Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 32063
CASS
Sentenza 12 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (Fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell'appartamento sottostante).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 32063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32063
    Data del deposito : 12 giugno 2008

    Testo completo