenza di primo grado). In tal modo, è stata correttamente valorizzata la connotazione ambientale e contestuale DEla condotta, che imponeva di non isolare il singolo 12 comportamento (la mera presenza) ma di valutarne la funzione e il significato alla luce DEl’interazione con l’azione altrui. Tali elementi sono stati correttamente interpretati come espressione di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione DE fatto tipico, contributo idoneo a confermare la volontà di rafforzare la pressione psicologica esercitata sul NO, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato. Questa Corte ha chiarito, in proposito, che il concorso ex art. 110 cod. pen. non richiede la realizzazione materiale DEla condotta tipica, essendo sufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, purché sorretto, come nel caso oggetto di giudizio, dalla consapevole adesione all’azione DEittuosa e idonea fornire all'autore materiale DE fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire (Sez. 2, n. 28895 DE 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; da ultimo, Sez. 6, n. 3348 DE 14/01/2025, Pandolfo, non massimata). 2.4. La Corte distrettuale ha, inoltre, correttamente ritenuto che il rilievo difensivo volto a dimostrare l’estraneità di AN, fondato sulle dichiarazioni rese dal co-imputato CC, non fosse idoneo a scalfire il valore probatorio degli elementi logico-fattuali posti a fondamento DEl’affermazione DEla responsabilità concorsuale DE ricorrente. Tale valutazione trova giustificazione nella ritenuta inattendibilità DEle propalazioni con le quali CC ha rappresentato come meramente occasionale la presenza DE AN, inattendibilità desumibile non solo dall’intrinseca illogicità DEla ricostruzione proposta ma soprattutto dal complessivo atteggiamento processuale DE CC. Quest’ultimo, infatti, si è limitato ad ammettere esclusivamente le condotte rispetto alle quali risultava già acquisito un compendio probatorio solido e incontestabile, tentando al contempo di eludere e deviare da sé e dai propri complici ogni ulteriore profilo di responsabilità. I giudici di merito hanno, in particolare, valorizzato la circostanza che CC sia giunto a ritrattare precedenti ammissioni, dando così prova di una condotta connotata da sistematica menzogna e da reiterati tentativi di inquinamento probatorio, elementi che ne hanno ulteriormente compromesso l’affidabilità dichiarativa (cfr. pag. 26 DEla sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo DEla completezza e DEla conseguenzialità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. 13 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui UI AN deduce la sua estraneità ai comportamenti concretanti il metodo mafioso e la conseguente inapplicabilità DEl’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è manifestamente infondato. 3.1. Il compendio probatorio riportato nelle conformi sentenze di primo e secondo grado ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza DEl’aggravante DE metodo mafioso e la consapevolezza da parte DE AN DEl’utilizzo di tali condotte intimidatorie. I giudici di merito, con percorso argomentativo concorde nonché privo di vizi logici e giuridici, hanno ritenuto le modalità esecutive DEl’azione DEittuosa - e segnatamente, il contenuto intimidatorio DE messaggio veicolato alla persona offesa, la pluralità dei soggetti coinvolti nell’azione e la tipologia DEla richieste estorsive - evocative DEla particolare forza intimidatrice tipica dei sodalizi di stampo mafioso (vedi pag. 27 DEla sentenza di appello e pagg. 23 e 24 DEla sentenza DE Tribunale) in quanto idonee a cagionare un’efficacia coercitiva e intimidatoria particolarmente penetrante. 3.2. Ne consegue che è stato correttamente fatto uso DE principio di diritto secondo cui, ai fini DEla configurabilità di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale DEla consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere (vedi Sez. 2, n. 34786 DE 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01; Sez. 2, n. 20320 DE 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01). 3.3. Il Collegio, peraltro, intende dare sèguito all’univoco orientamento DEla giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione DEla contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 DE 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938-01; Sez. 2, n. 34786 DE 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01). La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo DEinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura DE DEitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità DEla condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica DEl'agire mafioso. 14 È configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta DEittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo criminale comune ma da un gruppo mafioso. 