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Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 16065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16065 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI GI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 18/10/2022 del GIP del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG, Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso la difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16065 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, con provvedimento de plano, la richiesta di fungibilità avanzata nell'interesse di IU GI del periodo di custodia cautelare e arresti domiciliari subito tra il 22 febbraio 2000 e il 14 febbraio 2001, con la pena di quattro anni di reclusione allo stesso applicata per reati commessi tra il 10 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020. 2. Ricorre IU GI, a mezzo del difensore avv. Nadia Saccoccio, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sostenendo l'errata interpretazione, e in subordine l'illegittimità costituzionale, dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in quanto il limite alla fungibilità della detenzione sofferta senza titolo dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da espiare, deve confrontarsi con la prevedibilità della formazione del «credito penale». Nel caso di specie, inoltre, i fatti la cui pena deve essere determinata sono successivi di molti anni rispetto alla detenzione, sicché è impensabile che il condannato abbia pianificato la precostituzione del «credito». Del resto, ad avviso del ricorrente, nella interpretazione dell'art. 657 cod. proc. pen. deve tenersi conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che riguarda l'art. 671 cod. proc. pen., che consente una riduzione del trattamento sanzionatorio per fatti commessi a distanza di tempo, a garanzia della parità di trattamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La norma oggetto di scrutinio detta una regola precisa alla quale corrisponde il divieto di fungibilità di un periodo di detenzione precedentemente sofferta senza titolo in relazione a un reato successivamente commesso, essendo irrilevante che non vi sia stata da parte del condannato previsione o preordinazione. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non è fungibile con la pena da eseguire per un reato, il periodo trascorso in custodia cautelare subita sine titulo per altri delitti commessi in precedenza, a nulla rilevando né 2 l'eventuale antecedente ideazione del reato medesimo, né la posteriorità, rispetto ad esso, della sentenza di assoluzione dai fatti per cui la custodia cautelare sia stata sofferta» (Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv. 234444). In motivazione, la Corte ha escluso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul tema (Corte costituzionale n. 13 del 1979), che una siffatta ricostruzione del sistema possa considerarsi in conflitto con gli artt. 3 e 13 Cost. 3. Più in particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2014, ha chiarito che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità"; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa. Non sussiste, pertanto, la violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché il rimettente qualifica come presunzione assoluta quella che, in realtà, è una delle ragioni giustificatrici della limitazione denunciata;
il che esclude che possa essere accolta anche la richiesta, formulata in via subordinata, di trasformare l'ipotetica presunzione assoluta in relativa». 3.1. Le sopra richiamate argomentazioni rendono palese l'infondatezza del ricorso e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, peraltro genericamente prospettata con riguardo all'art. 3 Cost. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 3 di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG, Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso la difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16065 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, con provvedimento de plano, la richiesta di fungibilità avanzata nell'interesse di IU GI del periodo di custodia cautelare e arresti domiciliari subito tra il 22 febbraio 2000 e il 14 febbraio 2001, con la pena di quattro anni di reclusione allo stesso applicata per reati commessi tra il 10 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020. 2. Ricorre IU GI, a mezzo del difensore avv. Nadia Saccoccio, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sostenendo l'errata interpretazione, e in subordine l'illegittimità costituzionale, dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in quanto il limite alla fungibilità della detenzione sofferta senza titolo dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da espiare, deve confrontarsi con la prevedibilità della formazione del «credito penale». Nel caso di specie, inoltre, i fatti la cui pena deve essere determinata sono successivi di molti anni rispetto alla detenzione, sicché è impensabile che il condannato abbia pianificato la precostituzione del «credito». Del resto, ad avviso del ricorrente, nella interpretazione dell'art. 657 cod. proc. pen. deve tenersi conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che riguarda l'art. 671 cod. proc. pen., che consente una riduzione del trattamento sanzionatorio per fatti commessi a distanza di tempo, a garanzia della parità di trattamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La norma oggetto di scrutinio detta una regola precisa alla quale corrisponde il divieto di fungibilità di un periodo di detenzione precedentemente sofferta senza titolo in relazione a un reato successivamente commesso, essendo irrilevante che non vi sia stata da parte del condannato previsione o preordinazione. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non è fungibile con la pena da eseguire per un reato, il periodo trascorso in custodia cautelare subita sine titulo per altri delitti commessi in precedenza, a nulla rilevando né 2 l'eventuale antecedente ideazione del reato medesimo, né la posteriorità, rispetto ad esso, della sentenza di assoluzione dai fatti per cui la custodia cautelare sia stata sofferta» (Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv. 234444). In motivazione, la Corte ha escluso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul tema (Corte costituzionale n. 13 del 1979), che una siffatta ricostruzione del sistema possa considerarsi in conflitto con gli artt. 3 e 13 Cost. 3. Più in particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2014, ha chiarito che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità"; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa. Non sussiste, pertanto, la violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché il rimettente qualifica come presunzione assoluta quella che, in realtà, è una delle ragioni giustificatrici della limitazione denunciata;
il che esclude che possa essere accolta anche la richiesta, formulata in via subordinata, di trasformare l'ipotetica presunzione assoluta in relativa». 3.1. Le sopra richiamate argomentazioni rendono palese l'infondatezza del ricorso e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, peraltro genericamente prospettata con riguardo all'art. 3 Cost. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 3 di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023.