Sentenza 10 novembre 1998
Massime • 1
La nomina di un terzo difensore da parte dell'imputato, quantunque non consentita, può spiegare effetti giuridici anche in assenza di un formale atto di revoca di precedente nomina, allorché, a seguito di fatti concludenti, si possa desumere chiaramente la volontà dell'interessato di revocare ogni rapporto con i due precedenti difensori. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza, nella quale nessuno dei due difensori originariamente nominati aveva mai svolto attività difensive, mentre al "terzo" difensore era stato notificato l'avviso di fissazione di una precedente udienza, rinviata perché lo stesso aveva eccepito il mancato rispetto del termine di comparizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1998, n. 5499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5499 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 10.11.1998
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.5499
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.20739/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON MICHELE n. il 16.09.1965
avverso ordinanza del 23.04.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di L'AQUILA sentita la relazione fatta dal consigliere VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO VIGLIETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 24.3.1998 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila rigettava le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentate da. ON MICHELE.
Ricorre lo Schiavone, deducendo la nullità dell'ordinanza di cui sopra per omessa notifica al difensore da lui nominato, avv. Francesco Paolo Ferragonio, dell'avviso di fissazione dell'udienza nella quale le sue domande erano state esaminate.
Il ricorso è fondato.
Risulta invero che l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione delle istanze presentata dallo Schiavone non è stato affatto notificato al suo difensore di fiducia e che, per altro, ne' l'interessato ne' il difensore sono stati presenti alla suddetta udienza, per cui il rapporto processuale non può considerarsi validamente instaurato.
Le suddette irregolarità, come da giurisprudenza assolutamente pacifica (v., fra le tante, Cass., Sez.I, 23.11.1995, P.G. c/ Squillino;
Sez.I, 16.3.1994 n. 949, Lanza, Sez.I, 11.3.1994 n. 272, Sangiorgio), costituiscono nullità assoluta ed Insanabile ai sensi del primo comma dell'art. 179 c.p.p., a nulla rilevando la presenza in udienza di un difensore di ufficio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha osservato che, avendo lo Schiavone, al momento della presentazione delle domande, nominato suoi difensori gli avvocati Leonardo Panzano e Matteo Starace e, non avendo proceduto, al momento della successiva nomina dell'avv. Ferragonio, alla revoca di almeno uno dei precedenti difensori, la nomina del terzo non ha prodotto alcun effetto e che, di conseguenza, la notifica effettuata soltanto all'avv. Panzano, in applicazione dei principi stabiliti da questa Corte (v., da ultimo, Sez. Un., sent. n. 6 del 19-07-1997, Gattellaro) non comporterebbe alcuna nullità insanabile, ma una nullità a regime intermedio, sanata dal fatto che nessuno l'aveva eccepita.
Tali osservazioni, esatte in astratto, non possono però condividersi nel caso in specie per le seguenti ragioni.
Risulta che, nel corso del procedimento, nessuno dei due difensori, inizialmente nominati, ha svolto una qualsiasi attività processuale e che, dopo la nomina dell'avv. Ferragonio, fu a quest'ultimo che venne notificato l'avviso di fissazione di una precedente udienza di comparizione, udienza che venne però rinviata perché il medesimo difensore - per altro l'unico attivatosi per chiedere più volte la trattazione del procedimento - rilevò il mancato rispetto del termine di comparizione in relazione alla suddetta udienza. A seguito di tale rilievo, venne fissata altra udienza, in ordine alla quale però non venne fatto avviso all'avv. Ferragonio, che ne aveva sollecitato la fissazione, ma all'avv. Panzano, e cioè ad uno dei due difensori nominati inizialmente, e che non avevano mai svolto alcuna attività difensiva.
Avuto quindi riguardo a tali eventi processuali - a prescindere dalla considerazione che, qualora si fosse ritenuta invalida la nomina del terzo difensore, si sarebbe dovuto procedere alla notifica dell'avviso ad entrambi i legali originariamente officiati e non soltanto ad uno di loro - si deve ritenere che, a seguito della nomina dell'avv. Ferragonio, anche se non vi era stata una esplicita revoca dei due difensori inizialmente nominati, il tribunale di sorveglianza aveva già implicitamente ritenuto efficace la nomina dell'ultimo difensore con revoca dei precedenti per facta concludentia, e che l'unico difensore dello Schiavone era l'avv. Ferragonio, tant'è che solo a lui venne fatto notificare l'avviso per la precedente udienza. Allo stesso modo si sarebbe dovuto procedere allorché venne fissata la nuova udienza, in quanto per l'interessato, conformemente alla sua volontà, anche se non esplicitata, l'unico suo difensore era l'avv. Ferragonio, ed egli faceva legittimamente affidamento sul fatto che l'ufficio avesse in tal modo recepito la sua volontà di revocare, sia pure implicitamente, gli altri due difensori.
Nel ribadire infatti che, come principio di carattere generale, non è consentita la nomina, da parte dell'imputato, di un terzo difensore, si deve ritenere che, anche se non accompagnata da un formale atto di revoca, tale nomina possa comunque svolgere effetti giuridici quando, a seguito di fatti concludenti, si possa desumere chiaramente la volontà dell'interessato di revocare ogni rapporto con i due precedenti difensori (per il riferimento alla possibilità di una revoca per facta concludentia v. Cass., Sez. I, sent. n. 1054 del 30-04-1994, De Fina;
Sez. I, sent. n. 757 del 22-011992, Ravalli).
Ora, essendo pacifico che, poiché nel procedimento disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., richiamato dal primo comma dell'art. 678 stesso codice è prevista la partecipazione necessaria del difensore, l'omissione dell'avviso al difensore di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma primo, ultima parte, tale nullità si riverbera direttamente e inevitabilmente sulla validità del provvedimento impugnato.
Alla luce dei principi come sopra affermati, l'ordinanza del 24.3.1998 del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, in difformità dal parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata con rinvio, per nuovo esame, al giudice a quo.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1998