Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 3052
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

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In tema di notifiche, il fatto che rende inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato ex art. 161 cod. proc. pen. non comporta l'effetto automatico di esentare il medesimo dall'onere di comunicare il mutamento di domicilio, spettando comunque all'imputato dimostrare che la mancata comunicazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, ritenendosi inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato nel campo nomadi, dopo l'avvenuto sgombero da parte della polizia, che aveva fatto perdere al luogo ogni caratteristica o connotazione di domicilio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 3052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3052
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

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