CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21090 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR EF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NU ER;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB PI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. AO RA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Giovanni Cappelli e Avv. AO RA che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 21090 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/03/2026 2 1. La difesa di EF OP propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 02 dicembre 2024, dal Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640, comma secondo, cod. pen., così giuridicamente riqualificato il fatto di cui all’imputazione. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del conseguente decreto che dispone il giudizio, per violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. La difesa espone che, al momento della notificazione dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, il ricorrente non sarebbe stato posto nelle condizioni di prendere visione del verbale di sommarie informazioni rese da IZ LI, documento che non risultava inserito nel fascicolo cartaceo né era estraibile dai supporti informatici disponibili. Tale circostanza avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, impedendo lo svolgimento di mirate indagini difensive su tale elemento probatorio. L’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata in sede di udienza preliminare e successivamente reiterata dinanzi al Tribunale, sarebbe stata erroneamente respinta sul presupposto della sopravvenuta sanatoria del vizio, ritenuta conseguente alla scelta del rito ordinario e all’escussione dei testimoni indicati dalle parti. Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione non sarebbe idonea a superare la denunciata violazione, permanendo la lesione del diritto dell’imputato di usufruire con pienezza degli strumenti difensivi nella fase dell’udienza preliminare. 3. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, trattabili congiuntamente, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581 cod. proc. pen., nonché erronea e omessa valutazione di prove documentali e dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione. 3.1. In primo luogo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare come la condotta della persona offesa fosse connotata da mancanza di diligenza, circostanza desumibile dalla lettura dell’allegato 6 sub allegato 15 della delibera GR n. 10/4702 Regione Lombardia. In particolare, la persona offesa non avrebbe adempiuto all’impegno contrattuale di effettuare controlli periodici e ispezioni a campione sull’attività della Croce Lodigiana. 3.2. I giudici di appello avrebbero inoltre trascurato di valutare adeguatamente l’inattendibilità certezza della deposizione resa da TR MO, 3 responsabile della struttura complessa di Erogazione Territoriale, la quale avrebbe riconosciuto la natura meramente formale dei controlli effettuati, dimostrando, secondo la difesa, di non avere conoscenza del citato dato documentale. 3.3. La Corte distrettuale, affermando in modo apodittico che il OP rivestiva il ruolo di amministratore di fatto della Croce Lodigiana, avrebbe ignorato il contenuto della deposizione del teste Tansini, il quale avrebbe riferito che l’unica attività svolta dal ricorrente consisteva nel coordinamento dei trasporti e nella gestione dei rapporti con i volontari, mentre la direzione dell’associazione sarebbe stata esercitata dal presidente Cogni. La motivazione risulterebbe, inoltre, contraddittoria, poiché i giudici di appello, dopo aver attribuito al OP la qualifica di amministratore di fatto, avrebbero poi ritenuto tale circostanza priva di rilevanza ai fini della decisione. 3.4. Si deduce altresì che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto attendibile la testimonianza di IZ LI, senza considerare il possibile interesse della stessa a rendere dichiarazioni non veritiere. La teste avrebbe infatti ammesso di essere consapevole che la Croce Lodigiana, mediante la duplicazione di trasporti singoli, percepiva rimborsi di entità superiore rispetto a quelli spettanti;
pertanto, in assenza della prova di un ordine proveniente dal OP, la stessa avrebbe potuto essere chiamata a rispondere delle condotte illecite così realizzate. 3.5. Infine, la motivazione sarebbe affetta da contraddittorietà nella parte in cui, da un lato, attribuisce piena attendibilità alla teste NA RN ai fini della ricostruzione della vicenda con riferimento agli aspetti burocratico-amministrativi e, dall’altro, ne ridimensiona il valore probatorio, affermando che la stessa avrebbe tentato di escludere il OP dalle fasi più rilevanti dei fatti oggetto di giudizio. La Corte di appello, secondo la difesa, non avrebbe chiarito per quale ragione sia stato riconosciuto maggiore valore probatorio alle dichiarazioni della teste IZ LI, che aveva un diretto interesse a dare una rappresentazione della realtà non veritiera, piuttosto che alle dichiarazioni rese da NA RN, la quale ricopriva il ruolo di impiegata incaricata della redazione delle fatture relative ai rimborsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 4 I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’omesso deposito di atti delle indagini preliminari contestualmente alla notificazione dell’avviso previsto dall’art. 415- bis cod. proc. pen. non determina alcuna nullità della richiesta di rinvio a giudizio né del decreto che dispone il giudizio. L’ordinamento, infatti, non ricollega a tale omissione un’autonoma sanzione di invalidità, sicché l’unica conseguenza processuale configurabile è rappresentata dall’inutilizzabilità degli atti non depositati, restando esclusa, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen., qualsiasi