Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la partecipazione al giudizio di appello da parte del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado, quale sostituto del procuratore generale, è legittimamente disposta anche se è mancata la richiesta nell'atto di appello, trattandosi di mera irregolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2006, n. 19613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19613 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 10/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 601
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 006036/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NC N. IL 29/08/1974;
2) AT TO N. IL 08/03/1973;
3) OL LV N. IL 01/01/1954;
4) ES NA N. IL 25/12/1956;
avverso SENTENZA del 29/06/2005 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. Gialanella che ha concluso per: rigetto ricorsi FA, AR, e NA;
inammissibilità ricorso PA.
Udito il difensore avv. CONSOLO IO e CARUSO LV. OSSERVA
Con sentenza dell'11.12.2003, la corte d'assise di Catania, per quanto ancora qui rileva, così provvedeva:
- dichiarava lo PA colpevole di concorso nell'omicidio di IO LV Anastasi, nel tentativo di rapina in danno dello stesso e nel porto illegale di una pistola;
escluse le aggravanti contestate, concessa l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di tredici anni di reclusione, oltre alle pronunce accessorie;
- dichiarava il FA colpevole di concorso nel duplice omicidio di SS TO e HI RE, nella detenzione e nel porto illegale di due pistole, nella distruzione dei loro cadaveri;
concesse attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di diciassette anni e sei mesi di reclusione, oltre alle pronunce accessorie;
- assolveva il AR e il NA dalle medesime imputazioni contestate al FA, per non aver commesso il fatto. Su gravame dello PA e del FA, nonché del P.M. nei confronti del AR e del NA, la Corte d'assise d'appello - colla sentenza oggi esaminata - dichiarava gli ultimi due colpevoli dei reati loro ascritti, unificati per la continuazione, condannandoli alla pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per la durata di un anno, oltre alle pronunce accessorie;
rideterminava la pena inflitta al FA in sedici anni di reclusione e quella inflitta allo PA in undici anni di reclusione. Osservava la corte distrettuale che il 13.9.1992 i cadaveri dell'NN e del HI vennero trovati, quasi del tutto carbonizzati e raggiunti da numerosi colpi di pistola, all'interno dell'auto del primo, cui era stato dato fuoco. Le prime indagini avevano esito negativo, ma la collaborazione colla giustizia iniziata a distanza di tempo specialmente da OM AN - dichiaratosi testimone diretto della fase organizzativa del crimine e partecipe alla sua esecuzione - aveva consentito di inquadrare il fatto nel contesto di una lotta mafiosa fra appartenenti al sodalizio degli Alleruzzo, organizzato da NN IO LO (poi a sua volta ucciso, come molti altri dei soggetti evocati in sentenza) e un gruppo di giovani - al quale apparteneva l'NN - che aveva manifestato forti tendenze all'autonomia e al disconoscimento dell'autorità del più consolidato clan Alleruzzo, nella gestione di illecite attività.
Il OM aveva dato dettagliata descrizione di tutto il fatto (nel quale aveva coinvolto, oltre a se stesso, anche il AR e il NA), dalla sua origine alla sua conclusione, venendo positivamente valutato quanto alla credibilità del racconto;
al quale avevano fatto riscontro le dichiarazioni del collaboratore PA, che non aveva partecipato al fatto, ma ne aveva avuto notizia da quel AT NO - che, pur trovandosi in compagnia dei due uccisi, era stato risparmiato, ma sarebbe poi caduto in altro agguato - il quale aveva dato per certa la partecipazione del FA. Il teste IO TO aveva a sua volta riferito che il figlio gli aveva confidato di avere partecipato ad un agguato nei confronti del OM e del FA, al fine di vendicare il duplice omicidio in questione. La teste UN ET, convivente del AT, aveva riferito ai Carabinieri, dopo l'uccisione di costui, che il medesimo le aveva confidato la partecipazione al delitto del OM e del FA.
