Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2025, n. 36948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36948 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
09942
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli attic: danificativi. a norma coll'art. 52 lgs. 100/03 quanto Ddisposto dio a richiesta di parte imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
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- Presidente -
Sent. 3201 n. sez. CC 12/11/2025 R.G.N. 33804/2025
LO AL NA
EV NI
- relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ID HA (CUI 04V95FN), nato in [...] il [...]
avverso il decreto del 13/10/2025 del Giudice di pace di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EV NI;
udito il Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Torino ha provveduto sulla richiesta di convalida del decreto con il quale il Questore di Milano, in data 11 ottobre 2025, aveva disposto il trattenimento di HA DE presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino - Brunelleschi per il tempo rimozione
strettamente
necessario
all'accompagnamento alla frontiera.
alla
degli
impedimenti
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decreto questorile dava atto dell'impossibilità di eseguire l'accompagnamento alla frontiera per la necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio e disponeva il trattenimento dello straniero in considerazione del pericolo di fuga per la mancanza di un documento in corso di validità. Il Giudice di pace- ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, come richiamato dal comma 5-ter della stessa disposizione, rilevato che vi era necessità di acquisire la documentazione per il viaggio, confermato il pericolo di fuga per il mancato possesso di un documento d'identità ed esclusa la sussistenza di cause ostative all'espulsione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 ovvero dell'art. 8 CEDU ha convalidato il decreto di trattenimento.
2. Avverso il provvedimento ricorre per cassazione HA DE, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 33 Convenzione di Ginevra, art 3 Convenzione EDU, art 14 e 21 Direttiva 2011/95/UE e 10 Cost. Deduce che, in occasione dell'ascolto in sede di convalida, aveva segnalato la propria adesione alla fede sciita, religione di minoranza nel paese di origine (Siria) e che, pertanto, l'espulsione ritorno costituirebbe violazione del divieto di non refoulement. Con memoria depositata in data 30 ottobre 2025, la difesa del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
3. All'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, il Sostituto Procuratore generale, anche attraverso il richiamo della memoria depositata il 4 novembre 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Il provvedimento dà conto in motivazione di tutti gli aspetti che a giudizio del ricorrente sarebbero stati negletti;
l'eccepita violazione di legge, a ben guardare, si traduce in un'inammissibile critica al contenuto della motivazione. Segnatamente, il ricorrente è destinatario di un decreto di trattenimento del Questore, emesso sul presupposto della sussistenza del pericolo di fuga presunto
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ex lege, dalla tipologia di espulsione e dal mancato possesso di un valido passaporto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14, comma 1, e 13, comma 4-bis let. a), d.lgs. n. 286 del 1998), al fine di promuovere gli adempimenti necessari all'esecuzione del rimpatrio, facendo dunque ingresso nel C.P.R. di Torino - Brunelleschi. Il provvedimento con cui il Giudice di Pace ha convalidato il trattenimento, per ciò che qui interessa, ha dato espressamente atto dell'assenza di cause ostative all'espulsione, ai sensi sia dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, sia dell'art. 8 CEDU, valorizzando che il ricorrente non aveva allegato circostanze valutabili ai sensi di dette disposizioni, né fatto richiesta in Italia di protezione internazionale e che la professione di fede sciita era stata dichiarata, per la prima volta, in occasione dell'audizione in sede di convalida del trattenimento da parte del Giudice di pace, pur essendo egli già stato trattenuto nel Centro di permanenza per i rimpatri di Bari nel 2018.
3. Osserva il Collegio come diversamente da quanto sostenuto nel ricorso - il Giudice di pace ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte in punto di oneri motivazionali del provvedimento di convalida. Infatti, il trattenimento dello straniero che non possa essere coattivamente allontanato contestualmente all'espulsione, disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura di privazione della libertà personale che impegna le garanzie di cui all'art. 13 Cost., legittimamente realizzabile soltanto alla presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e sotto l'egida di un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, [...], Rv. 287568-02). Questa Corte ha già chiarito che sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, anche quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1 n.15759 del 22.4.2025, H., Rv. 287835). Corollario di tale principio è che «In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento
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senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 16444 del 28/04/2025, [...], Rv. 287890 01).
3.2. Nel caso di specie il decreto impugnato si è confrontato con il tema del rischio di persecuzione religiosa oggetto di doglianza del ricorrente e il Giudice di pace ha fornito sul punto una motivazione non apparente e perfettamente aderente alle risultanze in atti, così dimostrando di avere sottoposto a verifica sia le ragioni del trattenimento indicate dal Questore, sia le deduzioni dello straniero, escludendo che il rimpatrio avrebbe esposto il ricorrente a rischi per la sua incolumità. Questa Corte ha, invero, affermato che «ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, concernente il pericolo di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, incombe sull'interessato l'onere di adeguatamente prospettare l'esistenza di uno stato di rischio per la propria incolumità, mentre grava sul giudice il dovere di verificare in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, anche di provenienza extragiudiziaria, la fondatezza delle allegazioni difensive riguardo a tale stato di rischio, che non può essere escluso in ragione di un mero sospetto d'insussistenza dello stesso» (Sez. 3, n. 33404 del 21/01/2021, [...], Rv. 281936-
01).
Si tratta di una motivazione altresi rispettosa del diritto convenzionale. La Corte DU (Sellem c. Italia del 5 maggio 2009; SA c. Italia del 24 febbraio 2008;) ha progressivamente riconosciuto e alla tutela dello straniero fondata sull'art. 3 Convenzione EDU e sul principio di non refoulement, secondo cui, pur senza porre in contestazione il diritto dello Stato di gestire e controllare i flussi d'ingresso e il soggiorno, si è chiarito che l'espulsione di uno straniero può dar luogo alla responsabilità dello Stato autore del provvedimento di allontanamento qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il soggetto in questione, se effettivamente espulso, sarebbe esposto al rischio di subire trattamenti contrari all'art. 3 nel Paese di destinazione. Non di meno, la stessa Corte, in occasione delle citate pronunce, ha avuto modo di precisare che chi invoca la protezione dell'art. 3 dovrà dimostrare di essere esposto a un rischio oggettivo, realistico e personale, di poter subire i trattamenti che tale norma proibisce. Grava, pertanto, anzitutto sul ricorrente l'onere di provare in modo efficace la sussistenza del rischio di trattamenti contrari all'art. 3, che, tradotto sul piano dell'accertamento del giudice penale, comporterà la valutazione delle allegazioni
difensive.
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Il Giudice di pace come indicato in premessa ha valorizzato che lo straniero non ha mai fatto richiesta di protezione internazionale né in occasione del presente trattenimento, né quando egli è stato trattenuto nel Centro di permanenza per i rimpatri di Bari nel 2018 e ha rilevato che la professione di fede sciita era stata dichiarata, per la prima volta, in occasione dell'audizione in sede di convalida del trattenimento, così dimostrando la sostanziale inattendibilità della generica allegazione dell'interessato circa l'appartenenza a una minoranza e la sua reale, concreta esposizione a rischio di persecuzione. Con questa motivazione il ricorrente con si confronta e replica, con il ricorso per cassazione, lo stesso vizio di aspecificità della censura in sede di convalida.
4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 12/11/2025
Il Consigliere estensore
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Ferale Depositata in Ca. celeria cri
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12 NOV. 2025 L'Assistente Giudiziario Dokes DEANGELIS
Il Presidente
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