Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole ermeneutiche da parte del giudice di merito che, in relazione al contratto collettivo 12.7.1973 per i dipendenti bancari, aveva ritenuto spettante la maggiorazione del 10 per cento dalla retribuzione - prevista dal c.c.n.l. per i dipendenti in possesso di diploma di laurea - anche ai dipendenti assunti a seguito di concorso il cui bando prevedeva come requisito di ammissione anche il titolo di studio di rango inferiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12633 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO VISCIDO DONATI Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MO PE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 71, presso lo studio dell'Avv. US Ferrari, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
BANCA DELLE MARCHE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Avv. Bruno Brusciotti, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'Avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 50 del Tribunale del Lavoro di Macerata del 26.1.2000/13.3.2000 nella causa iscritta al n. 103 R.G. anno 1995.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.3.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. US Ferrari per il ricorrente e l'Avv. Claudio Scognamiglio per la.controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, US Di GN conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Macerata la Cassa di Risparmio di Macerata (oggi Banca delle Marche) per sentirsi riconoscere il diritto alla maggiorazione del 10 %, prevista dal contratto collettivo per i dipendenti muniti di laurea all'atto di assunzione, e per sentir condannare l'istituto bancario al pagamento in suo favore dell'importo relativa a tale indennità. All'esito dell'istruzione, l'adito Pretore, con sentenza del 26.10.1994,accoglieva la domanda. Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla Banca delle Marche, veniva riformata dal Tribunale di Macerata, con sentenza n. 50 del 2000, che rigettava la domanda del Di GN. In particolare il Tribunale, pur sottolineando il travaglio e gli alti margini di opinabilità della decisione adottata, riteneva che la disposizione di cui all'art. 31 del CCNL, riguardante il riconoscimento dell'anzidetta maggiorazione di stipendio, fosse applicabile alle sole ipotesi in cui la laurea fosse richiesta, all'atto di assunzione, come titolo esclusivo per la partecipazione al concorso. Tale situazione, ad avviso del giudice di appello, non si era verificata nella fattispecie, posto che il titolo minimo richiesto dal bando di concorso era costituito dal diploma di ragioneria.
Il Di GN ricorre per cassazione deducendo due motivi. Resiste la Banca delle Marche con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e segg. Cod. Civ. e dell'art. 31 del CCNL 12.7.1973, in relazione al bando di concorso del 30.4.1974 e all'indennità invocata da esso Di GN;
nonché
contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e n. 5, C.P.C.).
In particolare il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato il fondamentale criterio ermeneutico previsto dall'art. 1362 Cod. Civ., non dando una corretta esegesi del testo letterale del bando di concorso e dell'art. 31 CCNL, essendo del tutto chiaro che l'ammissione al concorso era consentita ai ragionieri ed ai laureati in determinate discipline.
Il ricorrente rileva, inoltre, la contraddittorietà della motivazione del giudice di appello, nella parte in cui, affermata l'equipollenza reciproca dei diversi titoli di studio, sostiene che la richiesta di tali titoli non fu necessitata dall'inderogabile esigenza di assumere personale altamente qualificato e quindi esclusivamente in possesso del titolo di laurea, ma fu operata, perché, a giudizio del datore di lavoro, la professionalità richiesta per le mansioni degli impiegati che si intendevano assumere era quella, normale e primaria, del diplomato in ragioneria. Era chiaro, ad avviso del ricorrente, che,per il giudice di appello, soltanto il personale laureato poteva considerarsi "altamente specializzato", implicando tale giudizio che il personale in possesso del diploma di ragioniere non avesse una qualificazione professionale equipollente.
Ulteriormente erronea sarebbe l'affermazione della perfetta equipollenza dei diversi titoli richiesti, basata sulla identica capacità delle due categorie dei candidati, giacché contrasterebbe con il chiaro dettato dell'art. 31 CCNL, essendo indiscutibile che l'impiegato, assunto in forza di un titolo superiore, ha una maggiore qualificazione professionale, come tale spendibile nello svolgimento delle mansioni anche se non destinate in via esclusiva ai laureati. Il ricorrente osserva ancora che il Tribunale in modo formalistico ha ritenuto che dall'accoglimento della domanda discendesse una disparità di trattamento tra le due categorie di candidati, sottoposte entrambe alle stesse prove selettive, giacché la effettiva preparazione culturale dei candidati con titolo superiore avrebbe potuto essere facilmente apprezzata dalla Commissione esaminatrice.
Ugualmente erronea sarebbe, infine, l'argomentazione a sostegno della soluzione accolta dal giudice di appello, secondo cui, nell'ipotesi contraria, l'indennità contrattuale sarebbe spettata anche ai ragionieri, i quali, assunti con il concorso in questione, avessero successivamente acquisito il diploma di laurea, atteso che l'attribuibilità del beneficio ad alcuni soggetti dovrebbe essere valutata all'atto dell'assunzione e non in relazione a titoli sopravvenuti.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1370 Cod. Civ., per avere il Tribunale interpretato il bando di concorso in modo sfavorevole ad esso Di GN, pur avendo evidenziato la non univocità delle previsioni riguardanti i requisiti di ammissione (art. 360, n. 3 e n. 5; C.P.C.). Tale bando, relativo al concorso in questione, si articola in due capoversi: nel primo il bando è riservato ai cittadini in possesso dei requisiti del diploma di ragioniere e di età compresa tra il 20 e il 35^ anno di età; nel secondo si afferma che "sono inoltre ammessi al concorso i laureati in scienze economiche e commerciali, in scienze economiche e bancarie, attnariali e demografiche e in giurisprudenza di età non superiore ad anni 32".
Il ricorrente rileva che il Tribunale, nell'accogliere la tesi dell'equipollenza reciproca dei titoli richiesti e dell'insussistenza dell'interesse dell'azienda circa l'assunzione dei laureati, ha violato la previsione del richiamato art. 1370 Cod. Civ., risolvendo i dubbi espressi in forma estremamente problematica in ordine alla corretta interpretazione del bando in senso sfavorevole al candidato, che, in buona fede, ha partecipato al concorso con la consapevolezza di esservi ammesso, in quanto provvisto di una delle lauree indicate tra i requisiti di ammissione.
Da parte sua la controricorrente ha contestato le esposte censure, deducendone l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene di condividere le ragioni argomentative di parte ricorrente contenute nei due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro intima connessione.
Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici desumibili dall'art. 1362 - 1^ comma- Cod. Civ., in particolare non procedendo ad un'accurata esame del senso letterale delle espressioni, di per sè non del tutto univoche, contenute nel bando di concorso e nell'art. 31 del CCNL e non indagando la comune volontà delle parti al fine di stabilire quale fosse la volontà effettiva della Banca, che aveva bandito il concorso. L'anzidetto art. 31 stabilisce che "al personale al quale l'Istituto abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree....... dovrà essere garantita una maggiorazione non inferiore al 10% della retribuzione fissata per gli altri impiegati di eguale anzianità e di pari grado e classe."
Al riguardo si possono richiamare i precedenti giurisprudenziali di questa Corte (in specie sentenza n. 5727 del 1985 e sentenza n. 8947 del 1991), che, nel confermare le decisioni assunte dai giudici di merito, ha ritenuto corretta, alla stregua delle regole di ermeneutica, l'interpretazione del contratto collettivo del settore bancario, in ragione della quale gli impiegati bancari in possesso di diploma di laurea avessero diritto alla maggiorazione del 10% della retribuzione, ancorché assunti a seguito di concorso, il cui bando prevedeva come requisito di ammissione anche il titolo di studio di rango inferiore.
D'altro canto il giudice di appello, ravvisando dubbi e perplessità in ordine all'interpretazione seguita, non ha ritenuto di doversi avvalere degli altri criteri di interpretazione soggettiva, di cui agli artt. 1362 - 2^ comma- e 1365 Cod. Civ., e tanto meno di quella oggettiva di cui agli artt. 1366 - 1371 Cod. Civ.. Non sussistono dubbi sul fatto che tale scelta rientrava nei poteri del giudice di merito ed essa si sottrae al controllo del giudice di legittimità, purché sia confortata da una motivazione esauriente e coerente, laddove lo stesso giudice di appello ha sottolineato la opinabilità della sua interpretazione e la fondatezza anche dell'interpretazione contraria.
Ne segue che la scelta interpretativa perplessa del giudice di merito contrasta con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale le regole di interpretazione dei contratti sono ordinate secondo un principio gerarchico, nel senso che le norme strettamente interpretative poste dagli artt. 1362 - 1365 Cod. Civ. precedono nella loro applicazione quelle cosidette interpretative - integrative, dettate in via ausiliaria dagli artt. 1366 - 1371 Cod. Civ..
In particolare, va precisato che la concreta operatività di queste ultime regole resta esclusa solo quando, nella ricerca del comune intento degli stipulanti, il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica, fornito dall'art. 1362 Cod. Civ. e consistente nel riferimento alla connessione logica delle parole e delle locuzioni impiegate di dette espressioni, univocamente riveli, per il chiaro significato delle parti, una determinata comune volontà.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che, avuto riguardo al principio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello previsto dal primo comma dell'art. 1362 Cod. Civ., qualora il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell'art. 1362 Cod. Civ., che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. sentenza n. 4671 del 2000). Questa stessa Corte ha osservato che dal sistema delle regole ermeneutiche in materia di contratti si desume l'esistenza di un principio di gerarchia, nel senso che le norme interpretative di cui agli artt. 1362-1365 Cod. Civ. prevalgono su quelle di cui agli artt. 1366 - 1371 Cod. Civ., sicché la determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragione di essere solo quando la ricerca soggettiva abbia condotto ad un utile risultato (Cass. sentenza n. 4680 del 2002). Orbene nella fattispecie in esame il giudice di appello ha ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti non rivelasse con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, con la conseguenza che l'operazione interpretativa non doveva ritenersi utilmente compiuta, senza che si fosse fatto ricorso ai criteri sussidiari, sicché la sentenza impugnata presenta vizio di illogicità per contraddittorieta intrinseca della motivazione, come correttamente denunciato dal ricorrente.
Per quanto riguarda in particolare il necessario impiego, nell'interpretazione del bando di concorso per l'assunzione di lavoratori, di tutte le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 Cod. Civ., può richiamarsi l'indirizzo di questa Corte, secondo cui gli impegni assunti nel bando sono valutabili in base ai principi riguardanti i rapporti di lavoro privati, per l'idoneità delle clausole dello stesso ad integrare gli elementi costitutivi di un'offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro non solo al rispetto delle norme con cui esso ha autodisciplinato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere le relative obbligazioni secondo i principi di buona fede e correttezza (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 8595 del 1998; Cass. sentenza n. 10500 del 1995). In conclusione, il ricorso merita di essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona, che procederà a nuovo esame del merito tenendo conto dei rilievi svolti in precedenza.
Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003