Sentenza 18 febbraio 2010
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Viola il principio di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza la decisione di condanna per la ricettazione di un'autovettura diversa da quella indicata nella contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2010, n. 22295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22295 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/02/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 742
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2310/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI OR N. IL 26/07/1970;
avverso la sentenza n. 327/2004 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
udito il P.G. in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LI OR, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 8.5.2008 con la quale la Corte d'Appello di Catania in riforma della decisione 8.10.2003 del Tribunale, dichiarando il non doversi procedere nei suoi confronti con riferimento al delitto di appropriazione indebita di cui al capo a) della rubrica, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e 1500,00 Euro di multa, ritenendolo responsabile del residuo delitto di ricettazione.
La difesa dell'imputato richiedendo l'annullamento della sentenza impugnata denuncia: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); 2) vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); 3) vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui al cpv dell'art. 648 c.p.. Con il primo motivo la difesa dell'imputato introduce questione già sollevata nel corso del giudizio di appello in ordine alla quale la Corte territoriale aveva così motivato: "eccepisce l'appellante in ordine al reato sub B) (ricettazione) la nullità della sentenza di primo grado, atteso che il giudice, in violazione dell'art. 521 c.p.p., si sarebbe pronunciato su un fatto del tutto diverso da quello descritto nel decreto che disponeva il giudizio, nel quale in proposito era stata indicata altra autovettura oggetto di ricettazione, con altre targhe, rubata ad altra persona. In effetti se è vero che il numero del telaio e la persona offesa indicati nella imputazione sub capo B) della rubrica sono diversi da quelli indicati nell'annotazione di servizio 29.9.1998 (ritualmente acquisita agli atti del processo con il consenso delle parti) relativa all'autovettura la cui ricettazione è ascritta dal primo giudice all'imputato, vero è altresì che nessuno di tali elementi costituisce estremo essenziale del fatto delittuoso contestato. Ne deriva che nella specie non vi è stata incertezza sulla struttura della imputazione (costituita dal fatto tipico, nesso di causalità ed elemento psicologico del reato) dunque nessun pregiudizio ai diritti di difesa appare nella specie arrecato".
Sul punto la difesa lamenta la erroneità della decisione della Corte territoriale perché la esatta individuazione della res, oggetto del delitto di ricettazione, è elemento indispensabile della contestazione del fatto reato, posto che lo imputato è stato tratto a giudizio con la contestazione di avere ricettato una fiat Panda con numero telaio ZFA 14600002408395, sottratta alla signora LE targata CT 827702, mentre è stato giudicato e condannato per la ricettazione di altra e diversa vettura (Fiat uno con numero di telaio ZFA 141A000543217 appartenente alla signora ZA) entrambe rinvenute sotto la sua abitazione. Conclude pertanto la difesa che nel caso di specie si è verificata la violazione dell'art. 521 c.p.p. che pone la basilare regola processuale della piena correlazione tra accusa formulata e decisione assunta. La doglianza è fondata e va accolta.
L'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) stabilisce che il decreto che dispone il giudizio, a pena di nullità, deve riportare la enunciazione, "in forma chiara e precisa" del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con la indicazione dei relativi artt. di legge. La medesima regola è contenuta all'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c) che elenca i contenuti del decreto di citazione. Pertanto dalla lettura delle due disposizioni si evince che l'atto con il quale viene disposto il rinvio a giudizio dell'imputato deve avere una descrizione del "fatto" e che questa deve essere "chiara" e "precisa", in modo che l'imputato abbia la possibilità di conoscere in modo esatto il "fatto" storico che gli viene ascritto e come questo, a sua volta integri una determinata fattispecie penale astratta.
Gli elementi costitutivi del "fatto" riguardano la condotta, l'evento, il luogo e il tempo del commesso reato;
la enunciazione del fatto, pertanto si concreta attraverso la descrizione della condotta (quale azione (commissiva od omissiva) riferibile all'imputato, da relazionarsi, a seconda della natura dell'illecito, con gli ulteriori elementi soggettivi ed oggettivi che devono essere individuati ed indicati in forma concreta e specifica, cioè in modo "chiaro" e "preciso". Solo la chiarezza e la precisione della descrizione del fatto consente all'imputato l'esercizio del diritto di difesa perché individua gli elementi circostanziali sui quali si deve esprimere il giudizio.
Nel delitto di ricettazione, uno degli elementi essenziali del fatto è l'individuazione della "cosa" oggetto del reato. Questa, infatti deve presentare caratteristiche oggettive (provenienza delittuosa) e si deve trovare in un particolare rapporto di relazione con il soggetto agente che la acquista o comunque la riceve, conoscendone la illecita provenienza.
Sotto questo punto di vista, pertanto l'esatta individuazione della "res" sulla quale cade la condotta delittuosa della ricettazione, è indispensabile ai fini del rispetto del canoni della "chiarezza" e della "precisione" che devono connotare la descrizione del fatto illecito. Pertanto, indicare nel capo di imputazione un determinato veicolo quale oggetto di ricettazione ascritto al prevenuto, e giudicare il medesimo imputato con riferimento ad un diverso veicolo (se pur descritto in uno degli atti del procedimento penale) costituisce violazione del principio di correlazione tra contestazione e giudicato, di cui all'art. 521 c.p.p., perché in tal caso l'imputato viene giudicato per un fatto che è oggettivamente "diverso" rispetto a quello per il quale è stato tratto a giudizio e ciò comporta la nullità della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 522 c.p.p.. Dal tenore del ricorso, nonché dalla motivazione della sentenza della Corte territoriale, si evince che il vizio denunciato in questa sede, è proprio anche della sentenza di primo grado. Di qui consegue che deve essere disposto l'annullamento, senza rinvio, tanto della sentenza di appello, quanto di quella di primo grado e, ferma restando la estinzione del delitto di appropriazione indebita che in questa sede viene confermata, gli atti devono essere restituiti all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania per il corso ulteriore.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso esime dalla necessità di procedere alla trattazione degli altri che devono essere considerati assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al delitto di cui all'art. 646 c.p. perché estinto il reato per prescrizione. Annulla senza la sentenza di primo e secondo grado relativamente al delitto di ricettazione per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Ordina trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010