Non prospettandosi questioni, circa la responsabilità del FA, osservava la Corte di secondo grado che l'assoluzione del AR e del NA era stata argomentata in primo grado sulla base della mancanza di riscontri alle dichiarazioni del OM nei confronti di costoro;
in prime cure, invero, era stato ritenuto inutilizzabile il verbale di interrogatorio rilasciato dal FA ai sensi dell'art. 294 c.p.p., al g.i.p. il 5.3.2001. In quella sede, costui aveva descritto il fatto - al quale aveva partecipato - implicando, così come avvenuto da parte del OM, i due imputati assolti;
ma, non essendosi presentato al giudizio, allorché il P.M. aveva prodotto l'atto, la difesa del AR e del NA non ne aveva consentito l'utilizzazione.
La sentenza in esame riteneva di dover diversamente decidere al riguardo, richiamando il disposto dell'art. 513 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 4; premesso che tale normativa non richiedeva che il soggetto dichiarante fosse sottoposto a vere e proprie intimidazioni o subornazioni, osservava che elementi indicativi di tali situazioni, caratterizzati da sufficiente concretezza, ricorrevano nella fattispecie. Ed invero: la vicenda aveva avuto luogo in un contesto sociale caratterizzato da un forte tasso di inquinamento mafioso e proprio in una faida fra gruppi di criminalità organizzata si collocava il duplice omicidio;
questo confortava la tesi che il FA si fosse sottratto all'esame dibattimentale perché condizionato dall'ambiente. Del resto, la teste UN aveva ritrattato a sua volta precedenti dichiarazioni;
la teste RA si era resa irreperibile;
il teste TO aveva deposto fra mille ambasce, mentre lo stesso FA proveniva da famiglia di pregiudicati, dai quali mai si era allontanato, neppure durante il periodo di collaborazione colla giustizia. Una valutazione della sua personalità, disturbata psichicamente, insieme alla consapevolezza del rischio della vita - emergente da un interrogatorio reso al P.M. - ed alla assenza di alcuna spiegazione per il suo attuale comportamento, convincevano che questo fosse determinato da un condizionamento esterno che consentiva l'utilizzazione delle sue dichiarazioni, nei modi sopra visti. Conseguentemente, attesa l'assoluta attendibilità delle dichiarazioni del OM e preso atto della conferma che alle stesse proveniva dal FA (rispetto alla credibilità del quale, non esistevano valide obiezioni, avendo costui dato della vicenda una descrizione particolareggiata ed autonoma rispetto a quella fornita dall'altro collaboratore, oltre che corrispondente ai dati di generica), doveva ritenersi provata la colpevolezza del AR e del NA, dettagliatamente coinvolti nella duplice vicenda delittuosa. Ciò premesso, rilevava la corte distrettuale che era infondata la dedotta nullità dell'intero procedimento, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio, per il mancato deposito dell'interrogatorio reso dal FA il 20.3.2001 da parte del P.M.; la conseguenza di tale omissione sarebbe stata non la nullità del procedimento, ma la inutilizzabilità del singolo atto - ipotesi che, nella specie, neppure si realizzava, in quanto tale atto era stato prodotto in sede di controprova dalla difesa degli stessi imputati.
Quanto alla posizione del FA - che non contestava la sua responsabilità - doveva negarsi che la sua capacità di intendere o di volere fosse esclusa o grandemente scemata;
accertamenti peritali svolti nel processo avevano appurato l'esistenza di un disturbo schizoaffettivo di tipo depressivo in fase di compendio, collocandone però l'insorgere in epoca successiva al fatto contestato. E difatti non vi erano stati problemi psichiatrici di alcun genere nel lungo periodo di carcerazione sofferto dal FA. Una diversa diagnosi formulata in altro procedimento, doveva essere disattesa in quanto semplicemente indicata come possibile e non documentata. Era vero che, comunque, era stato rilevato che il soggetto presentava un deficit intellettivo di grado lieve;
ma tale circostanza non influiva sulla imputabilità del soggetto.
Venendo alla posizione dello PA, la sentenza in esame rilevava la inapplicabilità della chiesta diminuente di cui all'art. 114 c.p., perché il contributo causale da costui offerto per l'uccisione, nel corso di una rapina tentata, dell'Anastasi, non era di trascurabile peso, avendo egli affiancato e assistito lo sparatore. Nè erano concedibili attenuanti generiche, perché il fatto era di elevata gravità e la pena inflitta si palesava ad esso adeguata, anche per la intervenuta applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 8, che premiava la sua collaborazione.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per Cassazione gli imputati. Nell'interesse del FA, il difensore denunciava violazione di legge e vizio della motivazione, in riferimento alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 89 c.p.. Il test relativo all'accertamento del grado intellettivo del soggetto attestava essere medio e non lieve;
nel contesto familiare socialmente degradato, in cui il soggetto era cresciuto, tale dato assumeva ancor maggiore rilevanza. Si trattava di un stato avente il valore di malattia, che aveva innescato l'insorgere della patologia psicotica schizoaffettiva, riscontrata dal perito;
ma gli stessi giudici di appello avevano potuto apprezzare la fragile personalità del soggetto, rilevandone la facile piegabilità ai voleri altrui, in assenza di valori propri o dell'ambito familiare. Cosi come deponevano per uno stato di alterazione psichica le fantasie colle quali il FA aveva riempito interrogatori resi al P.M.. Del resto, erano stati depositati dalla difesa certificati del Servizio di igiene mentale, che descrivevano la condotta del soggetto come disturbata nel senso accertato anche peritalmente. Era vero che il perito aveva collocato l'insorgere di tale disturbo in epoca successiva ai fatti in contestazione, ma questo era avvenuto su basi solo anamnestiche e quindi lasciava aperta la relativa problematica, che poi lo stesso perito aveva ridimensionato in termini di semplice possibilità.
Nell'interesse dello PA, il difensore denunciava violazione di legge. Le attenuanti generiche erano state negate, ignorandosi da parte della corte di secondo grado l'ampiezza e la sincerità del contributo collaborativo dato dal ricorrente, che del resto nei fatti addebitatigli aveva avuto un ruolo del tutto secondario. Mancava poi una corretta motivazione sul diniego della diminuente prevista dall'art. 114 c.p.. Nell'interesse del AR e del NA, con unico atto, il difensore denunciava: in via preliminare la nullità del giudizio di appello, per irritualità della notificazione del decreto di citazione. Non veniva indicato il luogo di notifica e consegna, che avrebbe dovuto essere quello eletto dai ricorrenti all'atto della loro scarcerazione;
ne' erano indicate le generalità della persona consegnataria, qualificata solo come moglie per il AR e madre per il NA, relativamente alla quali era contestato il rapporto di convivenza. Del decreto nessuno dei due aveva avuto nozione. In secondo luogo, nullità del giudizio di appello, per esservi stati applicati gli stessi pubblici ministeri che avevano sostenuto l'accusa in primo grado, senza che ricorressero le condizioni stabilite dagli artt. 110 e segg. c.p. dell'ordinamento giudiziario. Ne era conseguita la sottrazione della competenza a stare in giudizio ai magistrati della procura generale. Nè poteva invocarsi la norma dell'art. 570 c.p.p., la quale consente l'applicazione ad un singolo processo e non a tutte le funzioni dell'Ufficio; del resto, qui mancava anche la richiesta di rappresentare l'accusa in secondo grado, da formularsi coll'atto di impugnazione.
In terzo luogo, la nullità dell'intero giudizio, per omesso deposito, ai sensi dell'art. 416 c.p.p., di un verbale di interrogatorio del FA, del quale quindi la difesa non conosceva l'esistenza, fino alla fase dell'appello; e tale atto conteneva dichiarazioni che inficiavano la credibilità del soggetto, lasciatosi andare a racconti del tutto fantasiosi e incredibili. Si riproponeva quindi, al di là delle argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata, la legittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.p., se si ritenesse che lo stesso non imponesse al P.M. di versare tutti gli atti di indagine, specie se favorevoli all'imputato, per evidente violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost.. In quarto luogo, nullità dell'ordinanza dibattimentale 8.6.2005, colla quale la corte disponeva l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal FA il 20.3.2001, mentre in sentenza erano utilizzate quelle del 5.3.2001, la cui utilizzabilità non era mai stata dichiarata;
