Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
F 3411/02 €26 59656 REPUBBLICA TALIANA Oggetto: Imposta sui redditi - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Accertamento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 5735/1998 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 8204 Presidente Rep. Dott. Pasquale Reale Dott. Vincenzo Consigliere Ud. 26.11.2001 Di Nubila Spagna MussoDott. Bruno Consigliere Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto: N. 59656 dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis;
- ricorrente -
contro la signora RI AT;
intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona 4 no- vembre 1996, n. 298/1/96, depositata il 3 febbraio 1997; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 26 novembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
2377 1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Ancona 4 novembre 1996, n. 298/1/96, depositata il 3 febbraio 1997, che ha confermato la decisione di primo grado, n. 414/04/91, adottata dalla Commissione tributaria provincia- le di Macerata sul ricorso della signora RI UA contro l'avviso di accertamento n. 3141000501 relativo all'IRPEF e all'ILOR 1983. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 3 aprile 1991 l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Recanati noti- - fica alla signora RI UA, titolare della cessata ditta "Confezioni Dorino" in Montefano, l'avviso di accertamento n. 3141000501, con il quale viene rettificato il reddito dichiarato per il 1983, ai fini dell'IRPEF e dell'I- LOR;
- l'avviso, muovendo dal processo verbale di constatazione del 3 febbraio 1989, dal quale risultavano numerose e ripetute violazioni, rileva un ecces- sivo divario tra l'ammontare dei ricavi e il costo delle materie prime impie- gate e, ai sensi dell'art. 38.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600, rettifica il red- dito dichiarato applicando una percentuale di ricarico sul costo delle materie prime pari al 100%; il ricorso della signora UA contro l'avviso di accertamento è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado con sentenza che è confermata in sede di appello. 2 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona 4 novembre 1996, n. 298/1/96, impugnata per cassazione, è così motivata: nell'appello dell'Ufficio non si riscontrano nuovi elementi, tali da modifi- care la decisione di primo grado;
- dall'avviso di accertamento emerge la determinazione, per via induttiva, di ricavi superiori a quelli dichiarati dalla contribuente applicando la voce B02 della tabella allegata alla legge 17 febbraio 1985, n. 17; - l'Ufficio può ricorrere all'accertamento induttivo, per la determinazione del reddito d'impresa, quando non è stato indicato nella dichiarazione il reddito o quando le omissioni o le false indicazioni, accertate in seguito ad ispezio- ne e verifiche, siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture contabili o negli altri casi tassativamente indicati;
- è, comunque, illegittimo l'accertamento induttivo, quando l'Ufficio, per de- terminare i ricavi, fa ricorso al principio del cosiddetto ricarico;
- in ogni caso, le percentuali indicate nella tabella B citata potevano costitui- re un semplice riferimento per gli accertamenti, in quanto la norma che con- tiene tali indicazioni poteva essere applicata solo per gli anni 1985, 1986 e 1987; - inoltre, dall'esame della documentazione agli atti risulta che la differenza tra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto accertato dall'ufficio è troppo contenuto per giustificare il ricorso al metodo induttivo.
2.1. Il ricorso per cassazione del Ministero delle finanze è sostenuto con un unico motivo d'impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia accolto il suo ricorso e che sia cassata la sentenza della Commissione tributaria regionale di Anco- 3 na n. 298/1/96, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio.
3. La signora RI UA non si è costituita. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle finanze denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39.1.d) DPR 29 settembre 1973, n. 600. 4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che l'Ufficio non ha operato un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39.2 DPR 29 settembre 1973, n. 600, come avrebbe erroneamente ritenuto la Commissione tributaria regio- nale, ma un accertamento analitico, come è stato espressamente indicato nell'avviso, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, sulla base di pre- sunzioni semplici, sussistendo i presupposti previsti dalla norma. Tali pre- sunzioni furono giustificate dalle gravi irregolarità contabili commesse e dalla parziale omissione di esibizione della documentazione richiesta dal- l'Ufficio all'interessata. Inoltre, la percentuale del costo delle materie prime sui ricavi è stata individuata facendo riferimento sia alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti sia a quanto riscontrato per attività similari nel distretto di riferi- mento ed anche, cioè a titolo di riscontro, a quanto previsto dalla tabella B allegata alla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ma non solo a quanto contenuto in tale tabella, come è stato affermato nella sentenza.
4.3. Il motivo è infondato. Delle due argomentazioni utilizzate dal Ministero delle finanze per sostenere la sua censura la prima è erronea, perché è di per sé evidente che, 4 al di là delle disposizioni normative richiamate nella sentenza impugnata (vedasi al punto1.2.), si utilizza un metodo induttivo di accertamento e non analitico se l'Ufficio accertatore muove dal presupposto che siano state commesse dalla contribuente numerose e ripetute violazioni, per poi risalire dal costo delle materie prime al reddito tramite una percentuale di ricarico. Quanto alla seconda argomentazione, con la quale si sostiene la le- gittimità dell'entità del ricarico, essa è infondata, perché la questione è pro- spettata in maniera inidonea a dimostrare la violazione di legge formalmente denunciata, ma è sostanzialmente rivolta ad ipotizzare l'illogicità od insuffi- cienza della motivazione della sentenza impugnata, che sul punto afferma che dall'esame della documentazione agli atti risulta che la differenza tra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto dichiarato dall'ufficio è troppo contenuto per giustificare il ricorso al metodo induttivo>>. La sentenza di secondo grado ha così mostrato di aver attentamente considerato i profili quantitativi dei dati controversi e di essere conseguentemente giunta alla conclusione che non esistevano i presupposti per l'accertamento induttivo. II Ministero delle finanze denuncia tali affermazioni sotto il profilo della vio- lazione di legge, ma l'applicazione dei criteri di ricarico è legittima solo se è illegittima la motivazione idonea a negarne il fondamento. Allo scopo di consentire alla Corte di verificare la logicità e la sufficienza della motiva- zione della sentenza impugnata, relativa alla legittimità del metodo indutti- vo, il Ministero delle finanze avrebbe dovuto contestare sullo stesso piano quantitativo, sul quale ha operato il grado di appello, il procedimento da es- so seguito per negare la legittimità dell'accertamento induttivo. 5 5. Per le ragioni esposte il ricorso del Ministero delle finanze deve essere rigettato.
6. Poiché l'intimata non si è costituita, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2001. Il Presidente були тии Fylle Il relatore ed estensore Me foncell IL CANCELLIERE C1 Arnaldo SA риовь Cou DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 8 MAR 2002 IL CANCELLIERE 01 Arnaldo SA Gran 6