CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2023, n. 38475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38475 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/se e le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI Penale Sent. Sez. 4 Num. 38475 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 29 dicembre 2022, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di SO ET in relazione a due episodi di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo imprecisato ed in quantità imprecisata (capi 43 e 44 della rubrica). Nel capo 43 era contestato al ricorrente di avere, unitamente a TO EL, ricevuto sostanza stupefacente da EO IC da destinarsi alla successiva vendita. Nel capo 44 era contestato di avere consegnato, unitamente a TO EL, sostanza stupefacente a EO IC. I fatti di cui alla imputazione, si legge nella ordinanza impugnata, si inscrivono nel contesto di indagini di polizia che hanno riguardato una vasta associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra in Messina. La Guardia di Finanza di Messina aveva avviato una complessa attività di videoripresa con telecamere collocate Del vico Bensaia del suddetto rione, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da CI Giovambattista, il quale era coadiuvato dai più stretti familiari. Le attività di videoripresa erano state accompagnate dalle intercettazioni delle conversazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici. Erano state successivamente acquisite le propalazioni del collaboratore di giustizia NO NI, il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. Il CI AT dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. Nell'attività illecita il CI contava sulla stretta collaborazione di EO IC, il quale provvedeva a custodire ed occultare lo stupefacente in un locale abbandonato sito in vico Bensaia, dove operava l'organizzazione. 2 2. In relazione alla posizione di SO ET, il Tribunale evidenzia come la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato si spieghi in ragione del contesto nel quale si inseriscono i due episodi. Benchè il ricorrente non fosse stato chiamato a rispondere del reato associativo, egli era in contatto e operava in concorso con esponenti della organizzazione di che trattasi (EO e TO) dedita in maniera continuativa al traffico ed alla commercializzazione dello stupefacente. Con riferimento al primo episodio (capo 43) ha richiamato gli esiti delle videoriprese effettuate nell'occasione, in cui il ricorrente, alla guida della vettura Alfa Romeo 147, con a bordo TO, si recava nei pressi dell'abitazione di CI. Il TO entrava nell'abitazione di CI mentre il SO aspettava in auto. Veniva raggiunto da EO che aveva prelevato una busta dall'immobile abbandonato ed aveva raggiunto l'auto di SO, il quale dopo pochi secondi ripartiva. - Con riferimento al secondo episodio (capo 44), sempre attraverso le videoriprese, si era accertato che TO e SO si erano recati nell'abitazione di CI portando una busta che veniva lasciata nell'abitazione di CI. Si registrava poi l'uscita di EO che si recava nell'immobile abbandonato recando seco la stessa busta portata da SO e TO. Il Tribunale del riesame, conformemente al giudice della ordinanza genetica, ha ritenuto che le buste osservate nei due episodi contenessero sostanza stupefacente, essendosi acclarato come il CI fosse dedito in modo costante al traffico di stupefacenti e come l'immobile abbandonato fungesse da ricovero dello stupefacente dell'organizzazione. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'articolo 73, comma 1 e 1-bis d.P.R 309/90 in relazione ai capi 43 e 44 della rubrica. Le argomentazioni addotte a sostegno del giudizio espresso dal Tribunale del riesame sarebbero del tutto inconsistenti;
il collegio, pur avendo precisato che i fatti oggetto di contestazione riguardano le fattispecie d cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90, ha ritenuto di desumere indizi di colpevolezza relativi ai due episodi dalle diverse occasioni di contatto con TO e EO. Ha poi indicato una serie di episodi desunti dall'informativa della Guardia di finanza asseritamente idonei a confermare la gravità indiziaria con riferimento ai reati ascritti al ricorrente, che, tuttavia, non attengono agli episodi in contestazione. 