altrimenti opinandosi, era evidente che il contenuto del verbale 20.3.2001 era del tutto diverso da quello esposto in sentenza. In quinto luogo, nullità dell'ordinanza 8.6.2005, colla quale la Corte poneva a fondamento della sua decisione circostanze di fatto infondate e il cui accertamento veniva chiesto, all'indomani, dalla difesa, senza che i giudici si pronunciassero al riguardo. La nullità derivava anche dal fatto che tale ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 603 c.p.p., investiva documenti già depositati ex art. 416 c.p.p. ed era diretta a provare, incidentalmente, la sottoposizione del FA a coazioni psichiche per sottrarsi all'esame dibattimentale. Tale attività processuale avrebbe dovuto essere svolta in primo grado e non in sede di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale in appello. In ogni caso, le conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata erano congetturali e genetiche, da nulla di concreto essendo emersa la concretezza degli elementi che potevano indurre il FA al detto comportamento. Illegittima era dunque l'utilizzazione del verbale di interrogatorio, posto a base della raggiunta convinzione di reità dei ricorrenti. In sesto luogo, inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale 5.3.2001, cui la difesa si era opposta, per la specifica ragione che le medesime non erano mai state rinnovate dopo l'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001. In settimo luogo, violazione dei criteri di valutazione delle prove dichiarative. Il OM e il FA non erano credibili, in quanto le loro affermazioni contenevano plurimi dati illogici che, al di là del principio della frazionabilità del narrato ai fini che qui interessano, ne vulnerava l'intero contenuto. Quanto al OM, in altri giudizi ne era stata esclusa l'attendibilità, mentre le osservazioni della difesa al riguardo erano state confutate in sentenza senza alcuna logica sia sulle giustificazioni, sia sulle concrete modalità dei fatti. Significativo era poi che altri testi, pur includendo il FA nella partecipazione al fatto, mai avessero menzionato gli attuali ricorrenti. Quanto alle dichiarazioni del FA, si trattava di persona sicuramente disturbata sul piano psichico e le ragioni metagiuridiche colle quali se ne era affermata la credibilità conducevano ad opposta conclusione, anche perché in numerosi altri casi le persone da lui incolpate erano poi state assolte. Del tutto illogicamente, dunque, ragioni di inattendibilità erano state viste come supporto del giudizio di credibilità intrinseca. I due, poi, si erano in parte riscontrati solo perché il FA, letta l'ordinanza custodiale afferente il OM, vi aveva ricavato una sua storia;
ed infatti i dati oggettivi che, secondo i giudici di appello, verificavano le dichiarazioni del FA, erano smentiti dalla generica;
per il resto, su molteplici aspetti di fatto le due narrazioni dell'evento contenevano contrasti e aporie. Significativo era il fatto che il coimputato AN, accusato anche dal FA, fosse poi stato assolto definitivamente nel separato giudizio. A parte tutti tali rilievi, era poi rimasto insoluto il problema del contributo causale che i ricorrenti avrebbero dovuto offrire, per essere coinvolti nei fatti ai sensi dell'art. 110 c.p.;
laddove le lacunose indicazioni del OM e del FA non erano decisive sul punto, non bastando, evidentemente, la materiale presenza sul luogo del delitto. A tale riguardo, restava anche la problematica, non sciolta nella specie, della applicabilità della diminuente prevista dall'art. 114 c.p.. Con motivi nuovi di ricorso, presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, il difensore del FA ha illustrato ulteriormente quelli principali.
A sua volta, il difensore del AR e del NA, con motivi nuovi di ricorso ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M., ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10; ed introdotto la censura afferente la mancata acquisizione di prova decisiva, consistita nella documentazione richiesta dalla difesa e negata dal secondo giudice coll'ordinanza 8.6.2005; lamentando infine mancanza di motivazione su particolari dati di fatto attinenti all'esecuzione del duplice omicidio.
Il ricorso del FA è infondato, al limite della inammissibilità. Il ricorrente, in buona sostanza, ripropone censure, in merito alla sua ritenuta piena imputabilità, che la corte distrettuale ha correttamente disatteso;
con una insindacabile valutazione degli accertamenti peritali, ha infatti affermato che il non lieve disturbo della personalità, attualmente affliggente il FA, non ricorreva al tempo del commesso delitto. Le contrarie argomentazioni del ricorrente pretendono di rivitalizzare le probabilistiche osservazioni contenute in altro accertamento peritale, rispetto alle quali non insorgono nuovi dati valutativi, fermo restando che all'epoca nessun tipo di malattia mentale - ne' di quelle noseologicamente determinate, ne' di quelle che una più recente giurisprudenza include nel relativo novero - era presente. Va aggiunto che ne' il limitato quoziente intellettivo che caratterizza il soggetto, ne' il degradato ambiente sociofamiliare della sua crescita, è dimostrato abbiano in qualche misura inciso sulla sua capacità di intendere o di volere, in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento.
