CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2023, n. 48043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48043 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PMP TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nel procedimento a carico di: NE EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Minist , in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha conclu chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 48043 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per Cassazione per saltum, ai sensi dell'articolo 569 cod. proc. pen., avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO PE in ordine al delitto di furto di gas in danno della "Italgas reti" per difetto della condizione di procedibilità della querela. All'imputato era contestato il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., divenuto procedibile a querela di parte in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. Il P.M. ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale. All'uopo rappresenta che, all'udienza del 3 maggio 2023, il Pubblico ministero di udienza, ai sensi dell'articolo 517 cod. proc. pen., aveva contestato all'imputato assente l'aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen.), che determina la perseguibilità d'ufficio del reato. Il giudice di prime cure, pur ritenendo sussistente nel caso di specie la suddetta aggravante, ha sostenuto che la contestazione fosse tardiva ed irrituale, in quanto effettuata solo dopo la scadenza del termine per proporre la querela e dopo che lo stesso giudice aveva rilevato l'esistenza della relativa causa d'improcedibilità. La sentenza impugnata, si legge nel ricorso, ha argomentato sulla base di un orientamento giurisprudenziale relativo alla contestazione di un'aggravante successivamente alla scadenza del termine di prescrizione del reato, sostenendo che la prosecuzione del processo fosse incompatibile con l'immediata declaratoria di improcedibilità del reato. Il principio applicato nella sentenza impugnata, affermato in tema di prescrizione (Sez. 5, n. 48205 del 10/09/2019, Rv. 278039), non è affatto pacifico nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e non può essere esteso al caso della improcedibilità per mancanza di querela. La Suprema Corte si è pronunciata anche in senso contrario rispetto all'orientamento citato in sentenza, avendo affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato (Sez. 5, n. 26822 del 23/03/2016, Rv. 267892). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata dal Tribunale, viene in rilievo un istituto di diritto sostanziale, qual è appunto la 2 prescrizione;
nell'ambito del presente giudizio, invece, viene in rilievo un istituto di diritto processuale. Inoltre, osserva il ricorrente, la sentenza impugnata è incorsa in una evidente violazione di legge laddove, pure in presenza della contestazione suppletiva dell'aggravante formulata dal pubblico ministero d'udienza, non ha dato corso alla stessa, ritenendola tardiva e recessiva rispetto all'obbligo di declaratoria d'immediata improcedibilità del reato. Per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte il potere del pubblico ministero di procedere in dibattimento alla contestazione suppletiva deriva direttamente dal principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui è corollario;
pertanto lo stesso non incontra alcuna preclusione. Nel caso di specie, una volta effettuata la contestazione suppletiva dell'aggravante del furto commesso su cosa destinata al pubblico servizio, il giudice non avrebbe potuto emettere sentenza di non luogo a procedere per difetto della querela. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, come la contestazione suppletiva elevata dal P.M. nel corso del giudizio, riguardante l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. non si addica alla fattispecie concreta in esame. 2. All'imputato era contestato di avere sottratto un quantitativo imprecisato di gas alla soc. "Italgas Reti" mediante manomissione del gruppo misuratore dei consumi (contatore). Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, dal quale il collegio non intende discostarsi, non integra l'aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio la manomissione del contatore di energia elettrica;
invero, il contatore, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività (cfr., sia pure in tema di danneggiamento aggravato Sez. 5, n. 19371 del 17/04/2013, Rv. 255485 - 01). Il principio può essere esteso anche al caso in esame: l'attività di manomissione da parte del soggetto agente, esplicandosi su cosa che viene concessa senza particolari limitazioni quantitative all'utente, non incide sulla generale destinazione del bene alla pubblica utilità, ma si risolve in una 3 fraudolenta esclusione della registrazione dei consumi, con impossessamento del bene della fornitura. Conseguentemente, si deve ritenere che il contatore destinato a misurare l'effettivo consumo di gas, nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non possa essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio. 3. In ragione di quanto precede, dovendo escludersi anche astrattamente la possibilità di configurare in atti l'aggravante da cui dipende la procedibilità d'ufficio del reato di furto, non è censurabile la decisione adottata dal giudice in sentenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In Roma, così deciso il 3 ottobre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Minist , in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha conclu chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 48043 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per Cassazione per saltum, ai sensi dell'articolo 569 cod. proc. pen., avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO PE in ordine al delitto di furto di gas in danno della "Italgas reti" per difetto della condizione di procedibilità della querela. All'imputato era contestato il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., divenuto procedibile a querela di parte in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. Il P.M. ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale. All'uopo rappresenta che, all'udienza del 3 maggio 2023, il Pubblico ministero di udienza, ai sensi dell'articolo 517 cod. proc. pen., aveva contestato all'imputato assente l'aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen.), che determina la perseguibilità d'ufficio del reato. Il giudice di prime cure, pur ritenendo sussistente nel caso di specie la suddetta aggravante, ha sostenuto che la contestazione fosse tardiva ed irrituale, in quanto effettuata solo dopo la scadenza del termine per proporre la querela e dopo che lo stesso giudice aveva rilevato l'esistenza della relativa causa d'improcedibilità. La sentenza impugnata, si legge nel ricorso, ha argomentato sulla base di un orientamento giurisprudenziale relativo alla contestazione di un'aggravante successivamente alla scadenza del termine di prescrizione del reato, sostenendo che la prosecuzione del processo fosse incompatibile con l'immediata declaratoria di improcedibilità del reato. Il principio applicato nella sentenza impugnata, affermato in tema di prescrizione (Sez. 5, n. 48205 del 10/09/2019, Rv. 278039), non è affatto pacifico nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e non può essere esteso al caso della improcedibilità per mancanza di querela. La Suprema Corte si è pronunciata anche in senso contrario rispetto all'orientamento citato in sentenza, avendo affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato (Sez. 5, n. 26822 del 23/03/2016, Rv. 267892). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata dal Tribunale, viene in rilievo un istituto di diritto sostanziale, qual è appunto la 2 prescrizione;
nell'ambito del presente giudizio, invece, viene in rilievo un istituto di diritto processuale. Inoltre, osserva il ricorrente, la sentenza impugnata è incorsa in una evidente violazione di legge laddove, pure in presenza della contestazione suppletiva dell'aggravante formulata dal pubblico ministero d'udienza, non ha dato corso alla stessa, ritenendola tardiva e recessiva rispetto all'obbligo di declaratoria d'immediata improcedibilità del reato. Per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte il potere del pubblico ministero di procedere in dibattimento alla contestazione suppletiva deriva direttamente dal principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui è corollario;
pertanto lo stesso non incontra alcuna preclusione. Nel caso di specie, una volta effettuata la contestazione suppletiva dell'aggravante del furto commesso su cosa destinata al pubblico servizio, il giudice non avrebbe potuto emettere sentenza di non luogo a procedere per difetto della querela. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, come la contestazione suppletiva elevata dal P.M. nel corso del giudizio, riguardante l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. non si addica alla fattispecie concreta in esame. 2. All'imputato era contestato di avere sottratto un quantitativo imprecisato di gas alla soc. "Italgas Reti" mediante manomissione del gruppo misuratore dei consumi (contatore). Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, dal quale il collegio non intende discostarsi, non integra l'aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio la manomissione del contatore di energia elettrica;
invero, il contatore, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività (cfr., sia pure in tema di danneggiamento aggravato Sez. 5, n. 19371 del 17/04/2013, Rv. 255485 - 01). Il principio può essere esteso anche al caso in esame: l'attività di manomissione da parte del soggetto agente, esplicandosi su cosa che viene concessa senza particolari limitazioni quantitative all'utente, non incide sulla generale destinazione del bene alla pubblica utilità, ma si risolve in una 3 fraudolenta esclusione della registrazione dei consumi, con impossessamento del bene della fornitura. Conseguentemente, si deve ritenere che il contatore destinato a misurare l'effettivo consumo di gas, nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non possa essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio. 3. In ragione di quanto precede, dovendo escludersi anche astrattamente la possibilità di configurare in atti l'aggravante da cui dipende la procedibilità d'ufficio del reato di furto, non è censurabile la decisione adottata dal giudice in sentenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In Roma, così deciso il 3 ottobre 2023