Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso n^ 23957/00 proposto da:
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Geom. Fausto Savoldi, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, presso lo studio dell'Avv. Pietro Ricci che unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Corrado Sforza ed Elena Baio la difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CE IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Postumia n. 3, presso lo studio dell'Avv. Luciano Di Pascale, difeso dall'Avv. Ludovico CE come da procura per notaio Giuseppe Rocca di Firenzuala d'Arda del 15 giugno 2003 Rep. n. 44524.
- resistente con procura -
e contro
ROMAGNOLI COSTRUZIONI PIACENZA S.p.A. F.LLI VARANI di NO AR e Primo S.n.c..
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 75/00 del 14.01.2000 / 01.02.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02.11.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Pietro Ricci e Ludovico CE.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Destro Carlo che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 09.09.1987, la Cassa Nazione di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri Liberi Professionisti (in seguito solo Cassa), premesso che aveva acquistato dalla s.p.a. Romagnoli CO Piacenza, con rogito notaio Luigi Mauro, del 18.10.1968, un fabbricato sito in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele 169, accatastato alla partita 15409, foglio 114 particella 1062, e che i "subalterni 8 e 9, corrispondenti ai magazzini siti al piano sotterraneo del fabbricato" erano posseduti dall'ing. Giovanni CE, il quale li aveva locati all'autorimessa officina meccanica F.LI AR, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Piacenza l'ing. Giovanni CE e la soc. F.LI AR, nonché ex art. 106 c.p.c., la soc. Romagnoli CO Piacenza, al fine di sentir condannare i primi due al "rilascio dei locali sopra descritti", oltre al risarcimento dei danni.
Costituitosi, l'ing. CE chiedeva il rigetto della domanda sul rilievo che la porzione immobiliare da lui posseduta e di cui era proprietario, per averla acquistata dalla Immobiliare Romagnoli Santa Teresa, era diversa da quella rivendicata dall'attrice. La soc. F.LI AR e la soc. Romagnoli CO Piacenza rimanevano contumaci.
Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Tribunale condannava l'ing. CE e la soc. F.LI AR a rilasciare sia la porzione immobiliare di cui ai subalterni 8 e 9 (del foglio 114 mapp. 1062), sia "l'immobile contraddistinto al foglio 114 mapp. 1055 sub 14", beni risultati tutti di proprietà della Cassa, la quale aveva acquistato quest'ultimo immobile con altro atto per notaio Luigi Mauro del 18.10.1968. Rigettava, perché non provata la domanda di risarcimento danni.
Con sentenza n. 75/2000, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione del Tribunale e in accoglimento del gravame dell'ing. CE, dichiarava che la Cassa era proprietaria dei soli subalterni 8 e 9 (del foglio 114 mapp. 1062) ; disponeva la restituzione in favore dell'ing. CE del subalterno 14 (del foglio 114 mapp. 1055); rigettava l'appello incidentale della Cassa e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Rilevava in motivazione la Corte bolognese che la Cassa aveva agito per rivendicare la proprietà dei soli locali indicati al foglio 114 mapp. 1062 subalterni 8 e 9, mentre il Tribunale aveva giudicato ultra petita anche sulla proprietà del locale di cui al mapp. 1055 subalterno 14. Non v'era contestazione circa l'appartenenza alla Cassa del mapp. 1062 subalterni 8 e 9.
La Cassa non aveva provato che i locali rivendicati di cui ai suddetti subalterni 8 e 9 erano posseduti dall'ing. CE;
ne' ciò risultava dalla relazione del c.t.u.; anzi sembrava essere smentito dal fatto che l'esecuzione della sentenza impugnata si era sostanziata nella consegna da parte dell'ing. CE del diverso mapp. 1055 sub. 14, che andava pertanto restituito.
Contro tale sentenza la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
L'ing, CE ha svolto solo difesa orale.
La soc. F.LI AR e la soc. Romagnoli CO Piacenza non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove afferma che la Cassa non ha provato che i locali di cui ai subalterni 8 e 9 di sua proprietà erano posseduti dall'ing. CE . Assume che tale prova era stata data sia con la produzione del contratto di locazione, con il quale il CE aveva concesso il rinnovo della locazione del locale, sia con la dichiarazione resa da NO AR, quale rappresentante della soc. F.LI AR. Inoltre la c.t.u. aveva confermato che i locali di cui ai subalterni 8 e 9 corrispondevano ai locali indicati in citazione, dei quali il CE aveva il possesso abusivo. Erroneamente la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado in punto di condanna del CE alla restituzione dei subalterni 8 e 9 .
1.1. Il motivo è infondato.
Poiché l'azione di revindica può essere proposta esclusivamente nei confronti di colui che possiede o detiene il bene (ovvero abbia cessato di possederlo o detenerlo per fatto proprio, dopo la domanda), qualora il convenuto in revindica neghi siffatto possesso o detenzione, spetta all'attore fornire la relativa prova, con la conseguenza che in difetto di questa il giudice non può accogliere la domanda mirante a far recuperare all'attore la materiale disponibilità del bene.
La Corte d'appello ha affermato che la Cassa nessuna prova aveva dato del possesso o detenzione dei locali di cui ai subalterni 8 e 9 da parte del CE (non contenendo il contratto di locazione alcun riferimento a tali subalterni, ed essendo la prova testimoniale del tutto generica), escludendo espressamente che tale possesso o detenzione potesse risultare dalla relazione del c.t.u., anzi risultando il contrario dal fatto che l'esecuzione della sentenza del Tribunale si era sostanziata nel rilascio del solo locale di cui al diverso mappale 1055 sub 14.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia disposto la restituzione del locale distinto al foglio 114 mapp. 1055 sub 14, senza che mai il CE avesse provato di aver consegnato tale bene alla Cassa. Assume la ricorrente che l'esecuzione della sentenza di primo grado non è mai avvenuta e pertanto il CE non ha mai consegnato in corso di causa tale locale, ne' queLI di cui ai subalterni 8 e 9 .
2.1. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha affermato che la sentenza del Tribunale era stata messa in esecuzione ed aveva riguardato il locale di cui al mapp. 1055 sub 14, che era stato consegnato.
La Cassa non ha contestato le conclusioni del CE in appello con le quali aveva dedotto che la sentenza del Tribunale era stata eseguita con la consegna del suddetto locale (mapp. 1055 sub 14).
3. Col terzo motivo, denunciando altra violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d'appello ha rigettato l'appello incidentale della Cassa. Il possesso abusivo dei subalterni 8 e 9 da parte del CE e la mancata disponibilità dei locali da parte della Cassa ha comportato un ingiusto arricchimento per il CE e un danno per la Cassa.
3.1. Anche tale motivo è infondato.
Esso si basa su di un presupposto che l'impugnata sentenza ha escluso, ossia il possesso o detenzione da parte del CE dei locali di cui al mapp. 1062 subalterni 8 e 9.
In conclusione, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.050,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004