Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3250
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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L'ipotesi di sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione lavorativa, tale da giustificare il licenziamento del lavoratore ai sensi dell'art. 3 legge n. 604 del 1966, non è ravvisabile, ove l'impedimento fisico del prestatore determini solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni precedentemente espletate, superabile mediante l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro, compatibili con l'organizzazione aziendale, cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell'art. 2087 cod. civ.. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva annullato il licenziamento di una lavoratrice impiegata come cameriera ai piani presso una struttura alberghiera, la quale era affetta da ernia lombosacrale ma era ancora in condizione di disimpegnare i compiti inerenti la qualifica, pur con rendimento minore rispetto ai livelli di produzione stabiliti dall'azienda).

Lo scarso rendimento rilevante ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sussiste soltanto allorché esso cagioni la perdita totale dell'interesse del datore di lavoro alla prestazione, da valutare mediante indagine condotta alla stregua di tutte le circostanze della fattispecie concreta compreso fra queste il comportamento del datore di lavoro, per accertare se il medesimo, obbligato non solo al pagamento della retribuzione ma anche a predisporre i mezzi per l'esplicazione dell'attività lavorativa, si sia o meno attivato per prevenire o rimuovere situazioni ostative allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Commentari3

  • 1Il licenziamento per scarso rendimento
    Prof. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 4 maggio 2023

  • 2Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

    Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento può essere intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”: si tratta del c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento. La riforma del 2012 ha ricondotto all'area del …

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  • 3Il licenziamento per scarso rendimento: rassegna giurisprudenziale
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2013

    Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali Argomento di particolare interesse (anche e soprattutto a livello giurisprudenziale), in materia di licenziamento individuale, è quello concernente il c.d. licenziamento per scarso rendimento. Per scarso rendimento si intende una violazione del dovere di diligenza del lavoratore che può configurare un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Perché ciò accada, però, il datore di lavoro deve provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che la causa di esso derivi da negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nella sua …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3250
Data del deposito : 5 marzo 2003

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