3.4. Tanto premesso, va osservato che la disposizione che prevede la circostanza aggravante in esame postula solo che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, ossia utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa, non richiedendo, invece, che sia accertata la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento (Sez. 1, n. 4088 DE 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131-01; Sez. 1, n. 18019 DE 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273302-01). Deve, peraltro, ribadirsi che l’aggravante DE metodo mafioso ha natura oggettiva, in quanto desumibile dalle concrete modalità di esecuzione DEl’azione criminosa. Ne consegue che, una volta accertato l’impiego di tale metodo, l’aggravante è destinata ad operare nei confronti di tutti i concorrenti nel reato, ai sensi DEl’art. 59 cod. pen., anche quando le condotte di intimidazione o di minaccia siano state materialmente poste in essere soltanto da alcuni di essi. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’estensione DEl’aggravante ai concorrenti è giustificata allorché questi ultimi siano consapevoli DEl’utilizzo DE metodo mafioso, ovvero lo ignorino per colpa o per errore determinato da colpa, risultando irrilevante la mancata partecipazione diretta alle manifestazioni esteriori DEla forza intimidatrice. Ciò in quanto l’efficacia intimidatoria DEl’azione deriva dal contesto complessivo e dalla riconoscibilità DE metodo, e non dalla specifica condotta DE singolo compartecipe (Sez. 4, n. 5136 DE 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02 nonché Sez. 2, n. 32564 DE 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02). 4. L’unico motivo dedotto da TO CC risulta aspecifico e, sostanzialmente, reiterativo di doglianze già articolate in sede di appello, attinenti alla ricostruzione DEl’accaduto, alla valutazione DE compendio probatorio e alla quantificazione DE trattamento sanzionatorio. Si tratta, pertanto, di censure che si limitano a riproporre, senza un effettivo confronto critico con la motivazione DEla decisione impugnata, questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazione puntuale e risolutiva. 4.1. Le doglianze con le quali la difesa sostiene la carenza di prova in ordine alla ritenuta finalizzazione dei singoli reati contestati al CC al rafforzamento DE clan camorristico capeggiato dallo stesso ricorrente non sono consentite in quanto articolate esclusivamente in fatto. 15 I giudici di appello non si sono limitati a richiamare la sentenza di primo grado ma, senza ricorrere a formule stereotipate, hanno risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate ed omogenee rispetto a quelle DE primo giudice. La Corte territoriale è pervenuta alla conferma DEla sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita DEle risultanze processuali ed in particolare DE contenuto DEle conversazioni intercettate, dei servizi di osservazioni e DEle dichiarazioni rese da IO PO e ND CC, fonti di prova che sono state ritenute idonee a dimostrare con certezza il ruolo apicale rivestito dal CC e la piena operatività DE clan da lui fondato ed operativo nel territorio di Castelvolturno (vedi pagg. da 10 a 48 DEla sentenza di primo grado, pagg. 39 e 40 DEla sentenza di appello). Il giudizio espresso nella doppia decisione conforme non presenta aspetti di illogicità o contraddittorietà, posto che il tenore DEle prove valutate in motivazione consente di affermare la correttezza DEla valutazione dei giudici di merito sul punto. Il convincente iter motivazionale seguìto dai giudici di merito non viene in alcun modo scardinato dalle doglianze difensive con le quali si sostiene la contraddittorietà ed illogicità DEla motivazione sulla base di una alternativa e, quindi, inammissibile, ricostruzione DEle vicende scrutinate. 4.2. La censura con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione giuridica DE fatto di cui al capo 1) DEl'imputazione nel meno grave reato di cui all’art. 635 cod. pen. è manifestamente infondata. I giudici di appello hanno adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento DEla condotta nella fattispecie di danneggiamento, alla luce DEla complessiva valutazione DE fatto come desumibile dalle dichiarazioni rese dalle persone offese IA GI e LL PA, DEle dichiarazioni confessorie rese da IO AR e IO PO nonché dal contenuto DEl’intercettazione ambientale n. 359 DE 20/11/2021; elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare l’adesione DE CC alla violenta condotta predatoria posta in essere in danno DEle persone offese, con argomentazioni esente da vizi logici e giuridici e coerente con le risultanze istruttorie e, quindi, non sindacabili i questa sede. Né siffatte conclusioni possono essere messe in crisi dalle censure contenute nel ricorso. Si tratta, infatti, di doglianze le quali, in realtà, propongono una lettura alternativa DEle risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con le plurime indicazioni fornite dalla sentenza di primo grado e dalla conforme sentenza impugnata. 16 4.3. In particolare, la doglianza con cui la difesa lamenta la mancata riqualificazione DE reato di tentata estorsione di cui al capo 3) nel reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni è al contempo generica e manifestamente infondata. I giudici di appello hanno correttamente evidenziato la mancanza di alcun elemento probatorio da cui desumere l’erroneità DEla DEiberazione con cui il primo giudice ha ritenuto le condotte DE CC (richiesta di una tangente dopo essersi presentato come esponente di un clan camorristico) idonee a perfezionare gli elementi costitutivi DE reato di tentata estorsione (vedi pagg. 28 e 29 DEla sentenza impugnata) ed a giustificare la procedibilità di ufficio in relazione a tale fattispecie criminosa. Peraltro, è DE tutto indimostrato che le somme pretese dal CC, minacciando SC ON per costringerlo alla consegna di una somma di denaro, fossero in alcun modo tutelabili in sede civilistica;
