Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 023 9 0 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.5681/98 -1959 Presidente Dott. Ettore Mercurio -Cron. Erminio Ravagnani Consigliere -Rep. "" Bruno Battimiello Rel. -Ud. 1.12.2000 " Florindo Minichiello -Oggetto: " Gabriella Coletti - Lavoro CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN AR, elett.te dom.ta in MA alla via Alberico II n. 33 presso l'avv. Paolo Boer che la rappresenta e di- fende in virtù di procura speciale alle liti per atto del Cancelliere capo del Consolato Generale d'Italia in Zurigo in data 20 febbraio 1998, rep. n. 253/98 ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notifCOME PREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. - IL SOLE 24 ORE 5116 per diritti L. -1. 19 FEB. 2001 IL CANCELLIERE del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Gabriella Pe- scosolido e Michele Di Lullo, con domicilio eletto in MA in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di MA n' • 12736 in data 11 dicembre 1996/30 giugno 1997 (R.G. 63980/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 dicembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Paolo Boer;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 2 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di MA AR AR, deducendo di essere titolare di pensione INPS in regime in- ternazionale ed assumendo di non dover restituire a detto Istituto le quote di integrazione al minimo che esso riteneva di aver versato indebitamente siccome non più dovute ai sensi dell'art. 8 legge n. 153 del 1969, chiedeva che, ai sensi dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme delle quali era stato chiesto il recupero. Il Pretore accoglieva la domanda, ma la sentenza, su appello dell'INPS, veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Ro- ma, il quale riteneva che fossero irripetibili solo le inte- grazioni erogate dall'INPS successivamente al decorso di cen- toventi giorni (ex art. 7 1. n. 533/1973) dal momento in cui l'Istituto era venuto a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo) della liquidazione della pensione estera, quale circostanza ostativa all'erogazione delle prestazioni. Nella specie, avendo l'appellata riferito che l'INPS aveva acquisito le no- tizie necessarie sin dal 17 maggio 1988, risultavano irripe- tibili gli importi erogati successivamente al settembre 1988. Avverso questa decisione AR AR ricorre per cassa- zione con tre motivi. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 8 legge 30 aprile 1969 n. 153, in relazione "all'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)", la ricorrente sostiene che la retti- fica oltre il termine consentito esclude la ripetibilità dell'intero indebito e non solo di quella parte di esso che si colloca oltre l'anno dalla rettifica. Il motivo è infondato. Invero, il riferimento all'art. 52 legge n. 88 del 1989 è appena accennato nell'epigrafe e suc- cessivamente non sviluppato. Esso è comunque non pertinente, in relazione sia all'interpretazione di detto articolo data dalle Sezioni Unite della Corte con riguardo all'art. 8 legge n. 153 del 1969 (v. sentenza n. 1967 del 22 febbraio 1995), sia in considerazione della sopravvenienza della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (v. Cass., sez. un., 17 marzo 1997 n. 2333). Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa appli- cazione all'art. 352dell'art. 132 c.p.c. in relazione c.p.c., contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza, tutto in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la ri- corrente sostiene che il Tribunale, dopo aver accolto e fatta propria la tesi che ritiene fisiologico il ritardo nella ri- liquidazione della pensione, solo se contenuto entro i cento- venti giorni dalla data in cui l'Ente è venuto a conoscenza del conseguimento della pensione estera, ha invece dichiarato 2 la irripetibilità a partire dal sesto mese anziché dal giugno 1988 (quarto mese). Il motivo è infondato. Il Tribunale ha dato atto nella sua sentenza (pag. 4) che la stessa AR (appellata) aveva dichiarato che l'INPS era venuto a conoscenza della liquida- zione della pensione estera sin dal 17 maggio 1988. Quindi, del tutto coerentemente con tale premessa ha dichiarato l'irripetibilità con decorrenza dal settembre 1988 (quarto e non sesto mese decorrente dal maggio). Il terzo motivo denuncia mancata applicazione dello ius su- perveniens, art. 1, comma 260 e segg., legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si assume che la ricorrente abbia diritto ai benefici di cui alle norme richiamate e dei quali si chiede l'applicazione da parte del giudice di rinvio. Il motivo è fondato. Alla data della lettura del dispositivo della sentenza resa dal Tribunale (11 dicembre 1996) non era ancora in vigore la legge 23 dicembre 1996 n. 662, la quale, pur essendo entrata in vigore prima del deposito di detta sentenza (30 giugno 1997), era evidentemente inapplicabile dal Tribunale, siccome ormai vincolato dalla lettura predet- ta. Appare quindi idoneo il ricorso, tempestivamente notifi- cato alla controparte e depositato in cancelleria, ad evitare il passaggio in giudicato della sentenza ed a prospettare l'applicabilità dei benefici portati dalla predetta legge n. 3 662. A tale scopo, peraltro, è necessario, previa cassazione della sentenza di secondo grado, rinviare la causa alla Corte d'Appello di MA per gli accertamenti di fatto presupposti. Quanto alle spese giudiziali, si ritiene di rimetterne il re- golamento al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, ne accoglie cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per leil terzo, spese, alla Corte d'Appello di MA. Così deciso in MA il 1° dicembre 2000. Il President fercurio. - Il Consigliere estensore Anno Battimiell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 19 FEB. 2001 I oggi, D A , 0 S 1 3 S O IL COLLABORATORE 3 . L A L T 5 T DI , R O . A B A ' S N I L E D L P 3 S E 7 A I D - T N 8 I S - G S O 1 O N P 1 E A M S I E D I E A G A , D G O O E E R T L T T T I S N I R E A I G S L E E D L R E O D