3 Non può condividersi il giudizio espresso dal Tribunale, secondo il quale il quadro di gravità indiziaria andrebbe desunto dagli stretti rapporti asseritarnente esistenti con i coindagati, oltre che dalla presenza del SO presso le abitazioni dei soggetti a capo della consorteria dedita al narcotraffico. Si è sostenuto nella ordinanza che il SO avrebbe svolto la funzione di autista di TO e che avrebbe consentito a TO di comunicare con EO, mettendo a disposizione la sua utenza telefonica. La Corte ha trascurato di considerare che a carico del ricorrente non è stata elevata contestazione riguardante la partecipazione al consesso associativo. Si tratta comunque di elementi non rilevanti ai fini della gravità indiziaria per gli episodi di cui si tratta. Con riferimento ai fatti in contestazione non pare sussistente un quadro di gravità indiziaria atto a giustificare la misura cautelare adottata in relazione all'episodio del 19 aprile, rispetto al quale non vi è prova che il SO abbia effettivamente ricevuto sostanza stupefacente dal EO. Le telecamere di videosorveglianza, infatti, non riprendono l'atto della materiale consegna della sostanza a SO. Medesime considerazioni possono rassegnarsi con riferimento al successivo episodio del 23 aprile 2022. Anche in questo caso non è dato rilevare che la busta occultata nel giubbotto di EO sia stata effettivamente quella che il SO aveva portato a casa di CI. II) Violazione degli artt. 309, comma 9, 125 e 292 codice procedura penale in relazione a tutti i capi di imputazione. Il Tribunale si è limitato alla trascrizione dell'ordinanza del G.i.p. per quanto attiene alle esigenze cautelari;
peraltro, dall'esame di gran parte del testo del provvedimento del Tribunale è dato rilevare che vengono passati in rassegna tutta una serie di episodi e condotte che non riguardano affatto il SO. Il provvedimento risulta errato in relazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 47/2015, attesa l'imprescindibile necessità di un'autonoma valutazione da parte del collegio. Il giudice deve indicare nell'ordinanza gli elementi che rappresentano il compendio indiziario grave, i metodi di analisi delle fonti di prova ed il ragionamento logico giuridico che ha portato all'assunzione della decisione circa la sussistenza della gravità indiziaria. Il G.i.p. ed il Tribunale del riesame hanno riprodotto il testo della richiesta cautelare senza dare dimostrazione di averne valutato criticamente il contenuto. A fondamento del tema delle esigenze cautelari sono dedicate solo pochissime righe nell'ordinanza genetica, circostanza questa che è già emblematica della insufficienza delle argomentazioni svolte a supporto della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. E' parimenti carente una reale motivazione in merito alla scelta della misura ed alla ragione per la quale, nei confronti del SO, l'unica misura possibile 4 sarebbe quella della detenzione domiciliare. Con riferimento al SO il G.i.p. ha ritenuto di dover applicare la misura della custodia domiciliare solo in ragione di un'asserita "preoccupante professionalità" nel settore illecito degli stupefacenti. Il Tribunale osserva soltanto che nel periodo di osservazione il 'SO si è rapportato con soggetti dediti professionalmente allo spaccio in forma organizzata. L'affermazione è certamente inidonea a spiegare perché una misura meno gravosa ed afflittiva non possa essere ugualmente satisfattiva delle esigenze di tutela. Il SO svolge una regolare attività lavorativa e non ha mai riportato alcun precedente sia pure di polizia;
oltre ai pochi episodi riportati nella informativa non viene più attenzionato dagli inquirenti a far data dal maggio del 2020. III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'articolo 275 cod. proc. pen. La difesa ha evidenziato che il SO dal giugno 2020 scompare dalla scena investigativa, dovendosi quindi escludere la concreta possibilità che si verifichino ad oggi le condizioni materiali per la reiterazione delle condotte criminose. È comprovato dalle investigazioni preliminari che i fatti ascritti al SO risalgono al mese di aprile. Tali circostanze riducono a ritenere del tutto insussistente il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. La Corte di Cassazione ha precisato che, ove sia trascorso un intervallo temporale alquanto significativo dalla data di commissione del reato, tale circostanza depone a favore della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla reiterazione dell'illecito. Tale presunzione non può essere superata da considerazioni astratte e generiche. L'attualità delle esigenze cautelari, infatti, non è strettamente connessa alla sua concretezza ma tali aspetti devono essere valutati in maniera autonoma e separata. Appare evidente come la distanza temporale tra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare comportino un rigoroso obbligo di motivazione circa l'attualità del pericolo e la scelta della misura. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, 5 in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Ciò premesso, il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Il coinvolgimento nei singoli reati fine è stato desunto dalle immagini registrate, che attestano la presenza del ricorrente in due occasioni presso l'abitazione del CI, ritenuto esponente di vertice di una consorteria dedita in maniera continuativa al traffico ed alla commercializzazione di stupefacenti Nel primo episodio, EO, uomo di fiducia del capo del sodalizio e suo stretto collaboratore, è stato visto uscire dall'immobile abbandonato dove l'organizzazione occultava lo stupefacente ed incontrare il SO con una busta in mano. Nel secondo episodio il SO ha portato una busta al CI che è stata poi occultata dal EO nell'immobile abbandonato. Le modalità del fatto hanno indotto i giudici a ritenere logicamente raggiunto un quadro indiziario sufficiente a sostenere, secondo il canone della gravità, che le buste contenessero stupefacente- Si tratta di un ragionamento non suscettibile di essere censurato in questa sede. 4. Il motivo di ricprsp riguardante la mancanza di autonomia della motivazione espressa dal Tribunale del riesame rispetto a quanto riportato nell'ordinanza genetica non trova riscontro nell'esame del provvedimento. La 6 doglianza è del tutto genericamente posta, non contenendo indicazioni specifiche a sostegno dell'assunto. 5. Le doglianze in punto di violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. sono parimenti infondate, avendo il Tribunale fornito congrua motivazione sulla ricorrenza dell'esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura. La pluralità degli episodi e l'intenso rapporto di frequentazione con soggetti dediti costantemente al commercio degli stupefacenti ha indotto il Tribunale a ritenere integrati i profili di attualità e concretezza del pericolo di recidiva ("Nel periodo di osservazione il SO si è rapportato, con tratti di allarmanti sistematicità, a soggetti dediti professionalmente allo spaccio in forma organizzata. Questa circostanza non può che denotare professionalità nel crimine, a prescindere dalla formale incensuratezza del ricorrente che non può peraltro ritenersi dismessa nel giro di pochi anni"). Il sia pur breve riferimento al fatto che il ricorrente non abbia rescisso nello spazio di pochi anni suoi legami con i soggetti con i quali aveva instaurato rapporti inerenti al traffico di stupefacenti, rende conto in modo sufficiente della considerazione dell'intervallo di tempo tra i fatti e l'applicazione della misura. Le censure prodotte si appalesano inidonee a disarticolare il coerente e puntuale ragionamento illustrato in motivazione. 5. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore
lette/se e le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI Penale Sent. Sez. 4 Num. 38475 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 29 dicembre 2022, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di SO ET in relazione a due episodi di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo imprecisato ed in quantità imprecisata (capi 43 e 44 della rubrica). Nel capo 43 era contestato al ricorrente di avere, unitamente a TO EL, ricevuto sostanza stupefacente da EO IC da destinarsi alla successiva vendita. Nel capo 44 era contestato di avere consegnato, unitamente a TO EL, sostanza stupefacente a EO IC. I fatti di cui alla imputazione, si legge nella ordinanza impugnata, si inscrivono nel contesto di indagini di polizia che hanno riguardato una vasta associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra in Messina. La Guardia di Finanza di Messina aveva avviato una complessa attività di videoripresa con telecamere collocate Del vico Bensaia del suddetto rione, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da CI Giovambattista, il quale era coadiuvato dai più stretti familiari. Le attività di videoripresa erano state accompagnate dalle intercettazioni delle conversazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici. Erano state successivamente acquisite le propalazioni del collaboratore di giustizia NO NI, il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. Il CI AT dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. Nell'attività illecita il CI contava sulla stretta collaborazione di EO IC, il quale provvedeva a custodire ed occultare lo stupefacente in un locale abbandonato sito in vico Bensaia, dove operava l'organizzazione. 