Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1998, n. 5499
CASS
Sentenza 10 novembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La nomina di un terzo difensore da parte dell'imputato, quantunque non consentita, può spiegare effetti giuridici anche in assenza di un formale atto di revoca di precedente nomina, allorché, a seguito di fatti concludenti, si possa desumere chiaramente la volontà dell'interessato di revocare ogni rapporto con i due precedenti difensori. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza, nella quale nessuno dei due difensori originariamente nominati aveva mai svolto attività difensive, mentre al "terzo" difensore era stato notificato l'avviso di fissazione di una precedente udienza, rinviata perché lo stesso aveva eccepito il mancato rispetto del termine di comparizione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1998, n. 5499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5499
    Data del deposito : 10 novembre 1998

    Testo completo