Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10908 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
POTOLO1 0908 02 REPUBBLICA T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Retratto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 631/00 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 28514 Cron. Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE - 2792 Rep. - Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Ud.19/12/01 - Consigliere Dott. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studioLOSULE ORE dal Sig. per diritti € 1,SS sul ricorso proposto da: LUG. 2002.il25 LUG IMM ELCA SAS, in persona del socio accomandatario geom YL CANCELLIERE Carlo Vergani con sede in Armeno, CERESA DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DU BESSE', che CELESTINO li difende anche disgiuntamente all'avvocato CORICA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
CANCELLESIA
contro
STROLA ORNELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso 10 studio dell'avvocato ETTORE 2001 PA, che la difende anche disgiuntamente 2197 all'avvocato NIVES TARRANO, giusta delega in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
DE OS EN, DE OS RE, DE OS SE;
intimati - avverso la sentenza n. 329/99 del Tribunale di VERBANIA, emessa il 27/05/99 e depositata il 02/08/99 (R.G. 741/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Ennio CORTE SUPP MALZONE;
UFF Richieste, dio udito l'Avvocato Francesco DU BUSSE'; dal Si PA per dirit:
1.55... udito l'Avvocato TT PA;
11.08.11.02 udito il P.M.1 in persona del Sostituto Procuratore 398 Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 14.10.96 OL EL, asserendo di essere proprietaria del fondo censito in catasto terre- ni del Comune di Masino al Foglio 5, mappale 357, da lei condotto quale coltivatrice diretta, proponeva azione di retratto agrario chiedendo che, in conformità del disposto dell'art. 8 1.590/1965, venisse emessa sentenza costitutiva a sensi dell'art. 2932 c.c. per il trasferimento in suo favore dei terreni censiti al 2 fgl.5, map. 618 e 620, acquistati da SA LA e dall'MO LC SA dai venditori De Ambrosi Ren- ZO, Alfredo, RO in violazione del suo diritto di prelazione. Le convenute SA DA e MO LC SA, costituitesi in giudizio, osservavano che non era stato esercitato il retratto con atto unilaterale recettizio nel termine annuale di cui all'art. 8 1. 590/65 e che l'azione come proposta in riferimento all'art. 2932 C.C. era assolutamente inidonea a produrre in capo all'attrice l'effetto desiderato, anche perchè ne man- cavano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge. Con sentenza 17.4.98 il pretore di Omegna rigettava la domanda attrice, dichiarando la OL decaduta dal- la relativa azione e condannadola alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute costituitesi. La sentenza era appellata dalla OL e il tribu- nale di Verbania con sentenza del 27.5.99, in riforma della decisione del pretore, riconosceva alla OL il diritto al retratto agrario, dichiarandola proprietaria dei fondi in oggetto per averli acquistati direttamente dagli originari venditori il 16.10.96 in virtù del di- ritto di riscatto esercitato ex art. 7 legge 817/71 e l'art. 8, co. V legge 590/65. 3 Per la cassazione della decisione ricorrono 1' MO LC SA e SA DA esponendo quat- tro motivi. Resiste con controricorso la OL con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne a falsa applicazione dell'art. 8,5° CO. 1.590/65, nonchè difetto di motivazione su un punto decisivo del- la controversia, in relazione all'art. 360 n. 3, e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha desunto dal contesto della domanda la volontà dell'attrice di esercitare il riscatto agrario e si SO- stiene che, avendo l'attrice chiesto l'emissione di una sentenza costitutiva di diritto ex art.2932 C.C., non aveva esercitato il riscatto nel termine decadenziale di un anno dalla trascrizione dell'atto pubblico di vendita bensì aveva formulato l'apposita dichiarazione recettizia solo in sede conclusionale, quando era ormai trascorso lo stesso termine. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112,163 e 183 cpc e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n, 3,4 e 5 cpc, si censura la sentenza nel punto in cui ha ritenuto di poter dare un'interpretazione estensiva del petitum e si sostiene che così facendo il giudice del gravame ha sostanzial- mente mutato il petitum, senza considerare che dalla lettera della citazione doveva desumersi che il mandato conferito dall'attrice al difensore era quello di pro- porre l'azione ex art. 2932 c.c. e non quello di avan- zare la pretesa ex art. 8, co. 5° 1.590/65. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 7 co. 2° legge 877/71 e artt. 2727 e 2729 C.C. nonchè difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3,4 e 5 cpc, si censura la sentenza im- pugnata nel punto in cui ha desunto dalla richiesta ri- volta dal socio accomandatario della MO LC SA alla OL di sottoscrivere la scrittura privata di rinuncia al diritto di prelazione la presunzione che sui fondi 618 e 620 non si trovava insediato tale Cere- sa quale affittuario ed ha ritenuto che tale fatto tro- vava conferma nelle fotografie esibite e si sostiene che l'onere di provare l'assenza di coltivatori sui suddetti fondi inconbeva Su chi voleva far valere di diritto di prelazione e che una tale circostanza non poteva desumersi per presunzione se prima non fosse stata ammessa la prova del contrario articolata dalla difesa dei ricorrenti. 5 Col quarto ed ultimo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.8 1.590/65,2727 e 2729 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n. 3,4,5, si cen- sura la sentenza impugnata per aver desunto, dalla man- canza di contestazione la sussistenza in саро alla OL dei requisiti di legge per esercitare il riscat- to agrario e si sostiene, invece, che con la comparsa di risposta essi ricorrenti avevano contestato in capo Pa alla OL al sussistenza dei requisiti oggetti e sog- gettivi previsti dalla normativa in materia di prela- zione agraria e che nella comparsa di costituzione in appello avevano richiamato tutte le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado. I primi due motivi possono essere trattati congiun- tamente, perchè rappresentano due aspetti del medesimo problema dell'interpretazione della domanda introdutti- va del giudizio. Tale interpretazione risulta avvenuta correttamente secondo i canoni ermeneutici ribaditi in sede di legit- timità, perchè si è preso in considerazione il contenu- to sostanziale dell'atto individuando il bene giuridico che si intendeva ottenere in base alla stessa domanda. Orbene, una volta accertato che l'attrice ha chie- sto l'applicazione dell'art. 8 della legge 590/65 deve- 6 si, ad un tempo, ammettere la tempestiva formulazione della dichiarazione recettizia di volere esercitare il riscatto dei fondi indicati in citazione ed escludere che vi sia stata una mutatio libelli, risultando che l'atto pubblico di trasferimento dei fondi in favore che il dei ricorrenti fu trascritto in data 22.10.95 e giudizio fu introdotto con citazione del 14.10.96. Il terzo e il quarto motivo di ricorso attengono propriamente alla valutazione degli elementi di prova messi a disposizione del giudice e non può dirsi che il giudice di appello abbia fatto malgoverno dei medesimi ° addirittura abbia trascurato le allegazioni degli originari acquirenti, perchè gli stessi elementi risul- tano sottoposti ad una valutazione rigorosa, sorretta da un iter argomentativo scevro da vizi logico- giuridici, e perchè l'assenza di controdeduzioni speci- fiche è dimostrativo del fatto che, se contestazione vi sia stata, questa è stata del tutto generica e, comun- que, non tale da potere inficiare l'affermazione del giudice d'appello sull'inesistenza di specifica conte- stazione circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per esercitare il riscatto. Ne consegue il rigetto del ricorso;
si compensano le spese del giudizio di cassazione, ricorrendone giu- stificati motivi. 7
P.Q.M.
R.G. 63110 Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio 2000 di cassazione. Così deciso in Roma, addi 19.12.01. Consigliere rel. Il Presidente Viñorio fuva IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello Depositata in Cancelleria Oggi, 25.07.02 IL CANCELLIE 201 Dott.ssa Maria Aiello 109T129, M 456T 2 66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 7.OTT.2002 4 Serie Registratoj *** versate €... 149,77 al n. CENTOQUARANTANOVE/77 _) (euro. p. Il Dirigente Area Serving (Dott.ssa Maria Grazia DI HIPPO) I Responsabile Servizio And IA (Dr. M. RACCIC ) 2 T 0 0 "