Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
Il verbale di ispezione è atto istruttorio privo di autonomia nell'ambito dell'attività accertativa delle imposte sui redditi, la quale si concreta nell'accertamento, che è l'atto definitivo della procedura, e come tale è impugnabile. Tale accertamento, espressione di un'attività amministrativa non retta dal principio della tipicità degli atti istruttori, a norma dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può fra l'altro discendere, oltre che dal verbale di ispezione, da dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio finanziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2003, n. 15723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15723 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. RAIMONDI Cristina Guido - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA GRUPPO ACQUISTO CENTRO ITALIA SRL in persona del liquidatore unico CC AR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato COVA M. ALESSANDRA, difeso dall'avvocato MALFATTO BARTOLOMEO, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- controricorrente -
avverso la sent. n. 371/1997 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 3 febbraio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2003 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MALFATTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 3 febbraio 1998, ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo effettuato dall'Ufficio II.DD. di Rieti nei confronti della Coop Gruppo Acquisto Centro Italia à sensi del 1^ comma, lett. d), dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante correzione di singole poste di bilancio con utilizzo di parametri induttivi, da cui potevano dedursi, secondo la Commissione Regionale, ricavi non contabilizzati, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, atte a rendere inattendibili le scritture contabili. La Società Coop Gruppo Acquisto Centro Italia chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi.
L'Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 52, 2^ comma, della legge n. 413 del 1991 per essere stato l'appello proposto dall'Ufficio territoriale non debitamente autorizzato da parte della Direzione regionale delle Entrate, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il secondo comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale gli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e gli Uffici del territorio del Ministero delle Finanze debbono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale da parte del responsabile del servizio del contenzioso della Competente Direzione Generale delle Entrate e dal responsabile del servizio contenzioso della Direzione compartimentale del territorio, è stato infatti interpretato da questa Corte (Cass. 7023/2001) nel senso che l'autorizzazione "de qua" deve intervenire anteriormente alla notificazione del gravame alla controparte, restando del tutto irrilevante la data della materiale redazione del gravame da parte dell'organo che intenda impugnare la sentenza di primo grado. Nella fattispecie, tali condizioni sono state rispettate, essendo stato il gravame redatto in data 16 aprile 1997, autorizzato il 23 aprile successivo, in data anteriore alla notifica dello stesso, avvenuta il 28 aprile 1997, come questa Corte ha verificato nell'esame del denunciato "error in procedendo".
Alla accertata ritualità dell'autorizzazione all'appello da parte dell'organo competente, consegue il rigetto del primo motivo di ricorso.
Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione alla mancata redazione del processo verbale di ispezione di cui all'art. 33 dello stesso D.P.R. Infatti le inadempienze e le irregolarità da cui la Commissione regionale ha dedotto la legittimità dell'accertamento induttivo dovevano discendere dal verbale di ispezione, in forza del quale doveva essere motivato anche l'accertamento.
Col terzo motivo, che va esaminato congiuntamente al secondo, perché illustrato con argomentazioni analoghe, la ricorrente si duole della violazione dell'art. 39, 1^ comma, lett. d), e 2^ comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, perché, in assenza di correzioni di singole poste di bilancio, di molteplici omissioni e di false o inesatte indicazioni, sono state disattese le risultanze di bilancio in presenza di una sola presunzione, relativa ad una singola correzione. Le doglianze sono entrambe infondate.
Il verbale d'ispezione è infatti atto istruttorio, privo di autonomia nell'ambito dell'attività accertativa, la quale si concreta nell'accertamento, che è l'atto definitivo della procedura azionata, come tale impugnabile. Tale accertamento, che nasce da una attività amministrativa, non retta dal principio della tipicità degli atti istruttori (Cass. 7964/99), può discendere à sensi del secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltreché dal verbale di ispezione, da dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio, o quale può acquisirli, come nella specie, a mezzo di questionario per poi motivare, in presenza di un bilancio o di scritture contabili esistenti, le ragioni per cui gli elementi acquisiti vengono posti a base della ripresa fiscale. Quanto all'affermazione della ricorrente circa la insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordati in ordine a ricavi non contabilizzati (avendo l'Ufficio sollevato, nella ripresa fiscale, una sola presunzione in relazione ad uno solo elemento di ricarico), il rilievo, contenuto nel terzo motivo di ricorso, appare generico, poiché non viene precisato dalla contribuente ne' l'elemento di ricarico considerato, ne' il contenuto della presunzione. Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2003