CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8122 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: LO NO OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/04/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, LUCA SCIARRETTA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8122 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 27/01/2026 letta la memoria di replica proposta nell'interesse dell'imputato il 19 gennaio 2026; RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 24 aprile 2025, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 13 marzo 2024, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NO Lo AC per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Antonino Scianna, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 625, n.
7. cod. pen. e correlato difetto di condizione di procedibilità per avere la Corte d'appello respinto la deduzione difensiva, intesa a contestare la destinazione a pubblico servizio della manomissione del contatore, deputato alla misurazione del consumo nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e non già a soddisfare un interesse generale della collettività, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Deduce, conseguentemente, l'improcedibilità dell'azione penale del reato per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo, censura la motivazione resa dalla Corte di merito che, nel respingere la superiore censura, non ha disaminato e confutato la tesi difensiva, fondata sul precedente di legittimità richiamato. 2.3. Il terzo motivo sviluppa analoga doglianza quanto all'affermazione di responsabilità, avendo al riguardo la sentenza impugnata reso una motivazione meramente presuntiva, correlata esclusivamente all'intestazione della fornitura ed al dato anagrafico della residenza, senza alcun approfondimento in ordine all'effettivo beneficiario dell'illecita sottrazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, LUCA SCIARRETTA, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 4. Con nota del 19 gennaio 2026, il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della connessione delle proposte censure, sono genericamente formulati e sono, comunque, manifestamente infondati. 1.1. Il ricorrente evoca un precedente di legittimità (Sez. 4, n. 48043 del 3 ottobre 2023, Cascone) che non si attaglia alla fattispecie all'odierno vaglio. Nella sentenza citata, questa Corte ha affermato come «il contatore destinato a misurare l'effettivo consumo di gas, nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non possa essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio». La ratio decidendi della richiamata decisione è, invero, tutta incentrata sull'oggetto della manomissione, ricadente su un dispositivo di computo del consumo, e non si propone di superare il consolidato orientamento di questa Corte che, focalizzato sull'energia ex se che può essere, in tal guisa, appresa, ne afferma costantemente la natura di bene bene destinato a pubblico servizio. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 - 01 ha efficacemente delineato i rapporti tra manomissione del contatore e sottrazione dei flussi di materia erogati, costituendo questi ultimi il bene rispetto al quale formulare il giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. Nell'affrontare le questioni - processuali, qui non rilevanti - conseguenti al regime di procedibilità del furto introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, questa Sezione non ha mai mancato di ribadire come il furto di energia elettrica sia aggravato ai sensi della norma richiamata, in quanto relativo alla sottrazione alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (ex multis Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, PMT in proc. Bevacqua, Rv. 286291 - 01). Deve essere, pertanto, qui ribadito come, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante sottrazione abusiva dalla rete esterna, indipendentemente .. 3 dalla manomissione del contatore, rilevando non già il dispositivo di commisurazione dei consumi dell'energia, bensì la destinazione finale di questa ad un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. 1.2. Nel quadro così delineato, le censure del ricorrente da un lato non colgono i diversi piani sui quali si pone l'attività di manomissione del dispositivo, meramente strumentale alla registrazione dei consumi, e la sottrazione dell'energia non contabilizzata, di evidente destinazione pubblicistica;
dall'altro, propongono un'opzione interpretativa in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, con conseguente aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2. Il terzo motivo è affetto da genericità. 2.1. Il motivo risulta privo di specificità, in quanto meramente reiterativo di censure già disaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta. In via generale, occorre, anzitutto, tener presente che nel caso oggetto di esame si è in presenza di una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, che decide sull'impugnazione, possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpus decisionale e motivazionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del primo giudice (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato), sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove. É, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (cfr. ex multis: Sez. 3, n. 31183 del 28 maggio 2024, Belvedere + altri (n.m.). 2.2. Tanto premesso, deve osservarsi come i giudici di merito, con motivazione esauriente, scevra da vizi logici e di valutazione, abbiano desunto la responsabilità dell'imputato da una pluralità di evidenze probatorie acquisite nella fase processuale. In particolare - e in disparte il dato formale costituito dalla residenza dell'imputato attestata presso l'immobile servito dall'energia elettrica sottratta - le sentenze di merito hanno correttamente valorizzato due ulteriori elementi, dai quali hanno desunto, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato: il fatto che anche il contatore fosse intestato al Lo AC e la 4 circostanza che l'imputato, in occasione del controllo del tecnico Enel, ebbe a delegare, per presenziare alle operazioni, la moglie Deborah De Lollis, in tal modo rendendo evidente la corrispondenza tra l'intestazione della fornitura e l'effettiva disponibilità dell'immobile. 4. Da quanto sin qui argomentato discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, LUCA SCIARRETTA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8122 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 27/01/2026 letta la memoria di replica proposta nell'interesse dell'imputato il 19 gennaio 2026; RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 24 aprile 2025, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 13 marzo 2024, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NO Lo AC per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Antonino Scianna, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 625, n.
7. cod. pen. e correlato difetto di condizione di procedibilità per avere la Corte d'appello respinto la deduzione difensiva, intesa a contestare la destinazione a pubblico servizio della manomissione del contatore, deputato alla misurazione del consumo nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e non già a soddisfare un interesse generale della collettività, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Deduce, conseguentemente, l'improcedibilità dell'azione penale del reato per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo, censura la motivazione resa dalla Corte di merito che, nel respingere la superiore censura, non ha disaminato e confutato la tesi difensiva, fondata sul precedente di legittimità richiamato. 2.3. Il terzo motivo sviluppa analoga doglianza quanto all'affermazione di responsabilità, avendo al riguardo la sentenza impugnata reso una motivazione meramente presuntiva, correlata esclusivamente all'intestazione della fornitura ed al dato anagrafico della residenza, senza alcun approfondimento in ordine all'effettivo beneficiario dell'illecita sottrazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, LUCA SCIARRETTA, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 4. Con nota del 19 gennaio 2026, il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della connessione delle proposte censure, sono genericamente formulati e sono, comunque, manifestamente infondati. 1.1. Il ricorrente evoca un precedente di legittimità (Sez. 4, n. 48043 del 3 ottobre 2023, Cascone) che non si attaglia alla fattispecie all'odierno vaglio. Nella sentenza citata, questa Corte ha affermato come «il contatore destinato a misurare l'effettivo consumo di gas, nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non possa essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio». La ratio decidendi della richiamata decisione è, invero, tutta incentrata sull'oggetto della manomissione, ricadente su un dispositivo di computo del consumo, e non si propone di superare il consolidato orientamento di questa Corte che, focalizzato sull'energia ex se che può essere, in tal guisa, appresa, ne afferma costantemente la natura di bene bene destinato a pubblico servizio. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 - 01 ha efficacemente delineato i rapporti tra manomissione del contatore e sottrazione dei flussi di materia erogati, costituendo questi ultimi il bene rispetto al quale formulare il giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. Nell'affrontare le questioni - processuali, qui non rilevanti - conseguenti al regime di procedibilità del furto introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, questa Sezione non ha mai mancato di ribadire come il furto di energia elettrica sia aggravato ai sensi della norma richiamata, in quanto relativo alla sottrazione alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (ex multis Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, PMT in proc. Bevacqua, Rv. 286291 - 01). Deve essere, pertanto, qui ribadito come, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante sottrazione abusiva dalla rete esterna, indipendentemente .. 3 dalla manomissione del contatore, rilevando non già il dispositivo di commisurazione dei consumi dell'energia, bensì la destinazione finale di questa ad un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. 1.2. Nel quadro così delineato, le censure del ricorrente da un lato non colgono i diversi piani sui quali si pone l'attività di manomissione del dispositivo, meramente strumentale alla registrazione dei consumi, e la sottrazione dell'energia non contabilizzata, di evidente destinazione pubblicistica;
dall'altro, propongono un'opzione interpretativa in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, con conseguente aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2. Il terzo motivo è affetto da genericità. 2.1. Il motivo risulta privo di specificità, in quanto meramente reiterativo di censure già disaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta. In via generale, occorre, anzitutto, tener presente che nel caso oggetto di esame si è in presenza di una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, che decide sull'impugnazione, possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpus decisionale e motivazionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del primo giudice (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato), sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove. É, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (cfr. ex multis: Sez. 3, n. 31183 del 28 maggio 2024, Belvedere + altri (n.m.). 2.2. Tanto premesso, deve osservarsi come i giudici di merito, con motivazione esauriente, scevra da vizi logici e di valutazione, abbiano desunto la responsabilità dell'imputato da una pluralità di evidenze probatorie acquisite nella fase processuale. In particolare - e in disparte il dato formale costituito dalla residenza dell'imputato attestata presso l'immobile servito dall'energia elettrica sottratta - le sentenze di merito hanno correttamente valorizzato due ulteriori elementi, dai quali hanno desunto, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato: il fatto che anche il contatore fosse intestato al Lo AC e la 4 circostanza che l'imputato, in occasione del controllo del tecnico Enel, ebbe a delegare, per presenziare alle operazioni, la moglie Deborah De Lollis, in tal modo rendendo evidente la corrispondenza tra l'intestazione della fornitura e l'effettiva disponibilità dell'immobile. 4. Da quanto sin qui argomentato discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore