Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
03 0 3 2 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 16213/2000 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 6877 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 19 novembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA 3 / sul ricorso proposto da: 8 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI - A.N.F.E. -, Comitato Provinciale di Trapani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mattozzi giusta procura in calce al ricorso e domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;
*
- ricorrente -
4632
contro
MO ES, [non costituita]; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Marsala-Sezione Lavoro n. 220/2000 del 2) maggio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 46/1998), notificata in data 18 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ماع SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Marsala RA MO conveniva in giudizio l'A.N.F.E. esponendo di avere lavorato alle dipendenze della cennata associazione dal 15 novembre 1991 al 31 dicembre 1995 con mansioni di docente - in relazione alle quali avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata al "5° livello" previsto dal "c.c.n.l. per gli addetti alla formazione professionale" e di avere percepito una retribuzione inferiore a quella- prevista da tale c.c.n.l. e di non avere avuto corrisposto la retribuzione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1995 e il t.f.r.. La 2 ricorrente chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento delle somme riferite alle cennate causali. Si costituiva in giudizio l'A.N.F.E. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro assunto l'interrogatorio formale della ricorrente ed espletata consulenza tecnica “contabile” accoglieva il "capo" della domanda concernente le differenze retributive e rigettava gli altri “capi" della domanda e -su appello principale dell'A.N.F.E. e appello incidentale della MO il - Tribunale di Marsala (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in parziale riforma della sentenza pretorile, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sino al 21 dicembre 1995>> e condannava l'A.N.F.E. al pagamento delle retribuzioni dal 1° ottobre 1995 al 21 dicembre 1995 e del t.f.r. per l'anno 1993, confermando nel resto l'impugnata sentenza>>. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) con riguardo agli emolumenti richiesti per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, va rilevato che al momento dell'intesa raggiunta il 27 settembre 1995 (cfr. relativo verbale), preso atto che 4 degli 11 corsi assegnati all'A.N.F.E. per l'anno 1995/96 erano stati trasferiti all'E.F.A.L. e che una quota proporzionale di dipendenti doveva passare al nuovo ente, si conveniva 3 che il personale nominativamente indicato, tra cui la MO, doveva passare all'E.F.A.L. con lettera di passaggio immediato e diretto sottoscritta dai due enti e dal lavoratore (lettera firmata dalle parti il 22 dicembre 1995, per cui fino a tale data era perdurato il rapporto di lavoro tra l'A.N.F.E. e la lavoratrice e la mancata utilizzazione delle energie lavorative della stessa non esimeva il datore di lavoro dall'obbligo di pagamento della retribuzione)>>; b) in merito alla previsione convenuta nella cennata lettera che il pagamento del periodo compreso tra il 1° ottobre 1995 ed il 20 dicembre 1995 fosse subordinato al pagamento del finanziamento da parte dell'Assessorato del lavoro che l'A.N.F.E. si obbligava a richiedere nei modi e termini di legge... va osservato che mediante tale pattuizione la lavoratrice ha rinunciato alla pretesa retributiva diretta nei confronti dell'A.N.F.E., سے subordinando il diritto al compenso per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 20 dicembre 1995 all'erogazione del finanziamento da parte della Regione: in buona sostanza, tra le parti è intervenuta una pattuizione di natura transattiva tuttavia, entro il termine di sei mesi previsto +4 dall'art. 2113 cod. civ., la lavoratrice ha impugnato detta transazione, chiedendo, con il ricorso in primo grado depositato il 10 aprile 1996, il pagamento delle tre mensilità in esame: per cui tale pattuizione non esplica, alcun effetto, sicché permane l'obbligo dell'A.N.F.E. di pagare la retribuzione dovuta alla lavoratrice sino al 21 dicembre 1995>>. 4 Per la cassazione di tale sentenza l'A.N.F.E. propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'intimata non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'A.N.F.E. denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2113 cod. civ., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce l'A.N.F.E.: che, sebbene ufficialmente la MO fosse passata all'E.F.A.L. con decorrenza 22 dicembre 1995, di fatto dal 1° ottobre precedente non aveva prestato alcuna attività per l'A.N.F.E., e aveva cominciato anche a svolgere prestazioni in favore dell'E.F.A.L.; in data 14 ottobre 1995 l'A.N.F.E. comunicava all'U.L.P.M.O. di Trapani che il personale indicato nel verbale di intesa del 27 settembre 1995 non prestava più servizio presso l'Associazione, nonostante inviti verbali e con telegramma, e tanto ribadiva allo stesso Ufficio con nota del 18 ottobre successivo;
la MO, peraltro, aveva accettato e sottoscritto il prospetto contabile delle competenze di fine rapporto per il periodo di lavoro fino al 30 settembre 1995; tanto trovava smentita solo nella circostanza di prestata attività lavorativa nel periodo successivo, affermata dalla stessa ricorrente in corso di libero interrogatorio, ma mai provata;
nessuna transazione era intervenuta fra le parti, essendo stata la clausola inserita proprio per l'assenza arbitraria dal lavoro nella 5 eventualità che fosse pervenuta all'Associazione il relativo finanziamento da parte della Regione Sicilia, e sottoscritta dalla lavoratrice, con la piena consapevolezza di nulla poter pretendere, stante l'omessa prestazione lavorativa;
d'altronde la dipendente mai aveva formalmente impugnato detta clausola, ritenuta transazione, ma in realtà legittima riserva di pagamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 2113 cod. civ.; lo stesso appello principale era stato fondato su un preteso finanziamento all'A.N.F.E. dei corsi di formazione professionale trasferiti all'E.F.A.L.. Il ricorso è infondato. L'intero percorso argomentativo del motivo di impugnazione, premessa la cessazione della prestazione lavorativa al 29 settembre 1995 a seguito della stipula del verbale di intesa sottoscritto in data 27.09.1995>>, come da comunicazione dell'A.N.F.E. all'U.P.L.M.O. di Trapani in data 14 ottobre 1995, ribadita allo stesso Ufficio con nota del 18 ottobre 1995, si fonda sostanzialmente sulla insussistenza dell'obbligo retributivo per il periodo successivo alla detta cessazione. L'accordo, intervenuto tra ricorrente, A.N.F.E. e E.N.F.A.L., ed introdotto a prova della opposta cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe stato perfezionato in data 27 settembre 1995, come da verbale sopra indicato;
in esso si sarebbe specificato che, per effetto dell'attribuzione di quattro corsi professionali, già dell'A.N.F.E., 6 all'E.F.A.L., la lavoratrice (insieme ad altri lavoratori) sarebbe passata a detto ultimo Ente con decorrenza 22 dicembre 1995, previa sottoscrizione di lettera di passaggio immediato e diretto in pari data, e che le retribuzioni relative ai tre mesi da ottobre a dicembre 1995 sarebbero state erogate dall'A.N.F.E. solo al seguito delle relative sovvenzioni da parte della Regione, queste ultime da richiedere da parte dell'Associazione, e in effetti anche richieste. Orbene, a parte la stranezza e la contraddizione di una concordata cessazione di rapporto, anticipata di circa tre mesi dal "passaggio immediato e diretto" del lavoratore da un ente all'altro e alla stessa previsione della decorrenza del passaggio dal 22 dicembre 1995, non v'è chi non veda che la decisione della causa è tutta ricompresa nella interpretazione del citato accordo del 27 settembre 1995 e della lettera 22 dicembre 1995, sulla cui formulazione assunta dal giudice del riesame si appuntano le censure in esame. Tuttavia, oltre i riferimenti e le riportate interpretazioni delle parti e dei giudici di merito, non è dato rilevare dal ricorso in questa sede il contenuto di tali atti, non alla lettura della Corte, sicché non è dato procedere al pur sollecitato sindacato sulla logicità, razionalità e congruità del ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. L'omissione costituisce chiara violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto che, per 7 orientamento costante della Corte, chi denunci, in sede di legittimità, la mancata (a cui è da aggiungere "l'erronea”) valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento al fine di con- sentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse: controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative>> (solo fra le ultime, Cass. 14 marzo 2001, n. 3692, Cass. 13 luglio 2001, n. 9554, Cass. 1° agosto 2001, n. 10484). Il ricorso, pertanto, va rigettato;
non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione perchè la intimata non si è costituita.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, e dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 19 novembre 2002. drugich all Il Presidente Il Consigliere estensore 2. Плести и толка IL CANCELLIERE Cancelleria Depositato in 8 oggi, CANCELLERE