Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12633
CASS
Sentenza 28 agosto 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole ermeneutiche da parte del giudice di merito che, in relazione al contratto collettivo 12.7.1973 per i dipendenti bancari, aveva ritenuto spettante la maggiorazione del 10 per cento dalla retribuzione - prevista dal c.c.n.l. per i dipendenti in possesso di diploma di laurea - anche ai dipendenti assunti a seguito di concorso il cui bando prevedeva come requisito di ammissione anche il titolo di studio di rango inferiore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12633
    Data del deposito : 28 agosto 2003

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