Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
Nel rapporto d'agenzia, la clausola "tutto subito" - che consente all'agente di optare per la percezione immediata delle provvigioni di incasso relative a tutta la durata del contratto di assicurazione, anziché percepire la provvigione di incasso anno per anno, - nel prevedere il diritto da parte della società di ripetere le provvigioni anticipate sui premi non incassati dall'agente, perché maturati dopo la cessazione del rapporto, non incide sull'equilibrio contrattuale delle parti e non può pertanto essere considerata vessatoria, atteso che il risultato conseguito non contrasta con il sistema di pagamento provvigionale anno per anno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN, residente in Grottaglie (TA) ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Capodiferro 10 (c/o signor TO AL), unitamente all'avv. Arturo Masi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
Prime Consult sim p.az., in persona dell'amministratore delegato Dottor Giacomo Santoro Bisio, elettivamente domiciliata in Roma alla via Pacuvio n. 34 presso lo studio dell'avv. Guido Romanelli, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente dall'avv. Fabrizio Barbieri, come da procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto in data 20 gennaio - 21 febbraio 2000, n. 333/2000, n. 60/1999 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 26 settembre 2002;
udito l'avv. Mario Palombi per delega dell'avv. Arturo Masi per il ricorrente;
udito l'avv. Guido Romanelli per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 13 gennaio 1999 la Prime Consult Sim SpA proponeva appello avverso la sentenza n. 3602 emessa dal Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro il 28 maggio 1997 e depositata il 15 gennaio 1998, con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta della medesima società, si condannava il signor AN HI a restituire lire 483.223 per provvigioni di agenzia percepite da quest'ultimo, quale promotore finanziario, in relazione a polizze assicurative annullate o sospese, altra somma non quantificata per provvigioni percepite su premi non pagati, nonché lire 3.000.000 quale saldo di un mutuo. L'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento integrale della propria domanda, condannarsi l'HI a restituire anche le provvigioni percepite in via anticipata sui premi pagati dopo la cessazione del rapporto di agenzia, e quindi la complessiva somma richiesta di lire 9.343.742. Costituitosi, l'appellato chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza in data 20 gennaio - 21 febbraio 2000 il Tribunale di Taranto accoglieva l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'appellato a pagare all'appellante la complessiva somma di lire 9.343.742, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
condannava altresì l'appellato alle spese del doppio grado.
Osservava il Tribunale che era fondato il motivo di gravame con il quale l'appellante lamentava che erroneamente il pretore aveva ritenuto inefficace nei confronti dell'agente, per il difetto di comunicazione e di accettazione, la clausola n. 7 della circolare 25.6.1990 n. 8, con cui - per concorde interpretazione datane dalle parti processuali - la proponente si riservava il diritto di ripetere dagli agenti, che avessero optato per il nuovo sistema di pagamento denominato "tutto subito", le provvigioni anticipate sui premi versati dopo la cessazione del rapporto di agenzia. Invero per esplicita ammissione dell'appellato, detta clausola costituiva condizione generale di contratto, e non anche clausola vessatoria, come risultava peraltro evidente, considerando che essa non rientrava in alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 1341 co. 2^ c.c. Ne conseguiva che la clausola de qua non necessitava della specifica approvazione per iscritto, trovando invece la propria disciplina nell'art. 1341 co. 1^ c.c., a mente del quale "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza". L'appellato non aveva mai negato di aver conosciuto la clausola in questione. In sede di interrogatorio libero innanzi al pretore l'agente aveva dichiarato che il sistema di pagamento "tutto subito" era stato comunicato dagli agenti nel corso di una riunione con i rappresentanti della preponente. Conseguiva l'efficacia nei confronti dell'agente della clausola medesima, senza necessità di comunicazione scritta, notificazione individuale o accettazione espressa. In difetto di specifica contestazione in ordine al quantum, l'acclarata fondatezza della doglianza comportava l'integrale accoglimento della domanda. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 9 giugno 2000, l'RI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., il ricorrente deduce che la circostanza che l'appellato abbia ammesso che la clausola in questione non sia vessatoria non esclude che la stessa lo sia effettivamente qualora, oggettivamente, ne presenti i connotati. Esaminando poi ictu oculi la fattispecie in analisi, deve pervenirsi alla conclusione che la clausola n. 7 è inquadrabile tra quelle che attribuiscono, a colui che le ha predisposte, la facoltà di sospendere in parte qua l'esecuzione del contratto;
la puntuale applicazione della clausola n. 7 comporta, in ordine all'affare in corso, la disapplicazione dell'art. 11 del contratto individuale d'agenzia. dell'art. 4 dell'Accordo Collettivo del 9.6.1988 per agenti di commercio e dell'art. 1748, comma 3, c.c.; in definitiva, quindi, il sistema "tutto subito" consentiva alla preponente di sospendere le condizioni più favorevoli per l'agente, contemplate dall'art. 11 del contratto d'agenzia, ed era da inquadrare tra le clausole che necessitavano la specifica approvazione per iscritto, di cui al 2^ comma dell'art. 1341 c.c. Con il secondo motivo, denunziando erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente deduce che il Tribunale non ha tenuto nel debito conto che l'acquisita conoscenza, da parte dell'agente, del sistema "tutto subito" durante una riunione con i rappresentanti della società della società non può implicare sic et simpliciter la conoscenza della dettagliata disciplina di tale sistema, e quindi della clausola n. 7; l'agente, durante l'interrogatorio libero, affermando che la circolare n. 8/90 non gli era stata mai comunicata, intendeva riferire che non aveva avuto cognizione della clausola n. 7.
Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 ss. c.c., il ricorrente deduce che sarebbe stato onere della società dimostrare l'effettiva conoscenza della clausola da parte dell'agente; che vi era preclusione per il giudice, a norma dell'art. 2729 c.c., del ricorso alle presunzioni;
che nel c.d. divieto di prasumptio de praesumpto era sicuramente incorso il Tribunale, facendo derivare il fatto ignoto (conoscenza della clausola da parte dell'agente) da un fatto altrettanto ignoto (comunicazione della clausola durante la riunione con i rappresentanti della società).
Osservava la Corte che i motivi di ricorso devono essere congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi, ed il ricorso è infondato.
Occorre innanzi tutto evidenziare, pur se la circostanza non è decisiva - non essendo per il giudice vincolante la qualificazione giuridica del fatto eseguita dalla parte - che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'RI (nella memoria difensiva 10.1.2000) escluse che la clausola in questione "tutto subito" potesse ritenersi quale clausola vessatoria.
Comunque detta clausola non rientra, come ritenuto dal Tribunale, in alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dallo art. 1341 co. 2^ c.c. ed erroneamente il ricorrente assume che essa clausola possa essere assimilata ad una condizione che stabilisce a favore della società la facoltà di sospendere il contratto. Trattasi infatti di un sistema alternativo di liquidazione delle provvigioni. Con il sistema "tutto subito" si consentiva all'agente di optare per la percezione immediata delle provvigioni di incasso relative a tutta la durata del contratto di assicurazione, anziché percepire la provvigione "di incasso" al momento del versamento anno per anno dei premi da parte dell'assicurato. La previsione - con il sistema della clausola "tutto subito" - del diritto di ripetizione da parte della società delle provvigioni anticipate sui premi non incassati dall'agente - in quanto maturati dopo la cessazione del rapporto - non contrasta con il sistema di pagamento del compenso provvigionale anno per anno, in quanto con il primo sistema l'agante avrebbe dovuto restituire la quota-parte del compenso anticipatogli per incassi maturandi dopo la cessazione del mandato, che egli non avrebbe più curato. Non incidendo pertanto sull'equilibrio contrattuale delle posizioni delle parti, la clausola in questione non era da considerarsi vessatoria.
Per quanto concerne poi la conoscenza della predetta clausola da parte dell'agente, il Tribunale ha ritenuto che l'RI ne era a conoscenza ed ha fornito al riguardo adeguata motivazione. Il giudice del merito ha infatti evidenziato che l'agente non ha mai negato di avere conosciuto la clausola in questione ed ha dichiarato che il sistema di pagamento "tutto subito" venne comunicato agli agenti nel corso di una riunione con i rappresentanti della società. E correttamente il Tribunale ha osservato che sono irrilevanti le circostanze dedotte al riguardo dall'agente, che cioè la clausola non fosse stata notificata individualmente all'interessato e dal medesimo accettata, e che comunque non fosse pervenuta alcuna comunicazione scritta. Non essendo dunque tale clausola una clausola vessatoria. ma una condizione generale di contratto, non era richiesta la forma scritta ai sensi dell'art. 1341 co. 1 c.c., ma la conoscenza della clausola da parte dell'agente, ritenuta sussistente dal Tribunale.
Va da ultimo osservato che il Tribunale non si è avvalso di alcuna presunzione in ordine alla conoscenza della clausola da parte dell'agente, risultando invece tale conoscenza dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interrogatorio innanzi al Pretore. E comunque non è ravvisabile nella motivazione del Tribunale alcun ricorso a presunzione vietata, per avere il Tribunale ritenuto "pacifico" che l'agente sia stato reso edotto della clausola in oggetto nel corso della riunione in cui venne illustrato il nuovo sistema di pagamento delle provvigioni.
Il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003