deve essere, in proposito, rimarcato che non è stato dedotto dalla difesa alcun elemento da cui desumere che il ricorrente vantasse la titolarità di un diritto alla dazione di tali somme con conseguente genericità DEla doglianza. 4.4. L’ulteriore censura con cui la difesa eccepisce il mancato riconoscimento DEla desistenza volontaria in relazione al reato di tentata estorsione di cui al capo 3) non è scrutinabile in questa sede, poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame (vedi pag. 17 DEl’atto di appello) e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado DE giudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo DE giudice di legittimità quando, proprio in ragione DEl’effetto devolutivo DEl’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice DE gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti DEla decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza DE principio DE tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 1, n. 2378 DE 14/11/1983, dep. 1984, Guner Cuma, Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 DE 30/03/2022, Dattola, non massimata;
Sez. 2, n. 41735 DE 18/09/2025, Beltrante, non massimata). 17 4.5. La doglianza con cui il ricorrente reitera la richiesta di riqualificazione DE reato di sequestro di persona di cui al capo 4) nel reato esercizio arbitrario DEle proprie ragioni è DE tutto aspecifica. Il compendio probatorio correttamente riportato e valutato nelle sentenze di primo e secondo grado, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di merito ad affermare, con percorso argomentativo privo di evidente illogicità, la sussistenza DE reato di sequestro di persona, non essendo, peraltro, ravvisabile in atti alcun elemento indiziario attestante la riconducibilità DEla sparatoria “di cui parla il PO IO ai coniugi CO” o comunque la titolarità da parte DE CC di un diritto di credito esercitabile in sede civile (vedi pag. 33 e 34 DEla sentenza impugnata). Il ricorrente sollecita una rivalutazione DE compendio fattuale già oggetto di puntuale, coerente e completa disamina da parte dei giudici di merito, prospettando una ricostruzione alternativa degli accadimenti funzionale alla propria linea difensiva, senza misurarsi con l’iter argomentativo seguìto dai giudici di appello, i quali hanno dato conto DE proprio convincimento in modo logicamente strutturato, coerente con le risultanze istruttorie e conforme ai principi che governano la valutazione DEla prova con conseguente aspecificità DEla doglianza. 4.6. L’ulteriore doglianza con la quale si deduce la carenza di prova in ordine alla penale responsabilità DE CC in relazione al reato di cui al capo 5) non è consentita. I giudici di merito, con motivazione pienamente conforme alle risultanze probatorie acquisite ed immune da vizi strutturali, contraddizioni interne e salti logici, hanno correttamente indicato e valutato gli elementi probatori (tra tutti le dichiarazioni confessorie rese dal CC, da IO PO, da IO AR e ND CC e le intercettazioni indicate nella sentenza di primo grado) attestanti la riferibilità al ricorrente DEle violazioni DEla normativa sulle armi da sparo (vedi pag. 35 e 36 DEla sentenza impugnata e pagg. da 38 a 46 DEla sentenza di primo grado). Il giudice DEl’appello ha dato adeguato conto, con motivazione ampia e priva di errori logici o giuridici, DE sicuro coinvolgimento DE CC nella detenzione e nel porto DEle armi indicate nel capo 5), valorizzando in modo congruo e non arbitrario gli elementi probatori emersi nel corso DE dibattimento e procedendo alla loro lettura in chiave unitaria, senza incorrere in indebite parcellizzazioni e senza trascurare elementi rilevanti ai fini DEla decisione. Peraltro, le doglianze difensive si risolvono in una lettura parcellizzata e decontestualizzata DE compendio logico-fattuale già compiutamente analizzato e 18 coerentemente valorizzato dalla Corte territoriale. Una simile impostazione argomentativa si pone, quindi, al di fuori DEl’orizzonte cognitivo DE giudizio di legittimità, non potendo essere dedotte in questa sede censure che si risolvano in una mera contrapposizione valutativa rispetto all’apprezzamento dei fatti operato, con criterio logico e nel rispetto dei canoni interpretativi consolidati, dai giudici di merito. 4.7. Le doglianze relative ai reati di cui ai numeri 6), 7) ed 8) DEla rubrica sono articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti DE giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri DEla Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 4.7.1. Il ricorrente, pur lamentando formalmente motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale e ciò a fronte di un iter argomentativo coerente con le emergenze istruttorie e scevro da vizi logici. La Corte di appello è pervenuta, infatti, alla conferma DEla sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita DEle risultanze processuali (e, in particolare, DE contenuto dei verbali di arresto, perquisizione e sequestro nonché DEle conversazioni intercettate), fonti di prova che sono state ritenute idonee a dimostrare con certezza che il CC, unitamente ai complici PO, NE e AM, ha realizzato i reati di ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina ed esplosione di colpi di arma da fuoco, così come correttamente riqualificati dal primo giudice (vedi pagg. da 46 a 49 DEla sentenza di primo grado, pagg. da 36 a 39 DEla sentenza di appello). 4.7.2. La difesa, lungi dal proporre un travisamento DEle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale DE provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti DE procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica DEl'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione atomistica DEl'intero materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e “negativi”, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quale ad esempio la prospettata esplosione di colpi a salve con conseguente configurabilità DE solo reato di cui all’art. 703 cod. pen. ovvero la mancata utilizzazione DEla pistola clandestina rinvenuta dagli operanti nella sparatoria di piazzetta Ischitella) abbandonando il piano DEl'esperienza 19 fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione DE compendio probatorio. 4.7.3. Va, in proposito, ricordato che non è compito DE giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di cassazione, che è giudice DEla motivazione e DEl'osservanza DEla legge, non può, infatti, divenire giudice DE contenuto DEla prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento DEla logicità DEla motivazione (Sez. 6, n. 5465 DE 04/11/2020, dep. 2021, Perelli, Rv. 280601-01; Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). In conclusione, il percorso argomentativo seguìto dai giudici di merito si connota per coerenza logica, completezza espositiva e corretto inquadramento giuridico dei dati fattuali, e non risulta validamente scalfito dalle censure formulate nel ricorso, le quali si limitano, nella sostanza, a proporre una lettura frammentaria e atomistica degli elementi di prova già oggetto di puntuale e analitico scrutinio da parte DEla Corte territoriale, nel chiaro intento di attenuarne la portata dimostrativa e di svilire la pregnanza inferenziale DEle valutazioni operate. 4.8. L’ultima censura con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione DEle contestate aggravanti, alla determinazione DE trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione DEle attenuanti generiche, è in parte generica ed in parte non consentita in sede di legittimità. 4.8.1. La difesa si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione in ordine alla mancata revoca DEle contestate aggravanti, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione DEle argomentazioni espresse dai giudici di merito sul punto. Tale doglianza è, pertanto, priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Al riguardo, va ricordato che questa Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento DEla decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 DE 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) e che il requisito DEla specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e 20 preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 DE 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01). 4.8.2. I giudici di appello hanno ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura superiore al minimo edittale e correttamente valorizzato, ai fini DE diniego DEle invocate attenuanti generiche, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale DE CC desumibile dall’intensità DE dolo e dall’assenza di resipiscenza nonché la mancanza di elementi positivi idonei a giustificare una mitigazione DEla pena (vedi pag. 40, 41 e 42 DEla sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente aspecificità DEla doglianza. Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 DE 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693-01; Sez. 2, n. 23903 DE 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Il Collegio intende, infine, dare sèguito anche all’ulteriore consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità secondo cui la determinazione DEla pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto DEla media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza DEla pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 DE 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 47783 DE 27/10/2022, Haddi, non massimata). 5. Il ricorso proposto da IO PO deve essere anch’esso dichiarato inammissibile. In data 14 luglio 2025 il ricorrente - senza indicarne la ragioni - ha ritualmente rinunciato all’impugnazione con conseguente configurabilità di un profilo di colpa rilevante ai fini DEla condanna al pagamento DEla somma in favore DEla Cassa DEle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento DEla sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di 21 inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso DEla rinuncia non incolpevole all'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 DE 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462-02). 6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi DEl’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità, al pagamento in favore DEla cassa DEle ammende DEla somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così è deciso il 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE SI AN EL