2 2. In relazione alla posizione di SO ET, il Tribunale evidenzia come la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato si spieghi in ragione del contesto nel quale si inseriscono i due episodi. Benchè il ricorrente non fosse stato chiamato a rispondere del reato associativo, egli era in contatto e operava in concorso con esponenti della organizzazione di che trattasi (EO e TO) dedita in maniera continuativa al traffico ed alla commercializzazione dello stupefacente. Con riferimento al primo episodio (capo 43) ha richiamato gli esiti delle videoriprese effettuate nell'occasione, in cui il ricorrente, alla guida della vettura Alfa Romeo 147, con a bordo TO, si recava nei pressi dell'abitazione di CI. Il TO entrava nell'abitazione di CI mentre il SO aspettava in auto. Veniva raggiunto da EO che aveva prelevato una busta dall'immobile abbandonato ed aveva raggiunto l'auto di SO, il quale dopo pochi secondi ripartiva. - Con riferimento al secondo episodio (capo 44), sempre attraverso le videoriprese, si era accertato che TO e SO si erano recati nell'abitazione di CI portando una busta che veniva lasciata nell'abitazione di CI. Si registrava poi l'uscita di EO che si recava nell'immobile abbandonato recando seco la stessa busta portata da SO e TO. Il Tribunale del riesame, conformemente al giudice della ordinanza genetica, ha ritenuto che le buste osservate nei due episodi contenessero sostanza stupefacente, essendosi acclarato come il CI fosse dedito in modo costante al traffico di stupefacenti e come l'immobile abbandonato fungesse da ricovero dello stupefacente dell'organizzazione. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'articolo 73, comma 1 e 1-bis d.P.R 309/90 in relazione ai capi 43 e 44 della rubrica. Le argomentazioni addotte a sostegno del giudizio espresso dal Tribunale del riesame sarebbero del tutto inconsistenti;
il collegio, pur avendo precisato che i fatti oggetto di contestazione riguardano le fattispecie d cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90, ha ritenuto di desumere indizi di colpevolezza relativi ai due episodi dalle diverse occasioni di contatto con TO e EO. Ha poi indicato una serie di episodi desunti dall'informativa della Guardia di finanza asseritamente idonei a confermare la gravità indiziaria con riferimento ai reati ascritti al ricorrente, che, tuttavia, non attengono agli episodi in contestazione. 3 Non può condividersi il giudizio espresso dal Tribunale, secondo il quale il quadro di gravità indiziaria andrebbe desunto dagli stretti rapporti asseritarnente esistenti con i coindagati, oltre che dalla presenza del SO presso le abitazioni dei soggetti a capo della consorteria dedita al narcotraffico. Si è sostenuto nella ordinanza che il SO avrebbe svolto la funzione di autista di TO e che avrebbe consentito a TO di comunicare con EO, mettendo a disposizione la sua utenza telefonica. La Corte ha trascurato di considerare che a carico del ricorrente non è stata elevata contestazione riguardante la partecipazione al consesso associativo. Si tratta comunque di elementi non rilevanti ai fini della gravità indiziaria per gli episodi di cui si tratta. Con riferimento ai fatti in contestazione non pare sussistente un quadro di gravità indiziaria atto a giustificare la misura cautelare adottata in relazione all'episodio del 19 aprile, rispetto al quale non vi è prova che il SO abbia effettivamente ricevuto sostanza stupefacente dal EO. Le telecamere di videosorveglianza, infatti, non riprendono l'atto della materiale consegna della sostanza a SO. Medesime considerazioni possono rassegnarsi con riferimento al successivo episodio del 23 aprile 2022. Anche in questo caso non è dato rilevare che la busta occultata nel giubbotto di EO sia stata effettivamente quella che il SO aveva portato a casa di CI. II) Violazione degli artt. 309, comma 9, 125 e 292 codice procedura penale in relazione a tutti i capi di imputazione. Il Tribunale si è limitato alla trascrizione dell'ordinanza del G.i.p. per quanto attiene alle esigenze cautelari;
peraltro, dall'esame di gran parte del testo del provvedimento del Tribunale è dato rilevare che vengono passati in rassegna tutta una serie di episodi e condotte che non riguardano affatto il SO. Il provvedimento risulta errato in relazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 47/2015, attesa l'imprescindibile necessità di un'autonoma valutazione da parte del collegio. Il giudice deve indicare nell'ordinanza gli elementi che rappresentano il compendio indiziario grave, i metodi di analisi delle fonti di prova ed il ragionamento logico giuridico che ha portato all'assunzione della decisione circa la sussistenza della gravità indiziaria. Il G.i.p. ed il Tribunale del riesame hanno riprodotto il testo della richiesta cautelare senza dare dimostrazione di averne valutato criticamente il contenuto. A fondamento del tema delle esigenze cautelari sono dedicate solo pochissime righe nell'ordinanza genetica, circostanza questa che è già emblematica della insufficienza delle argomentazioni svolte a supporto della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. E' parimenti carente una reale motivazione in merito alla scelta della misura ed alla ragione per la quale, nei confronti del SO, l'unica misura possibile 4 sarebbe quella della detenzione domiciliare. Con riferimento al SO il G.i.p. ha ritenuto di dover applicare la misura della custodia domiciliare solo in ragione di un'asserita "preoccupante professionalità" nel settore illecito degli stupefacenti. Il Tribunale osserva soltanto che nel periodo di osservazione il 'SO si è rapportato con soggetti dediti professionalmente allo spaccio in forma organizzata. L'affermazione è certamente inidonea a spiegare perché una misura meno gravosa ed afflittiva non possa essere ugualmente satisfattiva delle esigenze di tutela. Il SO svolge una regolare attività lavorativa e non ha mai riportato alcun precedente sia pure di polizia;
