Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2002, n. 8259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8259 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMADICA SAZIONELA CORTE SUPREMO 82 5 9 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT ANAN Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE госон сабоков Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 21510/99 - 22717 Rel. Consigliere- Dott. Antonio VELLA Cron. ∙1703 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: OR AN, elettivamente domiciliata in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA VIA MARZIALE 36, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copla studio CONCETTA M RITA TROVATO, difesa dall'avvocato CLAUDIO dal Sig. Sole -- per diritti € 4,55 DE GREGORIO, giusta delega in atti;
7.GJUL 2002 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
VIA LEOPARDI 24 PESCARA, in persona CONDOMINIO dell'Amm.re Sig. FIDANI Gianluca, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERGANINI 63, presso lo studio dell'avvocato ANTONINA FANILE, che lo difende 2002 unitamente agli avvocati DOMENICO COLLETTI, UMBERTO 302 LUCENTE, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 528/99 del Tribunale di PESCARA, depositata il 14/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato TROVATO Concetta per delega dell'Avv.DE GREGORIO, depositata in udienza, difensore r del ricorrente che ha chiesto l'acoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FANILE Antonina, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 12 novembre 1992 AN IB, proprietaria di un'unità immobiliare dell'edificio sito in via Leopardi n.24 di Pescara, citò il Condominio, da= vanti al Pretore, per statuire sulle modalità e sull'estensione dell'uso e del godimento del cortile comune, regolate dalla deliberazione dell'assemblea dei condomini del 18 febbraio 1999, con la quale si erano assegnati ai singoli partecipi gli spazi per il par- cheggio delle autovetture", e per la condanna del convenuto al risarcimento del danno ж subito per gli impedimenti frapposti all'uso di una sua autorimessa. у Il Condominio si oppose all'accoglimento della domanda, che il Pretore dichiarò im= proponibile, con sentenza del 10 giugno 1994. Contro tale pronuncia la soccombente propose appello, cui resistette la controparte e il Tribunale di Pescara,con sentenza del 14 luglio 1999, ha confermato la decisione di primo grado. La IB ricorre per cassazione con un motivo. Il Condominio non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Si censura la sentenza impugnata sostenendosi che il Tribunale ha confermato la pro- nuncia del Pretore d'improponibilità della domanda principale, mentre avrebbe dovu- to dichiararla ammissibile e accoglierla, insieme con quella accessoria di risarcimento del danno, perché con essa si era chiesta l'indagine, di competenza dell'Autorità giu= diziaria, diretta ad accertare che con la deliberazione dell'assemblea dei condomini del 3 aprile 1993, di revoca di quella del 18 febbraio 1989, si era pregiudicata la posi- zione della ricorrente, la quale non aveva più potuto usufruire liberamente della pro= pria autorimessa a causa del consentito, indiscriminato uso del cortile comune per il parcheggio dei veicoli. Il ricorso è infondato. (pistianiv Il Tribunale ha correttamente item improponibile la domanda contenuta nella cita- zione introduttiva del processo, perché ha ritenuto, secondo la sua incensurabile in' terpretazione, che con essa si era chiesta per la disciplina del parcheggio dei veicoli nel cortile condominiale, l'adozione di provvedimenti riservati all'assemblea, alla qua= le è devoluta la determinazione discrezionale dei criteri più idonei e convenienti per l'uso delle cose comuni, e il cui giudizio è sindacabile dall'Autorità giudiziaria soltan- to se le sue deliberazioni contrastino con le norme di legge o del regolamento di con' dominio o siano viziate da eccesso di potere, ipotesi non denunziate nella specie du= rante il giudizio di merito (conf.sent.nn.731 del 1988,10611 del 1990). E' vero che con il ricorso per cassazione si è sostenuta l'illegittimità della deliberazione dell'as- semblea del 3 aprile 1993, con la quale si sarebbe violato il diritto della IB al- l'uso del cortile comune, ma l'eccezione è inammissibile, perché prospetta una que= stione nuova, che, comunque, non si sarebbe potuta sollevare nemmeno nelle prece- denti fasi del processo, essendo tale delibera di data posteriore a quella della notifica della citazione risalente al 12 novembre 1992. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a rimborsare al Con' dominio le spese del giudizio di cassazione. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, a favore del controri= 1132,00 di corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro. cui mille di onorari d'avvocato. Roma 26 febbraio 2002. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott E Pontorier (dott. A. Vella) IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anná DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma -7 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 456T 20,66 TOT. 149,77 AGENTIA OPRE ENTE MA 2 27176 6 003