Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 1
La domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice con riferimento alla sostanza della pretesa così come è stata nel corso del giudizio di primo grado costantemente percepita da tutte le parti, secondo quanto emerge dalla inequivoca condotta processuale di esse. ( Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di seconde cure che aveva rigettato la domanda di indennità di accompagnamento in quanto nuova rispetto a quella azionata in primo grado di pensione di inabilità o invalidità, parimenti respinta, osservando che non poteva riconoscersi tale carattere di novità alla domanda, poiché, pur figurando nelle conclusioni della stessa la richiesta di "dichiarare che la ricorrente è inabile con necessità di assistenza continua...e, conseguentemente, condannare il Ministero degli Interni al pagamento, in favore dell'istante, della pensione di inabilità o invalidità..." , nella parte espositiva del ricorso l'istante aveva richiamato la domanda amministrativa per il riconoscimento della invalidità e del suo "diritto a percepire le relative indennità economiche previste dalla legge in favore degli invalidi civili - artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 - con indennità di accompagnamento"; ed avendo, inoltre, il consulente tecnico di ufficio, nel giudizio di primo grado, espletato il suo mandato in relazione alla sola prestazione della indennità di accompagnamento.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8032 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente Rep.
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT LA rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Pellicanò,
presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Archimede, n. 132,
giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
00025/99 del 19.01/19.03.1999, R.G. n. 00147/97 notificata il 25
giugno 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23
gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Francesco
Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il
Tribunale di Reggio Calabria confermava la sentenza del Pretore di
Reggio Calabria del 25 gennaio 1996 con la quale era stata rigettata la domanda proposta da ME TA diretta alla condanna del
Ministero dell'Interno, previo accertamento del proprio stato di inabilità, della pensione di inabilità od invalidità con decorrenza ritenuta in giudizio.
Osservava il Tribunale: la domanda diretta al riconoscimento della diversa prestazione della indennità di accompagnamento era nuova rispetto a quella azionata in primo grado della "pensione di inabilità od invalidità", essendo i fatti costitutivi delle due domande diversi ed infungibili;
l'originario petitum non consentiva al giudice di pronunciare nel merito della domanda, essendo essa in violazione dell'art. 437 c.p.c..
Ricorre per cassazione TA ME articolando unico motivo di censura.
Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la TA censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 437 e 420 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce la ricorrente che in realtà,
solo per mero errore di battitura, nel ricorso introduttivo, era stata richiesta la pensione di inabilità od invalidità, ma, di fatto, con l'autorizza ione all'emendatio libelli da parte del giudice, anche l'intero giudizio di primo grado si era svolto sull'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento, che pur aveva costituito oggetto di specifica domanda nell'atto introduttivo del giudizio. Ne costituivano conferma la specificità
sul punto nell'incarico conferito dal Pretore al consulente tecnico di ufficio, e le conclusioni delle due consulenze tecniche di ufficio di primo e di secondo grado, che concordemente avevano accertato lo stato di inabilità totale (cento per cento) dell'assistita e la contemporanea sussistenza del requisito sanitario per la fruizione della indennità di accompagnamento.
Il ricorso è fondato.
Costituisce consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo cui "la domanda giudiziale deve essere interpretata, dal giudice, con riferimento alla volontà della parte,
quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene" (Cass. 07 luglio 1997, n. 6100), nel senso che il giudice di merito deve tener "conto della sostanza della pretesa, così come è stata, nel corso del giudizio di primo grado,
costantemente percepita da tutte le parti, e adegui la propria interpretazione a quella delle parti stesse, come essa emerge dalla inequivoca condotta processuale nel corso del giudizio di primo grado, rispetto alla quale è irrilevante una tardiva contestazione del contenuto della pretesa formulata con la comparsa conclusionale dal convenuto" (Cass. 07 febbraio 1996, n. 00969; in linea, anche
Cass. 22 maggio 1996, n. 04720, Cass. 29 novembre 1993, n. 11811,
Cass. 20 marzo 1999, n. 02574, Cass. 19 settembre 2000, n. 12413).
Orbene, non può certo dirsi che il Tribunale si sia attenuto al detto principio.
In realtà, nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo
(fra gli atti alla lettura di questo Collegio vertendosi in tema di error in procedendo), si fa richiesta di "dichiarare che la ricorrente è inabile con necessità di assistenza continua (...) e,
conseguentemente, condannare il Ministero degli Interni (...) al pagamento, in favore dell'istante della pensione di inabilità od invalidità, e, nello parte espositiva dello stesso atto, si richiama la domanda amministrativa per il "riconoscimento della propria invalidità e del proprio diritto a percepire le relative indennità
economiche previste dalla legge in favore degli invalidi civili (art. 12 e 13 L. 30/3/71 n. 118) con indennità di accompagnamento", e si precisa che essa ricorrente era "stata sottoposta a visita medica nell'aprile 1992 e riconosciuta solo inabile" e che "il 15/1/94 aveva inoltrato ricorso al Ministero del Tesoro", non ancora esitato. Il
Tribunale, a sua volta, e nonostante specifica richiesta di
"riformare l'impugnata sentenza del Pretore di Reggio Calabria,
dichiarando la sua inabilità con necessità di accompagnatore" ha fatto tout court applicazione della letteralità del petitum
"pensione di inabilità od invalidità", senza ulteriori indagini su una diversa volontà della ricorrente, che pur si era espressa più
volte e fin dal primo atto, come si è visto, nel senso di una richiesta della indennità di accompagnamento;
e tale mancata indagine appare ancor più censurabile, ove si rilevi che lo stesso consulente tecnico di ufficio di primo grado, evidentemente su incarico pretorile, aveva espletato il suo mandato in relazione alla sola prestazione della indennità di accompagnamento, tant'è che quel giudicante aveva argomentato in sentenza solo su tale medesima prestazione, escludendola per la insufficienza del requisito sanitario, perché "dalla espletata C.T.U. è (era, n.r.) emerso che parte ricorrente era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore, avendo il consulente escluso che le patologie di cui era affetto siano tali da renderlo bisognevole di assistenza continua" e conseguentemente
"rigetta la domanda".
La sentenza del Tribunale, omettendo qualsiasi indagine e valutazione sugli elementi di causa in qualche modo riferiti alla domanda della prestazione della indennità di accompagnamento, e pervenendo alla individuazione dell'originario petitum sulla sola richiesta di condanna del Ministero dell'Interno della pensione di inabilità od invalidità, merita la censura ad essa oppostale in questa sede per la palese violazione dei principi sopra richiamati.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, la sentenza va cassata, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Messina, il quale, nel riesaminare la questione nel rispetto del principio sopra indicato, provvederà,
ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di
Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002