Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10410 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
E N A IO L ITALIANA Z L A E R D T IS 9 PUBBLICA G T E R R 'A L A L D E IN NOME1 041 0/ 03 . E D N T I -1967 N S E N S E 5 "E S 3- I E A G G E L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE AMMINI- SEZIONE PRIMA CIVILE STRATIVA PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4906/00Dott. Rosario DE MUSIS Pres idente Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 23280 Cron. Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Ud. 30/01/2003Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI COMO, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
UT IO;
intimato - avverso la sentenza n. 25/99 della Sezione distaccata di Pretura di ERBA, depositata il 16/03/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 211 udienza del 30/01/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo TI IO propose opposizione avverso due verba- li della Polizia stradale di Lecco, di contestazione di contravvenzioni stradali del 24.9.1997, per violazione degli artt. 158 I e V commi e 190, IV e X commi c.d.s., per avere arrestato 1'automezzo in prossimità di una curva con visuale preclusa, e per avere circolato in qualità di pedone sul margine destro della carreggiata. Il Pretore di Erba ha accolto la opposizione con sentenza 16.3.1999, resa nei confronti della Prefettura di Como, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'opponente; ha condanna- 11to la convenuta opposta" alle spese processuali. Propone ricorso per cassazione la Prefettura di Co- non ha presentato difese l'intimato. mo;
Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denunzia la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 L. n. 689/1981 e degli artt. 2 e 3 R.D. 1611/1933. Rileva che, sebbene la notificazione del ricorso fosse stata 2 effettuata alla Polizia stradale di Lecco e sebbene fosse stata quest'ultima a depositare gli atti relativi alla contestazione, la sentenza ha erroneamente indica- to come opposta la Prefettura predetta e per tale verso è nulla, per difetto di legittimazione passiva, non avendo quest'ultima potuto partecipare al giudizio, perché la comunicazione dell'udienza era stata data al- la Polizia stradale. Deduce, inoltre, che nel procedimento giudiziario, mancando l'ordinanza prefettizia, l'azione avrebbe do- vuto essere proposta nei trenta giorni dalla contesta- zione e che la legittimazione passiva era della Ammini- strazione di pertinenza del verbalizzante. Il ricorso è fondato. Se, come è pacifico tanto anche risultando dalla impugnata sentenza, ad elevare la contravvenzione stradale è stata la polizia stradale di Lecco, cui fu anche notificato i ricorso ex art. 22 L. 24.11.1981 n. 689, nessun titolo aveva la Prefettura di Como a stare in giudizio, non risultando emessa alcuna ordinanza ingiunzione da parte di quell'organo, dal momento che il giudizio risulta promosso da TI RI con opposi- zione ai verbali di contestazione delle infrazioni stradali nn. 13147 e 13148 del 24.9.1997, come è rife- rito nella decisione impugnata. 3 Erronea è, pertanto, la indicazione nella epigrafe della sentenza e nel corpo della esposizione dei fatti del processo della Prefettura di Como ed infondata è conseguentemente la sua condanna al pagamento delle spese processuali;
parte del processo dovendosi consi- derare l'Amministrazione di appartenenza della predetta Polizia della strada. La sentenza del Pretore di Como, sezione distaccata di Erba, va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Como. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e rinvia al Tribunale di Como;
compensa le spe- se del giudizio di cassazione. Roma 30.1.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Donato Plenteda)(Plenteda) (Rosari De Musis) IL CANCELLIERE CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 321/11/6/2007 IL CANCELLIERE