Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
L'applicazione del principio secondo cui, in base alla lettura coordinata degli articoli 41 - 45 del D.Lgs. n. 277 del 1991, attuativo di direttive comunitarie, anche l'esposizione quotidiana del lavoratore a rumorosità superiore agli 85 decibel può essere sufficiente alla configurabilità di una malattia professionale, ancorché la suddetta rumorosità non raggiunga il limite di 90 decibel (che rappresenta la soglia della intollerabilità), presuppone il riscontro, sul versante medico - legale, della compatibilità della patologia riscontrata nell'assicurato con quella protetta, sicché ad esso non può farsi riferimento quando l'ipoacusia, essendo di carattere neurosensoriale, non è eziologicamente collegabile alla rumorosità degli ambienti lavorativi, ma dipende da altri fattori causali. (Fattispecie relativa ad un lavoratore che aveva espletato le mansioni di controllore della produzione e calcimetrista di un cementificio, con esposizione ad una rumorosità di livello medio pari a 86.8 decibel, che però era risultato affetto da ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale e non percettivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6493 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AB AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO RAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 343/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 29/12/98 - R.G.N. 239/598;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 15 ottobre 1997, il Pretore di L'Aquila rigettava la domanda di costituzione per rendita professionale - ipoacusia da rumore - avanzata da DA AB nei confronti dell'Inail, che l'aveva respinta in sede amministrativa. Avverso tale decisione proponeva appello il AB, ed il Tribunale dell'Aquila con sentenza del 29 dicembre 1998 rigettava il gravame. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che la consulenza espletata in primo grado aveva evidenziato come in nessun esame audiometrico era stata evidenziata una sordità avente le caratteristiche di una ipoacusia da rumore. Le osservazioni critiche dei consulenti di parte non assumevano, poi, valore in quanto l'assenza di "autentiche censure" all'operato del perito d'ufficio erano il segno più evidente di una intrinseca debolezza delle certezze raggiunte nell'interesse del AB anche dai suoi sanitari di fiducia. Aggiungeva ancora il Tribunale che vi era carenza di prova pure sulla causa dell'esposizione a rischio atteso che dalla documentazione in atti (indagine ambientale compiuta il 20 marzo e il 14 giugno 1991 dai responsabili della cattedra di medicina del lavoro dell'Università di Roma;
conclusioni della collegiale medica del 18 settembre 1995) era emersa una esposizione personale a rischio quotidiano a rumori non continuativi non superiori al livello medio degli 86.8 db e, quindi, inferiori al valore limite di 90 db. Avverso tale sentenza DA AB propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso DA AB deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge e di procedura (art. 112-116 c.p.c.;
art. 1 e 3 del d.p.r. 1124/1965; art. 41, 42, 43, 44 e 45 del d.l. 277/1991; art. 2697 c.c.) nonché motivazione carente e contraddittoria (art. 360 nn. 3,4 e 5 c.p.c.). In particolare lamenta che il Tribunale ha trascurato di considerare che dalla relazione del consulente d'ufficio, recepita nella sentenza pretorile e non contestata dall'Inail in sede di memoria difensiva innanzi al giudice d'appello, era risultato che le mansioni dell'assicurato dal 1970 sino alla data della consulenza avevano comportato, in ragione delle mansioni espletate (di controllore della produzione e calcimetrista al cementificio Sacci) una esposizione a rischio che, per essere stata ritenuta di 86.8 di "livello medio", non escludeva di certo oscillazioni al di sopra dei 90 db, e senza, peraltro, considerare, che già il superamento della soglia di 85 db. doveva comportare l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario. Deduce ancora il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le censure alla consulenza d'ufficio non erano affatto generiche ed inoltre mettevano in luce come vi fosse un contrasto tra la decisione del Tribunale e le conclusioni del consulente d'ufficio, che la stessa decisione dichiarava di volere condividere, con l'effetto che non si riusciva a comprendere se si fosse dinanzi ad una ipoacusia percettiva bilaterale, ad una ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale o, ancora, ad una ipoacusia mista. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ed infatti, la sentenza impugnata, con una motivazione congrua del tutto corretta sul piano logico-giuridico e, pertanto, non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità, ha escluso - sulla base di numerosi accertamenti medici effettuati - che l'infermità di cui è affetto l'assicurato sia una sordità da rumori, dovendo alla stessa riconoscersi invece il carattere di ipoacusia neurosensoriale.
Nè per andare in contrario avviso vale addurre che nel caso di specie il Tribunale non ha tenuto conto contrariamente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità che il AB ha lavorato in ambienti con una rumorosità media, che pur inferiore agli 90 db, era però superiore agli 85 db.
In particolare il AB ha ricordato che la Suprema Corte con sentenza del 7 aprile 1998 n. 3582 ha affermato che dalla lettura coordinata degli artt. 41 e segg. del d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277, attuativo di direttive comunitarie, se emerge che il valore dei 90 db per l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore rappresenta la soglia di intollerabilità, il cui superamento determina particolari obblighi del datore di lavoro, risulta anche che l'esposizione a rumori superiori agli 80 db comporta per il datore di lavoro obblighi di "informazione e formazione" e che già il superamento della soglia di 85 db richiede l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario. Conseguentemente anche l'esposizione a rumorosità non eccedente l'indicato limite di 90 db può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo - in relazione anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo - ed inoltre non è ostativa della configurabilità di una malattia professionale indennizzabile (ipoacusia da rumore) e non esime il giudice dall'indagine medico- legale in ordine alla sussistenza di tale malattia.
È evidente però che l'applicazione del suddetto principio presuppone il riscontro, sul versante medico legale, della compatibilità della patologia riscontrata nell'assicurato con quella protetta;
di contro il riferimento a detto principio non può assumere alcun rilievo allorquando, come nel caso di specie, l'ipoacusia per avere carattere neurosensoriale non è eziologicamente collegabile alla rumorosità degli ambienti lavorativi, dipendendo da altri fattori causali.
Inoltre, non può censurarsi la sentenza impugnata per avere ritenuto esaurienti le conclusioni del consulente d'ufficio trascurando del tutto le osservazioni che all'elaborato dell'ausiliare del giudice erano state mosse dal consulente di parte. Questa Corte ha più volte affermato che le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese, precisando anche al riguardo che può ricorrere il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia solo allorquando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza (cfr. tra le altre Cass. 10 gennaio 1995 n. 245). Ed è altresì consolidato il principio secondo cui il giudice di merito, ove ritenga di dovere aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dallo stesso nominato, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza (cfr. ex plurimis: Cass. 14 gennaio 1998 n. 293; Cass. 2 settembre 1997 n. 8369; Cass. 10
gennaio 1995 n. 271). Orbene, il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi evidenziando come le considerazioni del consulente di parte fossero del tutto generiche e tali da non inficiare il contenuto medico-legale della consulenza d'ufficio, alle cui argomentazioni la sentenza impugnata, sia pure in modo sintetico, si è richiamata per motivare il rigetto della domanda del AB.
In ragione della natura della controversia e non ricorrendo l'ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.) nessuna statuizione può essere emessa con riferimento alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002