Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2018, n. 15744
CASS
Sentenza 14 dicembre 2018

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Il giudice del rinvio ha l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi in cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale ovvero sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trattamento sanzionatorio previgente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2018, n. 15744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15744
    Data del deposito : 14 dicembre 2018

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