Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 2
L'ipotesi di sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione lavorativa, tale da giustificare il licenziamento del lavoratore ai sensi dell'art. 3 legge n. 604 del 1966, non è ravvisabile, ove l'impedimento fisico del prestatore determini solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni precedentemente espletate, superabile mediante l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro, compatibili con l'organizzazione aziendale, cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell'art. 2087 cod. civ.. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva annullato il licenziamento di una lavoratrice impiegata come cameriera ai piani presso una struttura alberghiera, la quale era affetta da ernia lombosacrale ma era ancora in condizione di disimpegnare i compiti inerenti la qualifica, pur con rendimento minore rispetto ai livelli di produzione stabiliti dall'azienda).
Lo scarso rendimento rilevante ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sussiste soltanto allorché esso cagioni la perdita totale dell'interesse del datore di lavoro alla prestazione, da valutare mediante indagine condotta alla stregua di tutte le circostanze della fattispecie concreta compreso fra queste il comportamento del datore di lavoro, per accertare se il medesimo, obbligato non solo al pagamento della retribuzione ma anche a predisporre i mezzi per l'esplicazione dell'attività lavorativa, si sia o meno attivato per prevenire o rimuovere situazioni ostative allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Commentari • 3
- 1. Il licenziamento per scarso rendimentoProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 4 maggio 2023
- 2. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento può essere intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”: si tratta del c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento. La riforma del 2012 ha ricondotto all'area del …
Leggi di più… - 3. Il licenziamento per scarso rendimento: rassegna giurisprudenzialeRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2013
Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali Argomento di particolare interesse (anche e soprattutto a livello giurisprudenziale), in materia di licenziamento individuale, è quello concernente il c.d. licenziamento per scarso rendimento. Per scarso rendimento si intende una violazione del dovere di diligenza del lavoratore che può configurare un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Perché ciò accada, però, il datore di lavoro deve provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che la causa di esso derivi da negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nella sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HOTEL RAFFAELLO S.p.A., in persona del consigliere delegato Valeria Grezzi, elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci, n. 14, presso l'avv. Salvatore Hernandez, che, unitamente agli avv. Isabella Beccaria e Filippo Capurro, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
VO IN, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier, n. 33, presso l'avv. Marco Annecchino, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5721 in data 10 maggio 2000 (R.G. 1078/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 18.12.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. A. Pileggi per delega dell'avv. Hernandez;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Tribunale di Milano ha rigettato l'appello della S.p.A. Hotel Raffaello, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede di annullamento del licenziamento intimato a IN Casalnuovo, con ordine di rintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno.
Il giudice dell'impugnazione ha ritenuto il recesso privo di valida giustificazione perché la lavoratrice, impiegata con mansioni di cameriera ai piani presso la struttura alberghiera ed affetta da ernia lombosacrale, era in condizione di continuare a disimpegnare i compiti inerenti alla qualifica, sia pure con un rendimento minore rispetto ai livelli di produzione stabiliti dall'azienda, circostanza, questa, che certamente non integrava l'impossibilità della prestazione lavorativa che giustifica il recesso. La cassazione della sentenza è domandata dalla società con ricorso per due motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'alt. 378 epe, al quale resiste con controricorso la lavoratrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II primo motivo denuncia violazione di norme di diritto (art. 3 1. 604/1966, in relazione agli art. 23 e 41, comma 1, Cost., 1453, 1455, 1463, 1464 e 1363 c.c.), per avere il Tribunale affermato che l'imprenditore ha l'obbligo di modificare la sua organizzazione, persino creando nuovi profili professionali, onde consentire ad un dipendente, fisicamente inidoneo alle mansioni proprie della qualifica, di continuare a prestare servizio, così imponendogli una prestazione con finalità assistenziali prevista dalla legge esclusivamente in relazione agli aventi diritto al collocamento obbligatorio e negando l'operatività dei principi propri dei contratti sinallagmatici. Richiama in particolare, a sostegno della tesi, alcuni orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte. Il secondo motivo denuncia il vizio di insufficiente motivazione in relazione all'affermazione del Tribunale, secondo cui, non di impossibilità di esecuzione del contratto si sarebbe trattato, ma soltanto di riduzione del rendimento della lavoratrice, restando non esplicitate le ragioni per cui le ridotte attitudini non si sarebbero tradotte in fattispecie di impossibilità in relazione all'oggetto del contratto.
