Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
Nell'ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è consentito al P.M. di procedere a modificazioni dell'imputazione o a contestazioni suppletive, in quanto l'art. 441 cod. proc. pen., nel richiamare le disposizioni previste per l'udienza preliminare, esclude l'applicazione dell'art. 423 cod. proc. pen., con la conseguenza che la violazione della predetta norma determina un'ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (sez. …
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RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2014, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 03/06/2014
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1051
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 38553/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS DA BE N. IL 03/06/1979;
avverso la sentenza n. 465/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONDOVI, del 07/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Campanelli, anche con l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1 - TA IE RT, imputato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), - in seguito individuato in rubrica sub capo A)- reato commesso il 24 maggio 2008, veniva raggiunto da decreto penale di condanna emesso il 3 agosto 2009 dal Gip del Tribunale di Mondovì.
Proposta dal TA rituale opposizione, accompagnata da richiesta di rito abbreviato, lo stesso Gip, con Decreto del 27 ottobre 2009, disponeva procedersi nelle forme del rito alternativo prescelto. Nel corso dell'udienza camerale del 16 dicembre 2009, revocato dal giudice il decreto penale di condanna, il PM contestava all'imputato il reato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7, - in seguito descritto sub capo B) della rubrica, essendosi lo stesso rifiutato di sottoporsi alla seconda prova etilometrica, dopo che la prima aveva registrato un tasso alcolemico pari a 2,94 g/l.
Nel corso della stessa udienza, la difesa chiedeva che il reato sub capo A) fosse derubricato nella fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), e, quanto alla nuova contestazione, chiedeva termine a difesa.
All'udienza del 24.3.10 il PM si associava alla richiesta della difesa di derubricazione del reato sub A) e chiedeva la derubricazione del reato sub B) in illecito amministrativo. Il difensore chiedeva termine per addivenire ad oblazione, quanto al reato sub capo A) ed eccepiva l'inammissibilità della seconda contestazione di cui al capo B).
2 - Con sentenza del 7 luglio 2010, il Gup dichiarava il TA colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, contestato in udienza - capo B), e lo condannava, con la diminuente del rito, alla pena di 4.000,00 Euro di ammenda ed al pagamento delle spese processuali;
dichiarava altresì non doversi procedere in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza - capo A), derubricato nella fattispecie prevista sub lett. a) dell'art. 186, comma 2, e dunque ritenuto illecito amministrativo, perché estinto per intervenuta oblazione.
Con ordinanza del 30 luglio 2010, lo stesso Gip disponeva la correzione del dispositivo della citata sentenza, nel senso che, laddove, con riguardo ai fatti contestati sub capo B), era stata disposta la condanna del TA alla pena di 4.000,00 Euro di ammenda, dovesse intendersi sostituita la parola "ammenda" con le parole "sanzione amministrativa".
3 - Avverso detta sentenza ricorre il difensore dell'imputato, che deduce:
3.1 - Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice, qualificato il fatto contestato sub capo B) quale illecito amministrativo (atteso che al momento del fatto - 24.5.08 - operava il D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. n. 160 del 2007, che ha depenalizzato il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7), ha dichiarato, nel dispositivo, l'imputato responsabile del reato di cui al predetto capo B) e lo ha condannato alla pena dell'ammenda ed al pagamento delle spese del procedimento. Indicazioni - quelle relative al "reato", all'"ammenda" ed alle "spese del procedimento" certamente errate, in relazione alle quali, con l'ordinanza del 30.7.10, è intervenuta solo la correzione della parola "ammenda", non anche delle parole "reato" e "spese processuali".
Di guisa che il TA, in termini del tutto contraddittori, risulta responsabile di un reato e condannato ad una sanzione amministrativa ed alle spese processuali, che tuttavia conseguono, ex lege, solo in caso di condanna penale, ex art. 535 c.p.p.. 3.2 - Violazione di legge, in particolare della L. n. 689 del 1981, art. 24, per avere il giudice esercitato una potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi, incompetenza dello stesso giudice a decidere circa il reato di cui al capo B).
Se, si sostiene nel ricorso, la fattispecie contestata costituiva, all'epoca dei fatti, solo un illecito amministrativo, come correttamente ritenuto dal giudicante, e se il reato sub capo A) è stato estinto per intervenuta oblazione, il giudice, mancando una sentenza di condanna, non era più competente a decidere in ordine alla violazione amministrativa descritta sub capo B);
3 - 3 Violazione di norme processuali con riferimento alla contestazione di cui al capo B) dell'imputazione, intervenuta all'udienza del 16.12.09, benché si procedesse con il rito abbreviato, che non consente al PM di modificare il capo d'imputazione, fuori dai casi di richiesta di rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria e di integrazione disposta d'ufficio dal giudice (art. 441 c.p.p.);
3.4 - Vizio di motivazione in ordine all'eccezione, tempestivamente proposta, all'udienza del 24.3.10 (successiva alla notifica all'imputato contumace del verbale contenente la contestazione suppletiva), di inammissibilità della contestazione stessa;
3.5 - Vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità con riguardo al reato sub capo B), pur ritenuto illecito amministrativo, ed al trattamento sanzionatorio;
3.6 - Mancata indicazione delle conclusioni delle parti e della esposizione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Sorvolando sulla serie di "disattenzioni" che hanno caratterizzato l'iter processuale, osserva la Corte che il ricorso è fondato per un unico assorbente motivo: l'indebita contestazione suppletiva del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 (capo B). In realtà, nel corso del giudizio abbreviato non condizionato non è consentita alcuna modifica del capo d'imputazione, come espressamente dispone l'art. 441 c.p., che, nel disporre che nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, precisa che tanto non vale con riguardo alle norme previste negli artt. 422 e 423, l'ultima delle quali concerne proprio le modifiche dell'imputazione. Non vi è, cioè, la possibilità per il pubblico ministero, nel giudizio abbreviato, di procedere a modificazioni dell'imputazione o a contestazioni suppletive, e la violazione della predetta norma determina una nullità a regime intermedio della sentenza, nel caso di specie tempestivamente denunciata dall'imputato allorché, all'udienza del 24.3.10, ha eccepito l'inammissibilità della contestazione suppletiva.
2 - Dalla violazione della predetta norma consegue la declaratoria di nullità della sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni derivate dalla contestazione dei fatti descritti sub capo B).
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio, limitatamente alle statuizioni derivate dalla contestazione dei fatti di cui al capo B). Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015