Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 23948
CASS
Sentenza 20 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nell'indagine diretta all'accertamento dell'effettiva proprietà di un bene immobile, intestato a persone minorenni, da parte di un indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, e al fine dell'esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale che colpisca l'illecito arricchimento, assume rilievo la circostanza che il trasferimento di proprietà a terzi del suddetto bene non si sia mai perfezionato non essendo intervenuta la prevista autorizzazione da parte del giudice tutelare. (Fattispecie in cui è stata respinta la richiesta formulata dal soggetto che aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile intestato ai figli minorenni di una donna nei cui confronti era stata applicata, tra l'altro, la misura patrimoniale della confisca dei beni, ai sensi della legge antimafia, sull'assunto che la condizione cui era subordinata l'efficacia del contratto, ossia l'autorizzazione del giudice tutelare nell'interesse dei figli minori della venditrice, non si era verificata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 23948
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23948
    Data del deposito : 20 aprile 2004

    Testo completo