Sentenza 4 maggio 2006
Massime • 1
Nella nozione di fase dell'esecuzione, utilizzata dall'art. 75, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 2002 per indicare l'ambito di applicazione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, rientra il procedimento di conversione della pena pecuniaria, di competenza del magistrato di sorveglianza, perché nell'espressione normativa l'esecuzione assume rilievo come fase del procedimento per la sua connotazione sostanziale rispetto alle altre fasi e non identifica un organo piuttosto che l'altro, ma comprende tutti gli organi della giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di esecuzione (v. Corte cost., sentenza n. 139 del 1998).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2006, n. 20811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20811 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/05/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 689
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 19244/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 25 giugno 2004 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di BRESCIA;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata in data 27 maggio 2004, il Tribunale di Sorveglianza di BRESCIA respingeva il ricorso presentato da AN NE contro il decreto del Magistrato di sorveglianza dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti presentata nel procedimento di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata.
Osservava il Tribunale che l'anzidetto procedimento non rientrava nell'ambito di applicabilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, deducendo violazione di legge e, in particolare, rilevando:
- che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 75, comma 3, prevede che la disciplina del patrocinio si applichi, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione;
- che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l'articolo 24 Cost.. 3. Il ricorso è fondato.
3.1 A seguito della pronuncia della Corte costituzionale in data 4 - 18 giugno 2003, n. 212, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per difetto di delega in materia coperta da riserva assoluta di legge, qual'è quella riguardante la competenza del giudice ex art. 25 Cost.) degli articoli 237, 238 e 299 c.p.p. - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'articolo 660 c.p.p. - del testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, la competenza in ordine al procedimento di conversione delle pene pecuniarie è ancora attribuita al magistrato di sorveglianza.
Questi (a norma dell'art. 678 c.p.p., comma 1) procede, in materia, a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666 c.p.p.. Quindi, salvo quanto previsto dall'art. 666 c.p.p., comma 2 (casi di inammissibilità della richiesta, dichiarata de plano con decreto ricorribile per Cassazione), designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori, almeno dieci giorni prima della data predetta.
L'udienza si svolge, poi, con la partecipazione necessaria del difensore e del Pubblico Ministero e l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente.
Il giudice può, inoltre, chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. Decide, infine, con ordinanza, che va comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per Cassazione.
3.2 La giurisdizionalizzazione dei procedimenti riconducibili all'azione esecutiva - nei quali rientrano sia il procedimento di esecuzione, sia quello di sorveglianza - si è accompagnata, dunque, all'incremento delle attività per le quali è prevista l'assistenza del difensore e, in generale, ad un'accentuazione delle garanzie difensive per l'interessato. Di queste ultime rappresenta una significativa espressione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 75, comma 2, che prevede che la disciplina del patrocinio si applichi, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nonché nei processi di competenza del Tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore. Si tratta di disposizione che esprime la volontà del legislatore di assicurare l'effettività del diritto di difesa anche nella fase dell'esecuzione della pena;
che depone, in altre parole, nel senso che il diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone non abbienti, espressione di diritto di rango costituzionale, non subisce limitazioni con riguardo ai procedimenti riconducibili all'azione esecutiva (come, d'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare: cfr. Cass. 1^, 11 gennaio 1999, Polani, RV 212641).
3.3 La locuzione "fase dell'esecuzione" non può essere interpretata in senso restrittivo, vale a dire nel senso di "giudice dell'esecuzione", competente per i procedimenti previsti nel capo 1^ (Giudice dell'esecuzione) del titolo 3^ (Attribuzione degli organi giurisdizionali) del libro 10 (Esecuzione) del codice di procedura penale. Come la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare (cfr. C. cost. 23 aprile 1998, n. 139) la L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 15 (ora D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 75, comma 2) non parla di giudice dell'esecuzione ma di fase dell'esecuzione. L'esecuzione viene, cioè, in rilievo come fase del procedimento per la sua connotazione sostanziale in rapporto alle altre fasi;
l'espressione, quindi, non identifica un organo piuttosto che l'altro, ma comprende tutti gli organi della giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di esecuzione.
Si aggiunga che la conversione della pena pecuniaria riguarda la esecuzione di tale pena per l'ipotesi in cui se ne sia accertata la impossibilità di esazione.
Del tutto arbitrario è, dunque, escludere dall'ambito di operatività della normativa in materia di patrocinio dei non abbienti (che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 1, nell'indicare i soggetti che possono usufruirne, assicura espressamente anche "per la difesa" del condannato) il procedimento di conversione delle pene pecuniarie. Anzi, l'unica soluzione interpretativa costituzionalmente adeguata è quella che lo include. Non può trascurarsi, invero, che la normativa in esame costituisce attuazione della garanzia posta dall'art. 24 Cost., comma 3, secondo il quale sono assicurati ai non abbienti, mediante appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, garanzia che, come la Corte Costituzionale ha riconosciuto (sentenza 17 - 30 marzo 1992, n. 144), assume una ancor più marcata cogenza quando riguardi la difesa dell'imputato.
I principi desumibili dalla Costituzione vengono quindi in rilievo quale chiave interpretativa della normativa vigente, nel senso che, a meno che il tenore delle disposizioni considerate non imponga di escluderne l'ammissibilità, il patrocinio a spese dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore.
4.1 rilevati vizi del provvedimento impugnato ne giustificano l'annullamento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di BRESCIA.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvia al Tribunale di sorveglianza di BRESCIA.
Così deciso in Roma il 4 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006