Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME01-85 7 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto previdenza sociale;
SEZIONE LAVORO navono spravi contributivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTODott. Giuseppe Presidente R.G.N. 7771/99 Cron. 4604 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA Rep. Rel. Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Federico ROSELLI ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A.G. SERVIZI AUTOMOBILISTICI GIARRE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIO ROBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, '2001 Central dell'Istituto, 4080 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 842/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/03/99 R.G.N. 2468/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con distinti ricorsi, poi riuniti, al Pretore di Catania, la s.r.l. SAG - Servizi automobilistici Giarre proponeva opposizione а precetti notificati ad istanza dell'Inps per contribuzione previdenziale, chiedendo la compensazione del debito col credito ad essa rimborsi dovuti per sgravispettante per contributivi in base alla legge 20 maggio 1993 n. 151; che, costituitosi il convenuto, la domanda veniva rigettata dal Pretore e la decisione era confermata dal Tribunale, il quale osservava come l'art. 1, comma 3, d.l. 22 marzo 1993 n. 71 conv. о с й е л К in 1. n. 151 del 1993 cit. avesse concesso bensì il rimborso ma avesse escluso la compensazione con la contribuzione previdenziale e come la Corte costituzionale con sent. 13 luglio 1995 n. 320 avesse escluso il contrasto di tale disposizione con l'art. 3 Cost.; che contro tale sentenza, del 23 marzo 1999 la s.r.l. SAG propone ricorso per cassazione mentre l'Inps resiste con controricorso.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente chiede sollevarsi ancora la questione di 3 legittimità costituzionale, per contrasto col principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 1 d.
1. cit., prendendo bensì atto della citata sentenza di rigetto n. 320 del 1995, ma ritenendola "aberrante е sostanzialmente immotivata" nonché risolventesi in un "rifiuto di giustizia costituzionale"; detta sentenza sembra inoltre alla ricorrente "oltraggiosa e diseducante per chi, attenendosi alla norma al tempo vigente, preferì sopportare gli oneri del ricorso al mercato creditizio rispetto a chi invece scelse la morosità e l'alea dei processi"; l'illegittimità che, come s'è detto, questione venne costituzionale della norma in esclusa dal Giudice delle leggi con la sent. n. 320 il d.l. n. 71 deldel 1995, la quale osservò come 1993 avesse regolato gli effetti di una precedente sentenza d'accoglimento (n. 261 del 1991) e come i rimborsi dovuti in base а tale pronuncia, e concernenti sgravi contributivi intesi ad incentivare produzione e occupazione, fossero stati ragionevolmente rateizzati, con esclusione della compensazione, tenendo conto, per un verso, dell'esigenza di ristabilire un certo equilibrio fra le imprese, e, per, altro verso, della mutata 4 logica di erogazione delle nuove provvidenze, non allora>> essendo più possibile ora per incentivare produzione e occupazione e considerando altresì le difficoltà di reperimento della provvista finanziaria;
che tale sentenza n. 320 del 1995 viene ora criticata dalla ricorrente con le surriportate espressioni di scontento ma senza addurre nuovi motivi intesi a fondare un dubbio di violazione dell'art. 3 Cost.; che la ricorrente non indica neppure in che cosa consisterebbe la asserita disparità di trattamento fra imprese che versarono i contributi previdenziali ricorrendo al mercato creditizio e imprese che preferirono affrontare una controversia giudiziale;
che la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione impedisce di accogliere l'unico motivo di ricorso;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in 01lire 10.000(5,16€) oltre (2065,83 € a lire quattromilioni per 5 onorario. Così deciso in Roma il 24 ottob4re 2001. il Presidente: Il Cons. Astensgre: Rico Pulli IL CANCELLIERE 3 0 Depositata in Cancelleria I 3 A 1 S 5 D . S , T Oggi, 29 T2.2007 . A O R T N L , A L ' A L 3 O S L 7 IL CANCELLIEREсоусещане B E - E I P 8 D S - D I I 1 S A N 1 T N G S E O E S O G P A I G D A M I E E O L , A T O D T R A I T E L R S T I L I E N D G E E D O S R E