Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nell'indagine diretta all'accertamento dell'effettiva proprietà di un bene immobile, intestato a persone minorenni, da parte di un indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, e al fine dell'esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale che colpisca l'illecito arricchimento, assume rilievo la circostanza che il trasferimento di proprietà a terzi del suddetto bene non si sia mai perfezionato non essendo intervenuta la prevista autorizzazione da parte del giudice tutelare. (Fattispecie in cui è stata respinta la richiesta formulata dal soggetto che aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile intestato ai figli minorenni di una donna nei cui confronti era stata applicata, tra l'altro, la misura patrimoniale della confisca dei beni, ai sensi della legge antimafia, sull'assunto che la condizione cui era subordinata l'efficacia del contratto, ossia l'autorizzazione del giudice tutelare nell'interesse dei figli minori della venditrice, non si era verificata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 23948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23948 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1916
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 036082/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI SA, N. IL 06/05/1930;
avverso ORDINANZA del 30/04/2003 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dr. Antonio Gialanella, che ha chiesto la qualificazione come appello del ricorso proposto e la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione;
FATTO E IN DIRITTO
Il difensore di OS TT ricorre contro l'ordinanza in data 30.4.2003 del tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, in veste di giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la sua richiesta di revoca della confisca disposta con decreto (divenuto definitivo il 14.4.1986) dell'appartamento sito in Castelvorturno, località Baia Verde, formalmente intestato ad MM BE ed LL, figli minori, all'epoca, di SS AR, nei cui confronti, col medesimo decreto, era stata applicata la misura di prevenzione personale e patrimoniale della confisca dei beni ai sensi della legge antimafia.
A sostegno del ricorso, deduce che il tribunale sarebbe incorso in violazione di legge e motivazione illogica (art. 606 lett. c) ed e) nel rigettare l'istanza di revoca della confisca, avendo ritenuto che il contratto preliminare di vendita dell'appartamento stipulato il 2.7.1982 (precedente, quindi, al provvedimento di confisca) tra la AR, in nome e per conto dei figli minori e la OT non si era mai perfezionato divenendo definitivo. A sostegno del suo assunto cita una sentenza del tribunale civile di Napoli in data 13.6.2002 il quale, pur rigettando la domanda proposta in quella sede, ha riconosciuto che il contratto preliminare stipulato tra la AR e la TT doveva qualificarsi come contratto definitivo. Sulla base di questa premessa, assume che il giudice di prime cure, pur aderendo alla predetta sentenza, nel pronunciarsi sull'istanza di dissequestro e sul connesso oggetto del contratto stipulato tra la TT e la AR, afferma, con ragionamento del tutto erroneo e contraddittorio, che la condizione alla quale era subordinata l'efficacia del contratto (l'autorizzazione del giudice tutelare nell'interesse dei figli minori della venditrice) era divenuta impossibile, perché il giudice tutelare non avrebbe più potuto autorizzare la vendita dell'immobile, essendo stato ritenuto lo stesso di proprietà non dei minori, ma della madre alla quale era stato confiscato, con attribuzione allo Stato. Il ricorrente argomenta ulteriormente precisando che soltanto il 20.3.1989 la TT è venuta a conoscenza del sequestro e della successiva confisca, perché i fratelli UR, nel frattempo divenuti maggiorenni, non avevano posto in essere alcun comportamento idoneo a dimostrare il loro interesse alla conclusione definitiva del contratto mediante stipula dell'atto pubblico, sicché la condizione mancata doveva considerarsi condizione avverata. Aggiunge ancora che le clausole contrattuali prevedevano che la OT entrasse in possesso dell'immobile e che il mancato avveramento della condizione comportasse la restituzione alla AR previo rimborso del prezzo pagato, sicché si era in presenza, anche per questa ragione, di un contratto perfetto e validamente concluso tra le parti contraenti. Richiama, ancora, la garanzia ex art. 1476 c.c. costituitasi in capo alla OT e l'assoluta buonafede dell'acquirente, desumibile anche da intercettazione telefonica attuata nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché a suo favore doveva operare il consolidato principio della non opponibilità ai terzi di buona fede delle ragioni che lo Stato, nell'ambito delle misure di prevenzione, potesse vantare nei confronti del venditore.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, infatti, non fa che riproporre in questa sede gli argomenti che hanno formato oggetto, secondo quanto lui stesso deduce e secondo quanto si legge con maggior completezza nella motivazione della sentenza civile riportata letteralmente nell'ordinanza impugnata, di apposita causa civile conclusasi con il riconoscimento che la scrittura privata intercorsa tra la ricorrente e la venditrice doveva ritenersi nulla per impossibilità sopravvenuta, non potendosi più realizzare il programma contrattuale e che in ogni caso la vendita non era opponibile al comune di Castelvolturno, divenuto aggiudicatario, attraverso la procedura di legge, dell'immobile confiscato.
Il tribunale di sorveglianza, in veste di giudice dell'esecuzione, ha correttamente riconsiderato la questione, senza ritenersi vincolato da una inesistente pregiudizialità, ed ha a sua volta affermato, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, che il contratto soggetto ad autorizzazione da parte del giudice tutelare si perfeziona e diventa vincolante tra le parti al momento in cui interviene la prevista autorizzazione - nella specie mai richiesta e mai concessa per l'intervenuta impossibilità rappresentata dalla confisca - del giudice tutelare.
Le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004