incidenza sulla validità degli atti introduttivi della fase processuale. (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, [...], Rv. 273527 – 01; Sez. 2, n.5408 del 20/10/2020, Possente, Rv. 280646 – 01). Alla luce di tale principio di diritto, risulta corretta la valutazione espressa dalla Corte territoriale, la quale ha escluso che la dedotta omissione potesse incidere sulla validità degli atti introduttivi del giudizio. La sentenza impugnata ha, inoltre, puntualmente evidenziato come IZ LI sia stata esaminata nel corso del dibattimento, con conseguente irrilevanza dell’eccepita inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni dalla stessa rese nella fase delle indagini preliminari. L’acquisizione della prova dichiarativa attraverso l’esame diretto della testimone in contraddittorio tra le parti ha, infatti, reso priva di incidenza la questione relativa all’utilizzabilità del già menzionato verbale, posto che il compendio probatorio valorizzato ai fini della decisione si è fondato sulle dichiarazioni rese in dibattimento da IZ LI e legittimamente acquisite al fascicolo processuale (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 2. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 2.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di 5 logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno correttamente indicato e valutato le prove dichiarative e documentali idonee a comprovare la penale responsabilità del ricorrente in ordine alle condotte truffaldine di cui al capo di imputazione (vedi pagg. da 7 ad 12 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.2. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. I presunti errori nella valutazione delle prove lamentati dalla difesa si risolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corte territoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un travisamento dei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte nel dibattimento, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e più dettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel contradditorio delle parti. 2.3. Deve essere, in proposito, ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, [...], Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). 6 Nel caso di specie, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito si connota per coerenza logica, completezza espositiva e corretto inquadramento giuridico dei dati fattuali, e non risulta validamente scalfito dalle censure formulate nel ricorso, le quali si limitano, nella sostanza, a proporre una lettura frammentaria e atomistica degli elementi di prova già oggetto di puntuale e analitico scrutinio da parte della Corte territoriale, nel chiaro intento di attenuarne la portata dimostrativa e di svilire la pregnanza inferenziale delle valutazioni operate. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. EF OP deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NU ER RE IN
udita la relazione svolta dal Consigliere NU ER;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB PI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. AO RA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Giovanni Cappelli e Avv. AO RA che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 21090 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/03/2026 2 1. La difesa di EF OP propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 02 dicembre 2024, dal Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640, comma secondo, cod. pen., così giuridicamente riqualificato il fatto di cui all’imputazione. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del conseguente decreto che dispone il giudizio, per violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. La difesa espone che, al momento della notificazione dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, il ricorrente non sarebbe stato posto nelle condizioni di prendere visione del verbale di sommarie informazioni rese da IZ LI, documento che non risultava inserito nel fascicolo cartaceo né era estraibile dai supporti informatici disponibili. Tale circostanza avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, impedendo lo svolgimento di mirate indagini difensive su tale elemento probatorio. L’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata in sede di udienza preliminare e successivamente reiterata dinanzi al Tribunale, sarebbe stata erroneamente respinta sul presupposto della sopravvenuta sanatoria del vizio, ritenuta conseguente alla scelta del rito ordinario e all’escussione dei testimoni indicati dalle parti. Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione non sarebbe idonea a superare la denunciata violazione, permanendo la lesione del diritto dell’imputato di usufruire con pienezza degli strumenti difensivi nella fase dell’udienza preliminare. 3. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, trattabili congiuntamente, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581 cod. proc. pen., nonché erronea e omessa valutazione di prove documentali e dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione. 3.1. In primo luogo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare come la condotta della persona offesa fosse connotata da mancanza di diligenza, circostanza desumibile dalla lettura dell’allegato 6 sub allegato 15 della delibera GR n. 10/4702 Regione Lombardia. In particolare, la persona offesa non avrebbe adempiuto all’impegno contrattuale di effettuare controlli periodici e ispezioni a campione sull’attività della Croce Lodigiana. 3.2. I giudici di appello avrebbero inoltre trascurato di valutare adeguatamente l’inattendibilità certezza della deposizione resa da TR MO, 3 responsabile della struttura complessa di Erogazione Territoriale, la quale avrebbe riconosciuto la natura meramente formale dei controlli effettuati, dimostrando, secondo la difesa, di non avere conoscenza del citato dato documentale. 3.3. La Corte distrettuale, affermando in modo apodittico che il OP rivestiva il ruolo di amministratore di fatto della Croce Lodigiana, avrebbe ignorato il contenuto della deposizione del teste Tansini, il quale avrebbe riferito che l’unica attività svolta dal ricorrente consisteva nel coordinamento dei trasporti e nella gestione dei rapporti con i volontari, mentre la direzione dell’associazione sarebbe stata esercitata dal presidente Cogni. La motivazione risulterebbe, inoltre, contraddittoria, poiché i giudici di appello, dopo aver attribuito al OP la qualifica di amministratore di fatto, avrebbero poi ritenuto tale circostanza priva di rilevanza ai fini della decisione. 3.4. Si deduce altresì che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto attendibile la testimonianza di IZ LI, senza considerare il possibile interesse della stessa a rendere dichiarazioni non veritiere. La teste avrebbe infatti ammesso di essere consapevole che la Croce Lodigiana, mediante la duplicazione di trasporti singoli, percepiva rimborsi di entità superiore rispetto a quelli spettanti;
pertanto, in assenza della prova di un ordine proveniente dal OP, la stessa avrebbe potuto essere chiamata a rispondere delle condotte illecite così realizzate. 3.5. Infine, la motivazione sarebbe affetta da contraddittorietà nella parte in cui, da un lato, attribuisce piena attendibilità alla teste NA RN ai fini della ricostruzione della vicenda con riferimento agli aspetti burocratico-amministrativi e, dall’altro, ne ridimensiona il valore probatorio, affermando che la stessa avrebbe tentato di escludere il OP dalle fasi più rilevanti dei fatti oggetto di giudizio. La Corte di appello, secondo la difesa, non avrebbe chiarito per quale ragione sia stato riconosciuto maggiore valore probatorio alle dichiarazioni della teste IZ LI, che aveva un diretto interesse a dare una rappresentazione della realtà non veritiera, piuttosto che alle dichiarazioni rese da NA RN, la quale ricopriva il ruolo di impiegata incaricata della redazione delle fatture relative ai rimborsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 4 I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’omesso deposito di atti delle indagini preliminari contestualmente alla notificazione dell’avviso previsto dall’art. 415- bis cod. proc. pen. non determina alcuna nullità della richiesta di rinvio a giudizio né del decreto che dispone il giudizio. L’ordinamento, infatti, non ricollega a tale omissione un’autonoma sanzione di invalidità, sicché l’unica conseguenza processuale configurabile è rappresentata dall’inutilizzabilità degli atti non depositati, restando esclusa, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen., qualsiasi incidenza sulla validità degli atti introduttivi della fase processuale. (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, [...], Rv. 273527 – 01; Sez. 2, n.5408 del 20/10/2020, Possente, Rv. 280646 – 01). Alla luce di tale principio di diritto, risulta corretta la valutazione espressa dalla Corte territoriale, la quale ha escluso che la dedotta omissione potesse incidere sulla validità degli atti introduttivi del giudizio. La sentenza impugnata ha, inoltre, puntualmente evidenziato come IZ LI sia stata esaminata nel corso del dibattimento, con conseguente irrilevanza dell’eccepita inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni dalla stessa rese nella fase delle indagini preliminari. L’acquisizione della prova dichiarativa attraverso l’esame diretto della testimone in contraddittorio tra le parti ha, infatti, reso priva di incidenza la questione relativa all’utilizzabilità del già menzionato verbale, posto che il compendio probatorio valorizzato ai fini della decisione si è fondato sulle dichiarazioni rese in dibattimento da IZ LI e legittimamente acquisite al fascicolo processuale (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 2. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 2.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di 5 logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno correttamente indicato e valutato le prove dichiarative e documentali idonee a comprovare la penale responsabilità del ricorrente in ordine alle condotte truffaldine di cui al capo di imputazione (vedi pagg. da 7 ad 12 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.2. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. I presunti errori nella valutazione delle prove lamentati dalla difesa si risolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corte territoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un travisamento dei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte nel dibattimento, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e più dettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel contradditorio delle parti. 2.3. Deve essere, in proposito, ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, [...], Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). 6 Nel caso di specie, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito si connota per coerenza logica, completezza espositiva e corretto inquadramento giuridico dei dati fattuali, e non risulta validamente scalfito dalle censure formulate nel ricorso, le quali si limitano, nella sostanza, a proporre una lettura frammentaria e atomistica degli elementi di prova già oggetto di puntuale e analitico scrutinio da parte della Corte territoriale, nel chiaro intento di attenuarne la portata dimostrativa e di svilire la pregnanza inferenziale delle valutazioni operate. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. EF OP deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NU ER RE IN