Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
L'erroneità o l'illegittimità dell'ordine di esecuzione, che in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 può dare diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, deve essere accertata con decisione irrevocabile, in quanto anche in tale ipotesi è necessario che il procedimento principale sia definitivamente concluso con il riconoscimento dell'erroneità o dell'illegittimità del provvedimento che si assume aver dato causa all'ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2005, n. 8117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8117 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/11/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2027
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 28895/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS CR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 17 ottobre 2003 della Corte di Appello di TORINO che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
1. In data 21 marzo 2003, CR IS proponeva domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in seguito ad erroneo ordine di esecuzione emesso in relazione alla sentenza con la quale il Tribunale di AOSTA, in data 20 febbraio 2002, a seguito di giudizio direttissimo, lo aveva condannato, per il delitto tentato di furto aggravato, alle pene di mesi otto di reclusione ed Euro 150 di multa. Spiegava che, in relazione a detta condanna, il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 27 agosto 2002, gli aveva riconosciuto, a titolo di liberazione anticipata, una riduzione di pena pari a 45 giorni di reclusione.
Nell'ordine di esecuzione successivamente emesso si era, però, omesso di detrarre quei 45 giorni e si era fissata la pena residua da espiare in mesi tre e giorni ventotto di reclusione (pena scontata dall'11 ottobre 2002 al 7 febbraio 2003).
In sostanza, IS sosteneva di avere sofferto un periodo di detenzione "non dovuto" pari ai 45 giorni di liberazione anticipata concessigli.
2. Con ordinanza in data 17 ottobre 2003, la Corte di Appello di TORINO rigettava la domanda. Rilevava, in particolare, che la sentenza del Tribunale di AOSTA era divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2002.
Ciò nonostante, il Tribunale di Sorveglianza aveva, prima del passaggio in giudicato della sentenza, accolto l'istanza di liberazione anticipata.
In data 4 dicembre 2002 era stato emesso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
In esso la pena da espiare era stata calcolata (non si era tenuto conto dei 45 giorni di liberazione anticipata) in mesi nove e giorni sei di reclusione con decorrenza dall'11 ottobre 2002. Contro l'ordine di esecuzione aveva proposto incidente l'IS. Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16 dicembre 2002, aveva respinto la richiesta, dichiarando la legittimità del provvedimento. Il 20 dicembre 2002, infine, il Procuratore della Repubblica di AOSTA aveva emesso un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti, determinando in mesi tre e giorni ventotto di reclusione la pena da espiare.
Nel nuovo provvedimento si era espressamente ritenuta non detraibile la riduzione a titolo di liberazione anticipata perché il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza era stato pronunciato in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza. Sulla base di detti rilievi, la Corte osservava che la detenzione subita dal ricorrente non poteva definirsi ingiusta, atteso che trovava causa in un ordine di esecuzione pienamente legittimo. Illegittimo era semmai il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, intervenuto quando ancora l'IS si trovava in stato di custodia cautelare.
Affermava, tra l'altro, la Corte che il vizio da cui era affetta l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza era talmente grave "da impedirne il passaggio in giudicato" invocato dal richiedente.
3. Avverso la predetta decisione ricorre per cassazione il difensore di IS, chiedendone l'annullamento.
Afferma, in particolare, che arbitrariamente non si sarebbe tenuto conto di quei 45 giorni di liberazione anticipata, benché concessi con provvedimento ormai divenuto irrevocabile.
4. Il ricorso è infondato.
La detenzione ha trovato causa in un ordine di esecuzione legittimo e, in ogni caso, in un ordine la cui erroneità non è stata accertata con decisione irrevocabile.
Gli articoli 314 e 315 c.p.p. disciplinano presupposti e procedimento della riparazione per l'ingiusta detenzione.
Da essi, segnatamente dall'articolo 314 c.p.p., si desume che l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione presuppone sempre una decisione irrevocabile o, comunque, inoppugnabile.
La citata disposizione attribuisce, invero, il diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile (comma 1) e al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 c.p.p. (comma 2). Le disposizioni anzidette si applicano, poi, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere (comma 3).
A sua volta, l'articolo 315 c.p.p., dedicato al procedimento per la riparazione, ribadisce il principio, affermando che la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma dell'articolo 314 c.p.p., comma 3. Su questo quadro normativo, si è innestata la pronuncia della Corte costituzionale (Corte Cost. 25 luglio 1996, n. 310) che ha attribuito, dichiarando parzialmente illegittimo l'articolo 314 c.p.p., il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto la Corte costituzionale non si è pronunciata.
Il compito è stato quindi rimesso all'interprete.
La sostanziale identità delle situazioni impone necessariamente una omogeneità di trattamento.
In altre parole, anche l'illegittimità dell'ordine di esecuzione deve essere accertata con decisione irrevocabile.
Fino a quando il relativo procedimento non sia definito, non sorge il diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a causa dell'erroneo ordine di esecuzione.
Il procedimento per l'equa riparazione presuppone, dunque, anche in tal caso, che il procedimento principale si sia definitivamente concluso con una decisione irrevocabile che abbia riconosciuto l'illegittimità del provvedimento che si assume aver dato causa all'ingiusta detenzione.
Ciò - come si è detto all'inizio - non si è verificato nel caso in esame, non essendosi formata una decisione che, in modo irrevocabile, abbia accertato l'illegittimità dell'ordine di esecuzione.
4. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006