Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di ordine di carcerazione illegittimamente emesso, al giudice della riparazione è precluso provvedere sulla relativa istanza fino quando non sia definito il procedimento dal quale deriva l'ordine di esecuzione della pena illegittimo. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità pronunziata dalla Corte d'Appello, atteso che la sentenza di condanna, a seguito della quale era stato emesso, e successivamente revocato, il provvedimento esecutivo, non era passata in giudicato per irregolarità della notifica dell'avviso di deposito.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2001, n. 35333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35333 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Presidente - del 05/07/2001
1. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - N. 3153
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - N. 038407/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ND TH N. IL 22/04/1962
2) MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 16/06/2000 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
ND TH ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 16 giugno 2000 della Corte d'Appello di Napoli che, decidendo sull'istanza per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita, dall'8 giugno al 13 novembre 1998 - a seguito dell'emissione di ordine di esecuzione, di condanna a pena detentiva ad anni undici di reclusione, poi revocato essendo stato accertato che la sentenza di condanna non era passata in giudicato per irregolarità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale d'appello - ha dichiarato inammissibile l'istanza "in quanto non esiste alcuna sentenza assolutoria definitiva in relazione al fatto per il quale detta istanza è stata avanzata".
A sostegno del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. perché, anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale sul tema della riparazione per l'ingiusta detenzione conseguente ad emissione di ordine di carcerazione illegittimamente emesso, non sarebbe necessaria, per far sorgere il diritto all'indennizzo, la pronunzia di sentenza definitiva. Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso concordando con la tesi della necessità della definizione del processo e la ricorrente ha replicato con memoria con la quale si ribadiscono le censure contenute in ricorso. Ciò premesso si rileva che il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996 n. 310, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede(va) il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.
La decisione richiamata ha rilevato il contrasto della disciplina legislativa per la riparazione dell'ingiusta detenzione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed inoltre ha ritenuto la violazione della legge delega per il nuovo codice di rito (che non prevedeva la limitazione in esame) oltre che dell'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848. Questa sentenza si pone in linea con l'orientamento del giudice delle leggi diretto ad estendere l'istituto in esame a casi non espressamente previsti dall'art. 314 c.p.p. come risulta dalla sentenza 2 aprile 1999 n. 848 che ha esteso l'applicabilità dell'indennizzo ai casi di arresto in flagranza o fermo per i prosciolti e, anche per i condannati, nel caso in cui risultino insussistenti i presupposti per la convalida.
La sentenza n. 310/1996, che riguarda il caso portato all'esame di questa Corte, relativo alla illegittima emissione di un ordine di esecuzione di pena detentiva, si è però limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 314 (a differenza di quella successiva che ha fatto espresso riferimento ai commi che riguardavano il problema esaminato) senza precisare l'ambito di applicazione dell'istituto nel caso di illegittima emissione dell'ordine di esecuzione. Compito che è stato quindi rimesso all'interprete che dovrà accertare quali siano i presupposti per il sorgere del diritto e i limiti di applicabilità dell'istituto. La ricorrente fonda la sua richiesta soprattutto sulla circostanza che il comma 2^ dell'art. 314, nella sua originaria formulazione e, particolarmente, dopo l'ampliamento dell'ambito di applicabilità a seguito della ricordata sentenza n. 109/1999, hanno reciso il vincolo con la sentenza irrevocabile (di proscioglimento o di condanna) nei casi in cui la detenzione sia avvenuta in assenza delle condizioni che la legittimavano. E anche il caso in esame rientrerebbe tra queste ipotesi per cui il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con l'espressa previsione di legge laddove richiede il passaggio in giudicato di una sentenza che, anche se di condanna, non escluderebbe il diritto alla riparazione.
Le considerazioni svolte dalla ricorrente sono in larga parte condivisibili ma non consentono di pervenire alle conclusioni che ne sono state tratte.
È vero infatti che la riparazione non è ricollegata esclusivamente ai casi di proscioglimento e che, anche nel caso di condanna, il relativo diritto può sorgere e può quindi condividersi altresì la tesi secondo cui, anche nel caso dell'illegittima emissione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva, la riparazione non sia esclusa nel caso in cui intervenga una successiva condanna definitiva a pena detentiva.
Resta però ferma, in tutte queste ipotesi, la preclusione al diritto alla riparazione prevista dall'art. 314, comma 4^, c.p.p. per quella parte della custodia cautelare - sia pure ingiustamente sofferta - che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena. Questa norma, per la sua collocazione e per la ratio che la ispira, è di applicazione generale per tutti i casi di ingiusta detenzione e non potrebbe quindi certamente essere esclusa la sua applicabilità, salvo voler creare un'evidente disparità di trattamento, nel caso di ingiusta detenzione conseguente all'illegittima emissione dell'ordine di esecuzione di pena detentiva.
Consegue alle considerazioni svolte che, nel caso di cui trattasi, la necessità di verificare l'esistenza del presupposto che la detenzione ingiustamente subita non debba essere presa in considerazione per i fini previsti dall'art. 314, comma 4^, c.p.p. impone che il giudice della riparazione non possa provvedere sull'istanza fino a che il procedimento nel quale è stato illegittimamente emesso, ed eseguito, l'ordine di esecuzione di pena detentiva non sia definito.
Correttamente la Corte di merito ha quindi dichiarato inammissibile l'istanza che, se accolta, renderebbe di fatto inapplicabile la disposizione riportata (per riferimenti sull'art. 314 comma 4^ citato, anche se il caso di specie era diverso, cons. Cass., sez. 1^, 10 maggio 1999 n. 3488 che ha ritenuto inammissibile la richiesta di fungibilità in un caso in cui era stata accolta la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione).
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2001