Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 2
In tema di indennizzo a favore degli esattori non transitati nei ruolo dei concessionari, la previsione di un accertamento demandato alla sede arbitrale e la complessità delle operazioni di computo di cui al comma secondo, lettere a) - b) - c), dell'art. 10 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 44, fanno escludere la possibilità che, prima della liquidazione dell'indennizzo stesso effettuata in sede propria, il giudice del merito possa, ai sensi dell'art. 1243, comma secondo, cod. civ., assumerlo in considerazione al fine della compensazione di debiti dell'esattore, quand'anche nascenti dalla legge 524/77 (nella specie contributi SEV).
In riferimento alla transitoria disciplina del collocamento delle esattorie vacanti ed all'obbligo degli associati al Consorzio Nazionale obbligatorio tra i concessionari del Servizio Riscossione Tributi (C.N.C.) di corrispondere contributi per il ripianamento delle perdite della società SEV, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 agosto 1977 n. 524, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo della dedotta irragionevolezza della scelta di individuare l'obbligato solo per l'appartenenza al comparto, nel mentre l'onere doveva essere assunto direttamente dallo Stato), all'art. 18 della Costituzione (sotto il profilo dell'aver reso obbligatoria l'adesione ad una associazione irragionevolmente onerosa), all'art. 23 della Costituzione (sotto il profilo dell'aver imposto prestazioni patrimoniali irragionevoli, ed indebite in termini statutari), all'art. 41 della Costituzione (sotto il profilo dell'aver costituito una società, la S.E.V., i costi del cui agire venivano a gravare su soggetti estranei e scelti arbitrariamente), ed all'art. 81 della Costituzione (sotto il profilo dell'aver trasferito surrettiziamente su terzi oneri specifici dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ OV IS, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 63, presso l'avv. Antonio Coderoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso unitamente agli avv.ti OVni Quadri e Giorgio Berti di Milano
- ricorrente -
contro
C.N.C. - CONSORZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO tra i Concessionari del Servizio di Riscossione Tributi ed Altre Entrate di pertinenza dello Stato e di Enti Pubblici, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Crociferi 44, presso gli avv.ti Salvatore Maccarone e Roberto Allegrucci, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti unitamente all'avv, Alessandro Pace
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1375 del 23.4.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.10.00 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce. Udito l'avv. A. Coderoni per il ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso. Uditi gli avv.ti R. Allegrucci e O. Grandinetti, con delega, per il controricorrente, che hanno chiesto la reiezione del ricorso. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 2.4.92 il Presidente del Tribunale di Roma ingiungeva a ZZ OV IS di pagare al Consorzio Nazionale obbligatorio tra i concessionari del Servizio Riscossione Tributi (C.N.C.) la somma di lire 395.525.561 oltre accessori, dovuta in parte quale quota di contributo a carico dell'esattore per il ripianamento delle perdite della soc. SEV ed ai sensi dell'art. 3 della legge 524/77 nonché, ed in altra parte, per le prestazioni statutarie fornite dal consorzio negli anni 81/90 ad esso ingiunto. Si opponeva alla ingiunzione il ZZ con atto del 7.5.92 sostenendo, da un canto, di essere creditore del Consorzio per l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 10 del DPR 44/88 e, dall'altro canto, di non dovere la somma pretesa (ed inesattamente quantificata) stante l'illegittimità costituzionale della contribuzione imposta dalla legge 524/77. Con sentenza 21.11.95 il Tribunale di Roma, costituitasi l'opposta C.N.C., rilevata l'illiquidità del credito opposto in compensazione, l'indimostratezza dei prospettati errori di quantificazione e la esattezza delle somme pretese, nonché dichiarata la manifesta infondatezza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, rigettava l'opposizione. La pronunzia era impugnata dal ZZ e, costituitosi l'appellato C.N.C., l'adita Corte di Roma rigettava l'appello affermando, per quel che ancora rileva che: - la censura afferente la carenza di prova del credito CNC era inammissibile per tardività, essendo stata formulata solo in conclusionale;
- il motivo afferente il quantum, con riguardo ai pretesi pagamenti parziali era del pari infondato alla luce dei documenti in atti;
- quanto alla riformulata questione di costituzionalità, essa andava ritenuta manifestamente infondata, come fatto dai primi Giudici, posto che:
A) non sussisteva alcuna violazione dell'art. 18 Cost., essendo legittima la statuizione dell'obbligo di partecipare al Consorzio in base alla L. 693/52 ed al DPR 1141/52 onde consentire il conseguimento di finalità pubbliche;
B) non ricorreva alcuna irrazionalità che contrastasse con l'art. 3 Cost., stante la piena omogeneità di interessi tra soggetti-esattori obbligati al contributo e la società SEV istituita per risolvere - in modo affatto transitorio - situazioni di squilibrio del settore, fonti di gravi disagi;
C) gli altri profili formulati in prime cure non erano stati reiterati, nel mentre rimaneva la rilevanza delle questioni proposte.
Per la cassazione di tale sentenza il ZZ ha proposto ricorso con atto notificato il 13.5.99 fondato su due motivi, illustrati in memoria finale. Il C.N.C. ha notificato controricorso il 16.6.99. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ZZ ripropone, ampliandone i profili, e sottopone ex novo, questioni di legittimità costituzionale degli artt:. 1 e 3 della legge 4.8.77 n. 524 con riguardo ai parametri di cui agli artt. 3-18-23-41-81 Cost.. Ad avviso del ZZ, preso atto che l'obbligo di contribuire venne correlato alle condizioni di bilancio della soc. SEV, alle quali l'obbligato era affatto estraneo, venne dissimulata una vera e propria imposizione patrimoniale avvalendosi dello schermo della associazione coattiva del comparto, nata per altri fini, e venne imposto - a carico dei soggetti-imprese prive di alcuna vocazione "solidaristica" - un peso arbitrario, non correlato alle condizioni di redditività di esse e suscettibile di intaccarne i conti economici. Di qui la violazione: - dell'art, 18 Cost., per avere reso obbligatoria la adesione ad una associazione irragionevolmente onerosa;
- dell'art. 41, per avere costituito una società, la SEV, i costi del cui agire venivano a gravare su soggetti estranei e scelti arbitrariamente;
- dell'art. 23, per avere imposto prestazioni patrimoniali irragionevoli, ed indebite in termini statutari;
- dell'art. 81, per aver trasferito surrettiziamente su terzi, oneri specifici dello Stato;
- dell'art. 3 per la irragionevolezza della scelta di individuare l'obbligato solo per l'appartenenza al comparto, nel mentre l'onere doveva essere assunto direttamente dallo Stato. Con il secondo motivo, poi, il ZZ censura per "eccesso di potere" la motivazione della pronunzia impugnata perché essa avrebbe: A) negato ingresso alla richiesta di compensazione con il proprio credito da indennizzo in ragione della sua illiquidità giudiziale, ciò ignorando che tal credito era certo nei criteri ai sensi dell'art. 10 DPR 44/88 e ben poteva essere determinato dal Giudice, fermandosi al quantum la prevista competenza arbitrale;
B) disatteso le eccezioni sulla prova del credito, sull'erroneo assunto che esse gravassero sul ZZ.
Ritiene il Collegio che entrambi i motivi siano infondati. Quanto alla complessa denunzia di incostituzionalità della normativa costituente la soc. SEV, contenuta nel primo motivo, giova rilevare in limine che non fa ostacolo alla cognizione dei profili di denunzia la eccepita irrilevanza delle questioni, per essersi formata - come denunziato dal C.N.C. - una preclusione per la mancata impugnazione innanzi al TAR dei DD.MM. che determinarono il quantum e la ripartizione dei contributi a carico dei concessionari. Ed infatti, la pretesa preclusione deve essere esclusa sulla base della insussistenza di alcun onere dell'obbligato di previa impugnazione dei DD.MM. previsti dall'art. 3 della Legge 524/77 le volte in cui non intenda dedurre vizi procedimentali di quell'atto o contestare la legittimità della quota e del suo riparto ma appunti le sue censure direttamente sulla legalità del potere di imporre la contribuzione, ritenendo che la fonte dell'ictus arrecato ai suoi diritti soggettivi sia da rinvenire direttamente nella norma di legge contrastante con i precetti della fonte sovraordinata. Venendo, dunque, alle questioni poste, giova rammentare che le norme delle quali è sollecitato lo scrutinio di costituzionalità vennero adottate per far fronte ad una grave e diffusa condizione di emergenza indotta dalla "vacanza" di molteplici esattorie, una emergenza non riducibile al solo rischio della integrità e tempestività della riscossione delle entrate tributarie ma coinvolgente profili sociali ed occupazionali delle imprese coinvolte. Di qui la transitoria disciplina della collocazione delle predette esattorie presso una società (la spa SEV) alla cui costituzione, al cui funzionamento, alla cui sopravvivenza economica venne chiamato (artt.
1-3 L. 4.8.77 n. 524) proprio il Consorzio Nazionale Obbligatorio tra gli Esattori costituito con DPR 1141/52 in attuazione della legge 693/52. E sulla transitorietà di tale disciplina (prorogata con l'art. 2 del D.L. 18.10.83 n. 568 conv. In L.
9.12.83 n. 681 e cessata con la istituzione del nuovo servizio di riscossione di cui al DPR 28.1.1988 n. 43) la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di fondare la propria opinione di non irragionevolezza di deroghe apportate alle norme di proroga (Corte Cost. 1114/88).Orbene, le disposizioni degli artt. 1 e 3 della legge 524/77 appaiono al Collegio manifestamente immuni dal sospetto di incostituzionalità che la difesa del ZZ solleva con riguardo a distinti ed autonomi parametri. E di tal valutazione di manifesta infondatezza è doveroso dare sintetico ma specifico conto.
Non si scorge, in primo luogo, alcuna violazione dell'art. 18 della Cost., nel fatto che l'art. 1 della legge in esame abbia fatto carico della SEV al Consorzio Nazionale Obbligatorio tra gli Esattori, in guisa da accollare agli associati, iscritti per l'originaria gestione accentrata e meccanizzata dei ruoli, compiti estranei alla categoria. Da un canto la imposizione di adesione obbligatoria ad associazioni, consorzi od enti è fenomeno diffuso e indubbiamente rispondente a finalità pubblicistiche (Corte Cost. 20/75 - 40/82 - 132/84 - 239/84) che non appare affatto confliggente con la indicata norma costituzionale. Dall'altro canto l'individuazione degli obbligati al "sostegno" in favore della gestione della SEV tra le sole gestioni esattorialì non appare in alcun modo irragionevole (sì da recare violazione del pur invocato parametro di cui all'art. 3 Cost), non scorgendosi perché mai dovessero escludersi considerazioni solidaristiche - tra imprese appartenenti all'identico comparto - nell'individuare i soggetti transitoriamente chiamati al sostegno di un servizio pubblico marginalmente se pur gravemente bisognevole di esso. Nè irrazionale è che ai compiti originari del C.N.C., che ne consigliarono la costituzione come ente a partecipazione obbligatoria (quelli della meccanizzazione e gestione accentrata dei ruoli) si vennero ad aggiungere compiti nuovi, quale è quello "solidaristico" in esame: ed è invero significativo che la competenza del C.N.C. sia stata arricchita anche con attribuzioni "favorevoli" agli associati, quale quella di erogazione dell'indennizzo a favore degli esattori non transitati nel ruolo dei concessionari (art. 10 DPR 44/88), segno evidente della prospettiva dinamica dell'associazione in discorso e della non cogenza delle originarie destinazioni statutarie. Neanche appare configurabile la prospettata violazione dell'art. 23 Cost. a carico del sistema di ripartizione degli oneri delineato dall'art.
3. Premesso che il legislatore ha inteso delineare un sistema accentrato non solo di distribuzione delle perdite della SEV ma anche di accantonamento degli utili di esercizio (art. 3 comma 1^), onde costituire il fondo di riserva dal quale trarre, in primo luogo, le somme necessarie alla copertura delle perdite, va rilevato che la delega alla normazione secondaria della determinazione del contributo a carico degli esattori è adottata in ossequio ai noti principi della completezza, precisione, non arbitrarietà dei criteri, alla cui sussistenza è legata la valutazione del rispetto della riserva di legge per le prestazioni patrimoniali (Corte Cost. 111/97 e 215198). Ed infatti la indicazione della parametrazione percentuale del contributo generale, la indicazione della base di computo (gli aggi percepiti nell'anno precedente), la specificazione di una fascia esente (venti milioni), appaiono, in un quadro di interpretazione costituzionalmente corretta, e quindi nell'ottica della determinazione di percentuali rigorosamente contenute nell'ammontare, essere criteri certi e non arbitrari. Manifestamente infondate sono anche le questioni poste con riferimento all'art. 41 Cost., la cui riserva di "utilità sociale" a legittimazione degli interventi normativi appare appena il caso di rammentare: l'onere di contribuzione integrativa in discorso è infatti ripartito tra gli imprenditori della categoria allo scopo - dianzi menzionato - di dare transitorio sostegno a condizioni di grave ed oggettiva sofferenza economica lasciate da altre imprese nelle mani della gestione accentrata "di soccorso". E se tale scelta di chiamata solidaristica e temporanea alla contribuzione appare del tutto in linea con il parametro costituzionale, la razionale interpretazione della delega di cui all'art. 3 L. 524/77 - nel senso di legittimare la previsione di percentuali in ogni caso compatibili con i conti economici di qualsiasi impresa - fuga ogni sospetto di una inammissibile idoneità espropriativa della contribuzione stessa. Del pari inconsistente è la conclusiva, quanto sintetica, invocazione del parametro di cui all'art. 81 Cost., posto che, alla luce di quanto sin qui detto, non si scorge alcuna possibilità di ricondurre il contributo de quo ad indebita traslazione su privati di oneri di sostegno tipicamente statali.
Infondate, poi, sono le censure contenute nel secondo motivo del ricorso.
Sotto il primo profilo (sopra sub. A), è errata la pretesa di vedere operata dal Giudice di merito la compensazione, con il credito per contributi SEV, del controcredito per indennizzo esattoriale sull'assunto che la previsione dell'art. 10 del DPR 28.1.88 n. 44 non sarebbe di ostacolo alla compensazione ai sensi dell'art. 1243 comma 2^ c.c.: la previsione di un accertamento demandato alla sede arbitrale e la complessità delle operazioni di computo di cui al comma 2^ lettere A-B-C della richiamata disposizione, fanno invero escludere la possibilità che il Giudice del merito possa, prima della liquidazione dell'indennizzo effettuata in sede propria, operare la divisata compensazione. Sotto il secondo profilo (sub. B), infine, l'eccezione di illegittima inversione dell'onere della prova del quantum contributivo (che a giudizio del ZZ la Corte avrebbe indebitamente posto a suo carico), è inammissibile là dove il ricorrente neanche si avvede (e pertanto non censura) della affermazione della Corte (pag. 5 punto 2) per la quale al rilievo sulla carenza di prova del credito da parte del Consorzio non si era dato ingresso in appello perché tardivamente formulato. Dalla reiezione del ricorso consegue la condanna del ZZ soccombente alla refusione delle spese in favore del Consorzio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione in favore del controricorrente Consorzio di lire 318.000 per spese e di lire 10.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001