La Corte, esaminati unitariamente i due motivi per la connessione tra le argomentazioni, li giudica infondati.
Diversamente da quanto assume la ricorrente, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte non confortano le tesi sostenute.
La fattispecie, invero, non partecipa della natura di quelle esaminati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte 7 agosto 1998, n. 7755, nonché da Cass. 5 agosto 2000, n. 10339, poiché il giudice del merito ha escluso in fatto, con accertamento non specificamente censurato, che la lavoratrice fosse divenuta inidonea alle mansioni proprie della qualifica di cameriera ai piani, sicché non possono venire in considerazione i contenuti ed i limiti dell'obbligo del datore di lavoro di reperire una diversa collocazione del dipendente compatibile con gli assetti organizzativi dell'impresa.
Il Tribunale ha escluso che ricorresse l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione lavorativa, tale da giustificare il licenziamento del lavoratore ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, atteso che l'impedimento fisico della lavoratrice aveva determinato solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni precedentemente espletate in relazione al rendimento minimo del riassetto di in un certo numero di stanze dell'albergo. La lavoratrice, infatti, lavorava in coppia con altra cameriera limitandosi alla pulizia dei bagni, e in questo modo, secondo le allegazioni dell'impresa, il risultato produttivo restava al di sotto del minimo, con notevole aggravio dei costi. La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di precisare che la mera difficoltà nell'espletamento delle mansioni inerenti alla qualifica a causa di impedimenti fisici, che sia superabile mediante l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro, compatibili con l'organizzazione aziendale, cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell'art. 2087 c.c., non concreta giustificato motivo di recesso (Cass. 22 luglio 1993, n. 8152). La decisione del Tribunale è conforme a tale principio di diritto, atteso che le regole sul riparto dell'onere della prova (art. 5 1. n. 604 del 1966) obbligavano il datore di lavoro a dimostrare che, nel caso concreto, non di mera difficoltà si trattava ma di impossibilità assoluta o parziale (1463 e 1464 c.c.). D'altra parte, la ricorrente finisce per contestare direttamente - e perciò in modo non ammissibile in sede di sindacato di legittimità - la valutazione del Tribunale secondo cui a fondamento de recesso era stata posta una situazione di rendimento lavorativo inferiore al minimo, minimo che lo stesso imprenditore aveva determinato. Orbene, in tema di rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale, o d'uso, la giurisprudenza della Corte enuncia il principio secondo cui non integra ex se l'inesatto adempimento che, a norma dell'art. 1218 c.c., si presume, fino a prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nonostante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato a un facere e non ad un risultato, e l'inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o comunque a fattori non dipendenti dal lavoratore. Conseguentemente, in relazione al cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi dell'alt. 3 l. n. 604 del 1966, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti. (Cass. 10 novembre 2000, n. 14605; 19 agosto 2000, n. 11001; 24 maggio 1999, n. 5048; 23 febbraio 1996, n. 1421). Appare evidente come principi non meno rigorosi debbano presiedere alla valutazione dello scarso rendimento, qualora si intenda attribuire ad esso rilevanza ai fini di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Siffatta rilevanza, infatti, può essere riconosciuta solo ove cagioni la perdita totale dell'interesse del datore di lavoro alla prestazione, all'esito di un'indagine condotta alla stregua di tutte le circostanze della fattispecie concreta, compreso fra queste il comportamento del datore di lavoro, per accertare se il medesimo, obbligato non solo al pagamento della retribuzione ma anche a predisporre i mezzi per l'esplicazione dell'attività lavorativa, si sia o meno attivato per prevenire o rimuovere situazioni ostative allo svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 10 ottobre 1985, n. 4937). E nella specie il Tribunale ha accertato che lo scarso rendimento si poneva in nesso di derivazione causale con i moduli organizzativi ed i minimi produttivi stabiliti dal datore lavoro ai fini del disimpegno della mansioni proprie del personale con qualifica di cameriera ai piani.
Queste considerazioni assorbono tutte gli altri profili di censura dei motivi di ricorso.
Le spese e gli onorari del giudizio di cassazione, nella misura di cui in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in euro 12,10 e in euro 2000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003