Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione il titolo atto a rendere liquido ed esigibile il credito è la pronuncia del giudice, che determina la somma dovuta. Pertanto la decorrenza degli interessi si individua nella data della pronuncia stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1999, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. R. Acquarone Presidente del 30/4/1999
1. Dott. V. Accattatis Consigliere SENTENZA
2. " R. Raimondi " N. 1618
3. " G. Savignano " REGISTRO GENERALE
4. " A. Teresi " N. 506/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da BA PA n.
7.11.37 in Samo c/
Ministero del Tesoro
Avverso l'ordinanza 3.11.98 della Corte di Appello di Reggio Calabria Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano Letta la richiesta del P.G. presso questa Corte che ha concluso per rigetto del ricorso.
Letto il ricorso, di cui in epigrafe, avverso l'ordinanza 3.11.98, emessa, in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente provvedimento, emesso da altra sezione della stessa Corte territoriale in data 26.1.98;
Rilevato che, con l'ordinanza 3.11.98, il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente, BA PA, della somma di lire 45.000.000 per l'ingiusta detenzione subita dal 21.5.92 al 22.10.92 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Locri per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90;
che il difensore del BA ricorre avverso la predetta ordinanza (3.11.98) denunciando, con due motivi:
1) Carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo i giudici di rinvio escluso il nesso causale tra la ingiusta carcerazione e i pregiudizi patrimoniali subiti dal BA, in conseguenza della dichiarazione di fallimento e della cancellazione dall'albo dei costruttori;
e ciò, dopo aver in premessa riconosciuto (in ottemperanza al principio enunciato nella sentenza di annullamento, circa la necessità di valutare, tra l'altro, i danni di ordine materiale, con specifico riferimento alle perdite economiche inerenti alla dichiarazione di fallimento e alla subita cancellazione dall'albo dei costruttori in seguito al provvedimento di ingiusta detenzione): che il BA non era stato in grado di svolgere la sua attività imprenditoriale;
b) che l'attribuzione di un reato infamante (spaccio di droga) aveva influito in maniera fortemente negativa sull'immagine della ditta "BA PA"; c) che la situazione del BA era stata indubbiamente aggravata dalla sottoposizione alla misura di sorveglianza speciale di P.S., esclusivamente motivata sul presupposto dell'accusa di spaccio di droga;
d) che il ricorrente non aveva potuto produrre alcuna documentazione comprovante la revoca o la mancata stipula di contratti, proprio a causa del suo stato di detenzione;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. a), c) ed e) con riferimento all'art. 1282 c.c. e carenza di motivazione, per il mancato riconoscimento degli interessi (sulla somma liquidata con l'ordinanza 3.11.98) decorrenti "dalla data della scarcerazione o, in via subordinata, dalla data di emissione del provvedimento di assoluzione del BA"; statuizione - sostiene il ricorrente - contrastante con il giudicato formatosi sul punto, essendo stato nel provvedimento annullato (in data 26.1.98) riconosciuto il diritto del BA a percepire gli interessi: decisione, quest'ultima, da nessuno impugnata e, pertanto, passata in giudicato.
Considerato:
che è infondato il primo motivo di censura e che, pertanto, non sussiste la dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di rinvio, in ottemperanza al principio enunciato nella sentenza di annullamento, riconosciuto come fatto incidente, inevitabilmente, in modo negativo, sull'immagine dell'impresa, di cui l'allora indagato era titolare, il provvedimento coercitivo e il conseguente stato di detenzione, disposto sulla base dell'accusa, risultata poi infondata, di spaccio di droga;
che, tuttavia, lo stesso giudice ha escluso che tali elementi potessero essere assunti come prove incontrovertibili della esistenza di un nesso causale tra l'ingiusta detenzione, da un lato, e il fallimento nonché la cancellazione del BA dall'albo dei costruttori, dall'altro; e ciò, in forza di valutazioni di merito, immuni da vizi logici, incensurabili, come tali, in sede di legittimità; valutazioni che: a) quanto alla dichiarazione di fallimento, riguardano sia la carenza di precisi elementi idonei a comprovare tale nesso causale, sia le emergenze documentali (pg. 3 dell'ordinanza impugnata), confliggenti con l'assunto del ricorrente sul punto: emergenze costituite dai precedenti penali del soggetto, gravato, nel corso degli anni da condanne per emissioni di assegni a vuoto: elementi, questi, incensurabilmente valutati come incompatibili con la "pretesa solidità economica dell'impresa" del ricorrente, in epoca antecedente a quella delle accuse infondate;
b) quanto alla cancellazione dall'albo dei costruttori, dette valutazioni del giudice di rinvio si riferiscono al preciso elemento di fatto costituito dalla omessa corresponsione della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 16 l. 457/c.2: tassa relativa agli anni 93-94-95, successivi all'avvenuta scarcerazione;
considerato, inoltre, in ordine al secondo motivo, che sia il provvedimento annullato (emesso il 26.1.98), sia quello impugnato - contrariamente a quanto assume il ricorrente - hanno escluso che gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di indennizzo potessero decorrere dalla domanda, difettando gli imprescindibili requisiti di determinatezza, certezza e liquidità del credito (arg. ex art. 1282 c.c.), e, dunque, ancor meno, dalla data di scarcerazione o da quella della pronuncia di assoluzione del BA;
che una divergenza tra la decisione annullata e quella impugnata persiste, tuttavia, sul punto in questione, individuandosi la decorrenza degli interessi, secondo l'ordinanza annullata, nella data di quella pronuncia (26.1.98), mentre, nel provvedimento impugnato, tale decorrenza sarebbe successiva al passaggio in giudicato del provvedimento qui esaminato e partirebbe da quando l'Amministrazione, invitata a pagare, non vi provveda;
che tale divergenza è, peraltro, nel caso in esame, priva di rilievo, stante il totale annullamento, da parte di questa Corte, dell'ordinanza 26.1.98, con la conseguente insussistenza di effetti preclusi determinati dal giudicato interno, connessi all'annullamento parziale;
che, ciò precisato, va, tuttavia, condiviso l'indirizzo espresso nell'ordinanza 26.1.98, non potendo nel caso di specie, trovare applicazione il principio secondo il quale detti interessi decorrerebbero da quando l'Amministrazione, invitata a pagare, non vi provveda, poiché, al contrario, il titolo atto a rendere liquido ed esigibile il credito, produttivo, in quanto tale, di interessi(art. 1282, 1^ co. c.c.), è la pronuncia del giudice, che, nella specie, determina la somma dovuta dal soggetto debitore;
che, limitatamente al punto in diritto, così precisato, afferente alla decorrenza degli interessi, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, potendo il giudice di legittimità emettere la statuizione conforme a legge (art. ex art. 620 lett. b c.p.p.); la quale è nel senso che la decorrenza degli interessi si individua nella data della presente pronuncia, che rende il credito certo, liquido ed esigibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla individuazione della data di decorrenza degli interessi sulla somma liquidata: interessi che decorrono dalla presente pronuncia;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999