Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2002, n. 6935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6935 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
0074797 IN NO 69 35 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributi - SEZIONE TRIBUTARIA Ajwalazimi Zom trocandate posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4250/01 Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 13623 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Ud.30/01/02Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 74797sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ON LU;
intimato avversO la sentenza n. 509/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 464 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 20.12.1999, la Commis- tributaria regionale di Perugia ha rigettato sione l'appello del locale Ufficio imposte dirette motivando che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione dell'impo- nibile per IR e Ilor, e correttamente erano state dedotte da RO AN nella dichiarazione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione 2 t dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 30.12.1985 n. 791; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; 2 d.p.r. 597/73; d.l. 202, conv. in 1. 293/89, sostiene il ca-29.5.1989 n. rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini IR e Ilor, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- nella rideterminazione riore agevolazione consistente dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 3 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.1.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Cantillo Stefano Benini IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAG 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA