Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8122
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 625, n.7. cod. pen. e correlato difetto di condizione di procedibilità

    La Corte ha ritenuto che la ratio decidendi di un precedente di legittimità evocato dal ricorrente fosse incentrata sull'oggetto della manomissione e non sull'energia ex se, la quale è costantemente considerata dalla giurisprudenza di legittimità come bene destinato a pubblico servizio. Ha ribadito che il furto di energia elettrica è aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 cod. pen. in caso di sottrazione abusiva dalla rete esterna, indipendentemente dalla manomissione del contatore, rilevando la destinazione finale dell'energia ad un pubblico servizio.

  • Rigettato
    Mancata disamina e confutazione della tesi difensiva

    La Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate, non cogliendo i diversi piani su cui si pongono l'attività di manomissione del dispositivo e la sottrazione dell'energia, e proponendo un'opzione interpretativa in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità.

  • Rigettato
    Motivazione meramente presuntiva

    La Corte ha ritenuto il motivo affetto da genericità e privo di specificità, reiterativo di censure già disaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua. Ha altresì rilevato la sussistenza di una 'doppia conforme', che consente la lettura congiunta delle sentenze di primo grado e d'appello. Ha valorizzato, oltre al dato formale della residenza, l'intestazione del contatore all'imputato e la delega della moglie a presenziare alle operazioni di controllo, desumendo da tali elementi la responsabilità dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8122
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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