Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (Fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell'appartamento sottostante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 32063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32063 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/06/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01524
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 004140/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AD NU N. IL 30/05/1972;
avverso SENTENZA del 23/06/2006 TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Milano condannava RA AN alla pena di Euro 150,00 di ammenda ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede per il reato di cui all'art. 674 c.p. per avere causato dall'anno 2001 al 7.10.2004, lasciando i cani incustoditi, il versamento della urina dagli stessi prodotti nell'appartamento sottostante, imbrattando tende, ringhiere, balconi e finestre.
Avverso tale decisione propone appello l'imputato chiedendo nell'ordine:
l'assoluzione per non aver commesso il fatto;
la declaratoria di prescrizione del reato ed, infine, la concessione del beneficio della non menzione.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda l'appello veniva convertito in ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1) Per quanto concerne il primo motivo osserva il ricorrente che ai fini della configurabilità del reato è richiesta una condotta di tipo attivo e pertanto non è configurabile la fattispecie in esame nel caso in cui sia semplicemente omesso l'apprestamento di mezzi idonei a far si che le cose atte ad offendere, imbrattare o molestare non si riversino nell'altrui proprietà.
Il rilievo non sembra nella specie pertinente.
Premesso che la decisione impugnata tiene specificamente ad evidenziare la reiterata frequenza degli accadimenti dai quali l'imputazione ha tratto origine e l'esistenza di corrispondenti rimostranze anch'esse reiterate e specifiche da parte degli inquilini danneggiati, appare inevitabile concludere che nella specie i proprietari avessero piena consapevolezza circa la condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico scaturente dalla decisione di lasciare incustoditi i cani sul balcone.
Ciò posto il problema che la sentenza impugnata pone non sembra circoscrivibile alla sola mancata adozione di cautele per evitare lo sversamento delle deiezioni, come sostenuto dal ricorrente, ma riguarda a monte la violazione del dovere stesso di custodia degli animali.
Tale obbligo trova sul piano generale certamente fondamento in specifiche disposizioni codicistiche quali l'art. 2052 c.c., in quanto elemento inscindibile della responsabilità civile, ma anche nei regolamenti comunali che prescrivono di tenere i cani nelle abitazioni civili in modo e ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato o, di frequente, negli stessi regolamenti condominiali.
Ciò posto, ricordato in questa sede che, a mente di precedenti decisioni di questa Corte, la norma di cui all'art. 674 c.p. sanziona qualsiasi forma di disturbo (così Sez. 1^, 28.9.93 n. 10536 RV 197894 in relazione ad esalazioni maleodoranti provenienti da un terreno comune adiacente abitazioni ove erano tenuti numerosi cani), ritiene il Collegio che la questione posta dal ricorrente sia comunque superata dal rilievo che, sulla base di quanto dispone l'art. 40 c.p., non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale comunque a cagionarlo.
E dunque appare corretta sul piano dei principi l'affermazione del tribunale che riconosce nella specie la sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p.. 2) In relazione al secondo motivo di ricorso osserva il Collegio che non può in sede di legittimità essere proposta la questione relativa alla cessazione della permanenza del reato ed alla decorrenza del termine di prescrizione postulando la stessa una verifica di ordine fattuale preclusa nell'attuale fase del giudizio. 3) Quanto alla non menzione nessuna richiesta risulta formulata in proposito all'atto delle conclusioni in dibattimento e, come costantemente affermato da questa Corte, non è sindacabile il mancato azionamento dei poteri d'ufficio da parte del giudice di merito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2008