La sentenza impugnata non offre quindi il fianco a nessuna delle vaghe censure mossele.
Altrettanto va detto quanto alla posizione dello PA. In merito al diniego delle attenuanti generiche, posto che la loro funzione è quella di adeguare la pena al fatto, il meditato convincimento dei giudici di merito, circa la congruità della sanzione inflitta al ricorrente, elide qualunque contraria argomentazione agitabile in sede di legittimità; gli elementi di positiva valutazione, evocati dallo PA, invero, sono già stati valorizzati in rapporto alla concessa attenuante che premia la sua collaborazione.
Quanto alla diminuente prevista dall'art. 114 c.p., la diretta partecipazione del ricorrente al fatto, in posizione paritaria coll'esecutore materiale dell'omicidio, non consente di configurare quella marginalità assoluta e quella fungibilità della condotta, nelle quali risiede il fondamento della sua applicabilità (cfr. Sez. 6^, 9.6.2003, Ariziliero). E dunque nessuna della argomentazioni svolte dal ricorrente appare fondata.
Ne consegue il rigetto di entrambi gli esaminati ricorsi, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
Più complesso è l'esame della posizione del AR e del NA. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello avvenne nel luogo ivi indicato, corrispondente al domicilio dichiarato nel processo dagli interessati, mediante consegna a mani di persona non solo convivente e capace, ma della quale l'ufficiale giudiziario indicava anche il tipo di rapporto familiare. E poiché i ricorrenti non hanno documentato non solo di risiedere altrove o di non convivere con dette persone, ma nemmeno di avere altra madre o altra moglie, la doglianza è assolutamente priva di pregio. Altrettanto va detto in relazione alla partecipazione al giudizio di secondo grado, degli stessi magistrati che avevano svolto la funzione di P.M. in prime cure. La lunga disamina e la ricerca di violazioni degli artt. 110 e segg. dell'ordinamento giudiziario è perfettamente inutile, non essendo questo l'istituto cui si ricorse nella fattispecie. Sovviene, invece, l'art. 570 c.p.p., in base al quale il p.g. decretò l'affidamento delle funzioni dell'accusa in sede di appello ai detti magistrati;
la norma in esame - la cui ratio è quella di non disperdere in appello le conoscenze acquisite in primo grado (cfr. Sez. 5^, 12.3.1998, Albano) e che manifestamente ricorreva nella fattispecie, stante la complessità del procedimento - venne in tutto rispettata, tranne che per la prevista richiesta nell'atto di gravame, da parte degli stessi P.M., di ottenere tale applicazione. Ma si tratta di semplice irregolarità, che non determinava alcuna nullità riguardo alla loro applicazione, traente legittimità dal decreto emesso dal p.g..
Del tutto irrilevante e inidoneo a determinare la nullità dell'intero processo, è il mancato deposito di un verbale di interrogatorio reso dal FA, essendone avvenuta comunque l'acquisizione per opera degli stessi difensori oggi proponenti l'eccezione, che dunque ne conoscevano previamente al (mancato) deposito il contenuto e la valenza probatoria.
Manca di qualunque pregio la questione afferente l'indicazione della utilizzabilità di un certo verbale, invece del quale ne sarebbe stato utilizzato un altro, in quanto appare verosimile essersi trattato di errore materiale, avendo la sentenza operato congrua scelta argmentativa sul punto, rispetto alla quale si è potuta pienamente estrinsecare l'attività defensionale. Perdono qualunque incidenza sulla decisione in punto di responsabilità le doglianze relative alla rinnovazione parziale del dibattimento in appello, giacché decisivo rilievo assume, invece, la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal FA e che, dichiarate inutilizzabili in primo grado, sono state recuperate in appello, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 513 c.p.p., comma 1. Rileva, in proposito, la Corte, che l'interrogatorio di garanzia, reso da costui il 5.3.2001, avvenne senza che gli fossero stati dati gli avvertimenti poi previsti dalla L. n. 63 del 2001 - e ovviamente:
giacché la medesima non era ancora entrata in vigore. È però infondata l'affermazione difensiva, circa il mancato rinnovo di tale interrogatorio da parte del P.M., con il corredo dei nuovi requisiti processuali, giacché l'atto venne in effetti ripetuto;
la ricerca del p.g. di udienza ha invero consentito alla Corte di recuperare il verbale redatto nello stesso giorno (in ora più tarda) dal P.M., che in effetti dava all'interrogato tutti gli avvertimenti che sarebbero poi entrati a far parte del modificato art. 64 c.p.p.. Il difensore ha obiettato sulla ritualità della procedura, rilevando che la L. n. 63 del 2001 sarebbe entrata in vigore solo di lì a poco;
ma non si vede (nè oggi ne è stata data soddisfacente dimostrazione) quale danno alla difesa abbia apportato tale anticipazione, visto che soddisfaceva tutte le relative esigenze e poneva l'interrogato nella pienezza informativa delle sue facoltà.
E tuttavia, ritiene la Corte di non condividere le argomentazioni mediante le quali il giudice a quo ha utilizzato tale atto, a riscontro delle dichiarazioni del OM, recuperandole mediante il suindicato meccanismo processuale, ritenendo cioè che il FA si sia sottratto all'esame dibattimentale, per essere stato minacciato e intimidito da chi vi aveva interesse. Sono noti i principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato al riguardo. Anzitutto, si è affermato che non è necessario che le minacce provengano dall'imputato (cfr. Sez. 5^, 22.9.2004, Capozza); ma nel caso in esame, la sentenza impugnata, mentre ha puntualmente rilevato le perplessità caratterizzanti la condotta processuale delle persone che portavano elementi d'accusa contro il OM e il FA, per dedurre l'intimidazione sofferta da quest'ultimo ha dovuto ricorrere genericamente a fattori ambientali, senza meglio individuarne il peso specifico nel caso esaminato e senza tenere conto che la iniziale collaborazione del FA era stata ricollegata proprio al timore per la sua vita, che egli però dichiarava di provare (così si ricava dall'interrogatorio sopra citato) non per la collaborazione stessa, che anzi era vista da lui come strumento a sua difesa. Si è poi detto che l'inquinamento probatorio derivante da interventi coattivi esterni deve fondarsi su uno standard che, seppure non equipollente a quello necessario per giungere alla affermazione di responsabilità di chi se ne renda autore, deve avere un elevato livello (cfr. Sez. 4^, 16.12.2004, Filotta), non essendo evidentemente sufficienti i semplici sospetti. Ma la sentenza impugnata basa il proprio convincimento solo sull'attuale stato psichico (davvero compromesso) del FA e sulla inspiegabilità del comportamento processuale;
e in relazione al primo aspetto non si vede il collegamento con atti di intimidazione subiti in concreto, mentre, rispetto al secondo, se è vero che elementi sintomatici di tale evenienza possono essere dedotti anche da come il soggetto, se presente al dibattimento, vi si atteggia e dalla incongruità degli argomenti che espone (cfr. Sez. 1^, 6.4.2004, Arena), niente di simile si ravvisa nella fattispecie, in quanto il FA si è limitato a non comparire in giudizio, non offrendo quindi elementi di sicura valutazione nel senso ritenuto dalla sentenza impugnata. E quindi le dichiarazioni rese da costui non possono essere utilizzate, per il generale divieto posto dall'art. 500 c.p.p.. Si ripropone, quindi, la situazione probatoria già apprezzata correttamente in primo grado: ferme restando le dichiarazioni accusatorie del OM (la correttezza della cui valutazione appare perfino superflua e trova comunque riscontro nei principi giurisprudenziali elaborati in punto di scrutinio della prova dichiarativa), è mancata la necessaria verifica estrinseca, ovvero la loro conferma quanto alla colpevolezza del AR e del NA per i delitti in contestazione. Nessun altro elemento di prova viene a soddisfare il precetto dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. La conseguenza non può che essere l'annullamento senza rinvio della sentenza nei loro confronti, per non aver commesso il fatto. Restano, ovviamente, assorbite tutte le altre censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del AR e del NA per non aver commesso il fatto. Rigetta i ricorsi del FA e dello PA, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2006