Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 1
La diminuente prevista dall'art. 609 quater, comma 3, c.p. configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, il cui riconoscimento in concreto si risolve in una diversa qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente va ritenuto ammissibile il ricorso del P.G. avverso la decisione emessa ex art. 444 c.p.p., e che inquadri i fatti con applicazione della citata disposizione, essendo possibile denunciare con ricorso per cassazione la erronea qualificazione giuridica del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice con le sentenza di patteggiamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto di atti sessuali con minorenne come compreso nella fattispecie di minore gravità prevista dal comma terzo citato, operata in base alla mera considerazione delle modalità del fatto e non rilevando che nel caso "de quo" trattavasi di atti sessuali con minore degli anni dieci non potesse ritenersi corretta, stante la previsione di maggiore gravità ex comma 4 dello stesso art 609 quater c.p. per i fatti compiuti con minore degli anni dieci).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2000, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento