Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di notifiche, il fatto che rende inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato ex art. 161 cod. proc. pen. non comporta l'effetto automatico di esentare il medesimo dall'onere di comunicare il mutamento di domicilio, spettando comunque all'imputato dimostrare che la mancata comunicazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, ritenendosi inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato nel campo nomadi, dopo l'avvenuto sgombero da parte della polizia, che aveva fatto perdere al luogo ogni caratteristica o connotazione di domicilio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 27.1.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N. 159
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " RI LL " N. 35645/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IC LO, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione Penale per i minorenni, in data 10.6.1998
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Germano Abbati che ha concluso per rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 10.6.98, emessa in Camera di Consiglio ai sensi dell'art.599 C.P.P., la Corte di Appello di Roma, Sezione Penale per i minorenni, ha confermato la pronuncia del Tribunale per i minorenni di Roma in funzione di giudice per le indagini preliminari, con la quale JA LO era stata condannata alla pena di mesi tre di reclusione e L.300.000 di multa come responsabile del reato di tentato furto aggravato.
La JA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, chiedendone l'annullamento per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, individuata nell'art.161 comma 4 C.P.P.. Viene dedotto, infatti, che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto rituale la notifica del decreto di citazione a giudizio (per il primo grado) a mani del difensore;
la notificazione al domicilio dichiarato dall'imputata - campo nomadi - si era resa impossibile per fatto a lei non imputabile, poiché il campo nomadi era stato sgomberato di forza, e tale circostanza, secondo la ricorrente, rappresentava un caso di forza maggiore che le aveva impedito ogni comunicazione di mutamento del domicili, cosi da imporre la notificazione del decreto ai sensi dell'art.159 C.P.P. Ad identica conclusione la ricorrente perviene, considerando inapplicabile la formalità di notifica ex art.161 comma 4 C.P.P. al caso di specie, in cui era stato individuato il luogo del domicilio, ma non reperito il destinatario dell'atto.
Il ricorso è infondato.
Risulta pacifico che la JA dichiarò il proprio domicilio presso il campo nomadi di Castel Romano di Pomezia.
Simile dichiarazione si è resa inidonea per effetto dello sgombero del campo nomadi e, quindi, si è prodotta l'ipotesi espressamente regolata al comma 4 dell'art.161 C.P.P. che autorizza, in tal caso, la notifica a mani del difensore.
La sopravvenuta inidoneità avrebbe imposto la notifica del decreto ai sensi degli artt.157 e 159 C.P.P. nella sola ipotesi in cui fosse risultata , per caso fortuito o forza maggiore, l'impossibilità dell'imputata di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato;
viceversa, oltre il fatto dello sgombero del campo nomadi, nessun elemento la stessa ricorrente ha fornito, o anche solo indicato, che deponga per una simile impossibilità di comunicazione, dovendosi ritenere che l'allontanamento del campo abbia indotto una mera condizione di disagio, ma non anche impedito l'assolvimento dell'onere che incombe all'imputato ai sensi dell'art.162 C.P.P. Appare del tutto evidente, in realtà, che la ricorrente è incorsa in cattiva lettura della norma, attribuendo al fatto causativo della inidoneità della dichiarazione l'effetto "automatico" di una propria esenzione dall'onere di comunicazione del mutamento del luogo dichiarato.
IL ricorso va disatteso anche laddove prospetta, in sostanza, una condizione di irreperibilità al domicilio dichiarato ed individuato, che avrebbe imposto la notifica del decreto ai sensi dell'art.159 C.P.P.. Nella specie, infatti, non può sostenersi che il domicilio dichiarato sia stato individuato, atteso che nessuna individuazione si è resa concretamente possibile;
invero, in ragione della stessa precarietà del luogo dichiarato, il provvedimento autoritativo eseguito dalla forza pubblica ha fatto perdere al luogo ogni caratteristica o connotazione di domicilio.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese non vengono poste a carico della ricorrente, in quanto minorenne (nata il [...]) al momento di commissione del fatto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 27 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999