oltre ai pochi episodi riportati nella informativa non viene più attenzionato dagli inquirenti a far data dal maggio del 2020. III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'articolo 275 cod. proc. pen. La difesa ha evidenziato che il SO dal giugno 2020 scompare dalla scena investigativa, dovendosi quindi escludere la concreta possibilità che si verifichino ad oggi le condizioni materiali per la reiterazione delle condotte criminose. È comprovato dalle investigazioni preliminari che i fatti ascritti al SO risalgono al mese di aprile. Tali circostanze riducono a ritenere del tutto insussistente il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. La Corte di Cassazione ha precisato che, ove sia trascorso un intervallo temporale alquanto significativo dalla data di commissione del reato, tale circostanza depone a favore della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla reiterazione dell'illecito. Tale presunzione non può essere superata da considerazioni astratte e generiche. L'attualità delle esigenze cautelari, infatti, non è strettamente connessa alla sua concretezza ma tali aspetti devono essere valutati in maniera autonoma e separata. Appare evidente come la distanza temporale tra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare comportino un rigoroso obbligo di motivazione circa l'attualità del pericolo e la scelta della misura. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, 5 in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Ciò premesso, il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Il coinvolgimento nei singoli reati fine è stato desunto dalle immagini registrate, che attestano la presenza del ricorrente in due occasioni presso l'abitazione del CI, ritenuto esponente di vertice di una consorteria dedita in maniera continuativa al traffico ed alla commercializzazione di stupefacenti Nel primo episodio, EO, uomo di fiducia del capo del sodalizio e suo stretto collaboratore, è stato visto uscire dall'immobile abbandonato dove l'organizzazione occultava lo stupefacente ed incontrare il SO con una busta in mano. Nel secondo episodio il SO ha portato una busta al CI che è stata poi occultata dal EO nell'immobile abbandonato. Le modalità del fatto hanno indotto i giudici a ritenere logicamente raggiunto un quadro indiziario sufficiente a sostenere, secondo il canone della gravità, che le buste contenessero stupefacente- Si tratta di un ragionamento non suscettibile di essere censurato in questa sede. 4. Il motivo di ricprsp riguardante la mancanza di autonomia della motivazione espressa dal Tribunale del riesame rispetto a quanto riportato nell'ordinanza genetica non trova riscontro nell'esame del provvedimento. La 6 doglianza è del tutto genericamente posta, non contenendo indicazioni specifiche a sostegno dell'assunto. 5. Le doglianze in punto di violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. sono parimenti infondate, avendo il Tribunale fornito congrua motivazione sulla ricorrenza dell'esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura. La pluralità degli episodi e l'intenso rapporto di frequentazione con soggetti dediti costantemente al commercio degli stupefacenti ha indotto il Tribunale a ritenere integrati i profili di attualità e concretezza del pericolo di recidiva ("Nel periodo di osservazione il SO si è rapportato, con tratti di allarmanti sistematicità, a soggetti dediti professionalmente allo spaccio in forma organizzata. Questa circostanza non può che denotare professionalità nel crimine, a prescindere dalla formale incensuratezza del ricorrente che non può peraltro ritenersi dismessa nel giro di pochi anni"). Il sia pur breve riferimento al fatto che il ricorrente non abbia rescisso nello spazio di pochi anni suoi legami con i soggetti con i quali aveva instaurato rapporti inerenti al traffico di stupefacenti, rende conto in modo sufficiente della considerazione dell'intervallo di tempo tra i fatti e l'applicazione della misura. Le censure prodotte si appalesano inidonee a disarticolare il coerente e puntuale ragionamento illustrato in motivazione. 5. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore