Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8032
CASS
Sentenza 3 giugno 2002

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Massime1

La domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice con riferimento alla sostanza della pretesa così come è stata nel corso del giudizio di primo grado costantemente percepita da tutte le parti, secondo quanto emerge dalla inequivoca condotta processuale di esse. ( Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di seconde cure che aveva rigettato la domanda di indennità di accompagnamento in quanto nuova rispetto a quella azionata in primo grado di pensione di inabilità o invalidità, parimenti respinta, osservando che non poteva riconoscersi tale carattere di novità alla domanda, poiché, pur figurando nelle conclusioni della stessa la richiesta di "dichiarare che la ricorrente è inabile con necessità di assistenza continua...e, conseguentemente, condannare il Ministero degli Interni al pagamento, in favore dell'istante, della pensione di inabilità o invalidità..." , nella parte espositiva del ricorso l'istante aveva richiamato la domanda amministrativa per il riconoscimento della invalidità e del suo "diritto a percepire le relative indennità economiche previste dalla legge in favore degli invalidi civili - artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 - con indennità di accompagnamento"; ed avendo, inoltre, il consulente tecnico di ufficio, nel giudizio di primo grado, espletato il suo mandato in relazione alla sola prestazione della indennità di accompagnamento.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8032
    Data del deposito : 3 giugno 2002

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