Sentenza 19 settembre 2017
Massime • 1
Il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputato non rinuncia alla causa estintiva. (Fattispecie relativa alla mancata acquisizione di documenti, allegati all'atto di impugnazione, da parte del giudice d'appello).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 3. Falsa testimonianza di un falso testimone (Cass. 44697/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019
Corte di Cassazione sez. VI Penale sentenza 24 settembre – 4 novembre 2019, n. 44697 Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. O.G. , per mezzo del difensore V.F. , ricorre avverso la sentenza emessa in data 5 aprile 2018 con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente al delitto di falsa testimonianza e lo ha condannato, avendo ritenuto sussistente la responsabilità, al pagamento in favore della parte civile di Euro 20.000 a titolo di risarcimento. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di falsa testimonianza resa nel corso del giudizio civile intentato dall'avvocato M.G. nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2017, n. 56059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56059 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
Testo completo
56059-17 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.2377 Composta da Piero Savani -Presidente - U.P. -19/09/2017 R.G.N. 18988/2017 Donatella Galterio Gastone Andreazza -Relatore- Ubalda Macrì Alessandro Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI OM, n. a Ardore il 23/01/1955; avverso la sentenza del 05/11/2015 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udite le conclusioni dei Difensori di fiducia Avv.ti A. Mazzone e R. Minniti, che hanno chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. LI OM ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 05/11/2015 che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Locri, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli art. 81 e 323 cod. pen. ascrittogli (per avere nella qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico di Ardore rilasciando, in violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001, permesso di costruire n. 13 del 2008 in data 16/04/2008 in relazione a lavori di ristrutturazione di un sottotetto, intenzionalmente procurato a SO AL EP un vantaggio patrimoniale ingiusto giacché avendo il sottotetto caratteristiche tali da rappresentare nuova costruzione, avrebbe dovuto essere realizzata area di parcheggio pertinenziale ex art. 2 1. n. 122 del 1989) perché estinto per prescrizione.
2. Con un primo ed unico motivo di ricorso lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla omessa integrazione dell'istruttoria dibattimentale in appello nonché l'inosservanza di norme processuali e la omessa enunciazione delle ragioni per le quali dal giudice sono state ritenute non attendibili le prove contrarie con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Lamenta in particolare la mancata acquisizione (e la conseguente mancata risposta sul valore probatorio) di documenti, allegati all'atto di appello e a successiva memoria, che avrebbero dimostrato che, nei dieci anni pregressi, per provvedimenti analoghi a quello di specie, il Comune di Ardore, in persona di ben cinque differenti tecnici comunali, non aveva mai imposto, in caso di permessi per nuove costruzioni insistenti sulla Via Carducci, la realizzazione di parcheggi pertinenziali, un tale comportamento assurgendo dunque a prassi amministrativa. Sicché, dalla documentazione in oggetto sarebbe emersa la prova evidente della carenza dell'elemento del dolo intenzionale richiesto ai fini della configurazione del reato, in ragione della prassi amministrativa consolidata e pertanto prevalente sulla declaratoria di estinzione per prescrizione. E ciò tanto più in quanto la mancata motivazione adottata dal Tribunale sul punto dell'elemento soggettivo aveva costituito oggetto di specifica censura. In definitiva deduce che la valutazione circa l'evidenza ex art. 129 cod. proc. pen. può essere operata direttamente dalla Corte di legittimità con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ove poi si 2 ritenesse che tale documentazione non sia stata in realtà neppure acquisita, la sentenza impugnata risulterebbe affetta da nullità per assoluta carenza di motivazione in ordine alle prove offerte con specifico riferimento alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Appare pregiudiziale infatti la considerazione, già in passato operata da questa Corte, ed incompatibile con gli assunti svolti dal ricorrente, secondo cui il maturare della causa estintiva del reato rappresentata, tra le altre, dalla prescrizione, comporta per giudice la preclusione al compimento di ulteriori accertamenti, sempre che l'imputato a detta prescrizione non rinunci (Sez. 3, n. 5586 del 13/10/2013, dep. 04/02/2014, Fortunato, Rv. 258875; Sez. 3, n. 44280 del 14/06/2005, dep. 05/12/2005, P.G. in proc. Scarpa ed altri, Rv. 232800). Ed invero, una volta che si constati, sulla base degli elementi già acquisiti, come la sentenza impugnata ha ben posto in rilievo richiamando in particolare l'esito della perizia in ordine alla natura dell'intervento come di "nuova costruzione" con i conseguenti effetti in ordine alla violazione della legge n. 122 del 1989, la insussistenza dei presupposti cui l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. condiziona la prevalenza del proscioglimento nel merito sulla declaratoria di estinzione, ovvero, in un'ottica di economia processuale coniugata con l'assenza di effetti pregiudizievoli in capo all'imputato, la "evidenza" di elementi nel senso della insussistenza del fatto, la già maturata prescrizione non consente ulteriori attività istruttorie (tanto meno, come nella specie, in grado d'appello) pena la violazione, evidentemente, del precetto di cui al comma 1 del citato art. 129 che prescrive infatti al giudice, salvo appunto quanto previsto dal comma 2, di dichiarare l'estinzione del reato. Ne consegue, dunque, che correttamente la sentenza impugnata ha implicitamente declinato la pronuncia sulle richieste di acquisizione di documenti formulate dall'appellante. Né appare pertinente il richiamo fatto in ricorso al principio secondo cui, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine generale e una causa estintiva del reato, deve essere data prevalenza a quest'ultima, salvo che la sua operatività richieda specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ipotesi nella quale assume rilievo pregiudiziale la nullità in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 3, n. n. 42703 3 del 97/07/2015, dep. 23/10/2015, Pisani, Rv. 265194), non versandosi nella specie in una tale ipotesi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2017 Il Presidente Il Consigliere est. Piero Savani Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 DIC 2017 CANCELLIEREགླུ་ Luana Marani 4