CASS
Sentenza 8 settembre 2023
Sentenza 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2023, n. 37024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37024 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato TORQUATO TASSO, nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento, anche in replica alla requisitoria della Procura generale. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza emessa il 20 ottobre 2022, confermava la sentenza del Tribunale nisseno, che aveva accertato la responsabilità penale di LU EL in ordine al delitto di fulto in abitazione e abusivo utilizzo del bancomat di Leonardo Savoia, ipovedente. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di LU EL consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37024 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 28/06/2023 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 624-bis cod. pen. La sentenza impugnata erroneamente avrebbe ritenuto il delitto di furto in abitazione, non prendendo atto della incompatibilità fra la contestazione di tale delitto, che presuppone la finalità furtiva dell'ingresso nell'abitazione, e quella della ritenuta aggravante di aver abusato delle relazioni domestiche e di ospitalità, dovendo escludersi il furto in abitazione nei casi in cui l'impossessamento avvenga in ragione della mera occasionalità. Da ciò conseguirebbe la derubricazione nel delitto di furto e la conseguente improcedibilità sopravvenuta per rimessione della querela. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe esaminato la differente versione resa dalla persona offesa in sede dibattimentale e in sede di remissione di querela, quanto alla circostanza che il bancomat fosse stato (o meno) rubato, cosicché viziata risulterebbe la valutazione di attendibilità della persona offesa. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 6. La difesa ha replicato con le proprie conclusioni a quelle della Procura generale, rappresentando di aver rispettato il principio di autosufficienza quanto alla remissione di querela, nonché insistendo nel primo motivo di ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo lo stesso è precluso perché pone una questione in diritto mai posta con l'atto di appello - come emerge dalla non contestata 2 ricostruzione dei motivi di impugnazione contenuti nella sentenza impugnata e dallo stesso atto di appello - dalla quale per altro in fatto sarebbe potuto derivare la necessità di una indagine introspettiva sulle intenzioni dell'imputato, che certamente non può spettare a questa Corte e che l'omessa previa proposizione della censura ha impedito ai Giudici del mento. Il motivo è quindi precluso, per quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, deve ritenersi sistematicamente non consentita per le violazioni di legge, alle quali espressamente l'art. 606, comma 3, c.p.p. fa riferimento, la proponibilità del motivo di censura per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, come pure per i possibili vizi della motivazione, con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo al punto della decisione oggetto di appello (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurinnis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 3. Il secondo motivo non è consentito in quanto generico e versato in fatto, oltre che reiterativo. A ben vedere la Corte di appello ha valutato con approfondito esame l'attendibilità della persona offesa, anche affrontando l'asserita discrasia fra la dichiarazione e l'atto di rimessione di querela: il ricorrente non si confronta con una pluralità di riscontri, pure esaminati dalla Corte territoriale, quali le immagini del sistema di sorveglianza degli istituti di credito, ove l'imputato prelevava il denaro, nonché la circostanza che l'ultimo prelievo avvenne proprio mentre la persona offesa si era recata a denunciare il furto e quindi, certamente, a differenza di quanto sostenuto dall'imputato, non aveva dato mandato allo stesso né lo aveva accompagnato a prelevare presso lo sportello automatico. Ne consegue il buon governo dei principi in tema di valutazione della dichiarazione della persona offesa, anche costituitasi parte civile, in relazione al cui narrato sono stati rinvenuti riscontri: difatti le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento 3 Il Consi li e estensore rf Presi nte dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto„ che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato TORQUATO TASSO, nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento, anche in replica alla requisitoria della Procura generale. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza emessa il 20 ottobre 2022, confermava la sentenza del Tribunale nisseno, che aveva accertato la responsabilità penale di LU EL in ordine al delitto di fulto in abitazione e abusivo utilizzo del bancomat di Leonardo Savoia, ipovedente. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di LU EL consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37024 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 28/06/2023 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 624-bis cod. pen. La sentenza impugnata erroneamente avrebbe ritenuto il delitto di furto in abitazione, non prendendo atto della incompatibilità fra la contestazione di tale delitto, che presuppone la finalità furtiva dell'ingresso nell'abitazione, e quella della ritenuta aggravante di aver abusato delle relazioni domestiche e di ospitalità, dovendo escludersi il furto in abitazione nei casi in cui l'impossessamento avvenga in ragione della mera occasionalità. Da ciò conseguirebbe la derubricazione nel delitto di furto e la conseguente improcedibilità sopravvenuta per rimessione della querela. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe esaminato la differente versione resa dalla persona offesa in sede dibattimentale e in sede di remissione di querela, quanto alla circostanza che il bancomat fosse stato (o meno) rubato, cosicché viziata risulterebbe la valutazione di attendibilità della persona offesa. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 6. La difesa ha replicato con le proprie conclusioni a quelle della Procura generale, rappresentando di aver rispettato il principio di autosufficienza quanto alla remissione di querela, nonché insistendo nel primo motivo di ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo lo stesso è precluso perché pone una questione in diritto mai posta con l'atto di appello - come emerge dalla non contestata 2 ricostruzione dei motivi di impugnazione contenuti nella sentenza impugnata e dallo stesso atto di appello - dalla quale per altro in fatto sarebbe potuto derivare la necessità di una indagine introspettiva sulle intenzioni dell'imputato, che certamente non può spettare a questa Corte e che l'omessa previa proposizione della censura ha impedito ai Giudici del mento. Il motivo è quindi precluso, per quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, deve ritenersi sistematicamente non consentita per le violazioni di legge, alle quali espressamente l'art. 606, comma 3, c.p.p. fa riferimento, la proponibilità del motivo di censura per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, come pure per i possibili vizi della motivazione, con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo al punto della decisione oggetto di appello (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurinnis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 3. Il secondo motivo non è consentito in quanto generico e versato in fatto, oltre che reiterativo. A ben vedere la Corte di appello ha valutato con approfondito esame l'attendibilità della persona offesa, anche affrontando l'asserita discrasia fra la dichiarazione e l'atto di rimessione di querela: il ricorrente non si confronta con una pluralità di riscontri, pure esaminati dalla Corte territoriale, quali le immagini del sistema di sorveglianza degli istituti di credito, ove l'imputato prelevava il denaro, nonché la circostanza che l'ultimo prelievo avvenne proprio mentre la persona offesa si era recata a denunciare il furto e quindi, certamente, a differenza di quanto sostenuto dall'imputato, non aveva dato mandato allo stesso né lo aveva accompagnato a prelevare presso lo sportello automatico. Ne consegue il buon governo dei principi in tema di valutazione della dichiarazione della persona offesa, anche costituitasi parte civile, in relazione al cui narrato sono stati rinvenuti riscontri: difatti le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento 3 Il Consi li e estensore rf Presi nte dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto„ che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28/06/2023