Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
0 1 2 35 / 0 3 NONE DEL POPOLO ALLA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Indennità per SEZIONE TERZA CIVILE l'avviamento commerciale r Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10349/01 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Michele LO PIANO Cron. 2696 - Consigliere Dott. Fabio MAZZA Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep. 399 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 28/11/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: PARATARREDI DI EL LA CI & C SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STATILIO OTTATO 20, presso lo studio dell'avvocato RENATO CAPONI, difeso dall'avvocato ETTORE FRANCO BELLO, con studio in 98123 MESSINA VIA GHIBELLINA, 133, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN GA, IJ RI, AN PP, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA 2002 CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GIOVANNI 2356 MASTROENI con studio in 98123 MESSINA VIA N. FABRIZI,121, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonchè
contro
MA AL, AN GIOVANNI, AN GA OLGA;
intimati - avverso la sentenza n. 457/00 della Corte d'Appello di MESSINA sezione promiscua emessa il 23/11/2000 depositata il 07/12/00; RG.5/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ETTORE FRANCO BELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Messina in data 3.1.1996 la ditta Parattaredi di ME Li AU & C. s.n.c. conveniva in giudizio MA NI per ottenerne la condanna al pagamento della indennità per l'avviamento commerciale, che reclamava a seguito della convalida dello sfratto per la finita locazione relativa ad immo- ta bile di proprie della convenuta da essa ditta destinato all'esercizio della sua attività di commercio. 2 ри La convenuta contrastava la domanda e, in ricon- venzione, chiedeva la condanna della ditta conduttrice al pagamento del corrispettivo, che reclamavano a tito- 10 di ingiustificato arricchimento, per il protratto godimento dell'immobile nel periodo intercorso dalla scadenza della locazione alla data di rilascio dell'immobile. Il pretore adito, con sentenza depositata il gior- no 8.1.1999, condannava la locatrice a pagare a titolo di compenso per l'avviamento la somma di lire 4.262.400. Sulla impugnazione di AT NI e MA JA (successori a titolo particolare nel diritto con- troverso) e di US NI (erede dell'originaria locatrice), nel giudizio in cui erano stati citati, quali litisconsorti necessari, NI NO nonché OV ed AT LG NI quali eredi di MA NI, decideva la Corte di appello di Messina con sentenza pubblicata il 7.12.2000, la quale rigettava la domanda diretta ad ottenere la in- dennità per la perdita dell'avviamento commerciale e condannava la ditta PA a pagare la somma di lire 9.708.800 a titolo di corrispettivo dovuto per la protratta detenzione del bene sino al suo rilascio in ragione del canone ultimo corrisposto al momento della 3 ри cessazione del rapporto. I giudici di appello, pur ritenendo provato che nell'immobile locato si era svolta la vendita al det- taglio, escludevano, tuttavia, il diritto alla indenni- tà in quanto l'attività di commercio si era svolta sen- za il possesso delle prescritte autorizzazioni ammini- strative, sicché il conduttore aveva realizzato una si- tuazione illecita immeritevole di tutela. Ritenevano, inoltre, fondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale da parte del giudice di primo grado e in accoglimento di 罩 essa, consideravano che il conduttore, il quale resta nella detenzione dell'immobile in attesa di ottenere la in- dennità per l'avviamento, è tenuto al pagamento del ca- none pattuito anche se non utilizza l'immobile medesi- mo. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso la ditta PA, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza. Resistono con controricorso, illustrato anche da memoria, AT NI, MA JA e US Gior- gianni. Non hanno svolto difese gli altri intimati Antoni- na NO, OV NI ed AT LG Giorgian- ni. ри MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art.2697 C.C. nonché la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ri- corrente denuncia che il giudice di merito non avrebbe dovuto escludere il suo diritto al compenso per l'avviamento commerciale per la ritenuta insussistenza della licenza di commercio, poiché, se il giudice di merito avesse più attentamente esaminato la documenta- zione agli atti del processo, avrebbe dovuto ritenere che essa istante era perfettamente in regola per il le- gittimo esercizio del suo commercio. Assume, in particolare, che il locale condotto in locazione era adibito ad esposizione della merce, la cui vendita avveniva in altro immobile, per il quale risultava rilasciata regolare autorizzazione ammini- strativa ed in cui confluiva la clientela, ivi richia- mata agli acquisti dei prodotti altrove esposti. Il motivo non è fondato. La esclusione del diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento commerciale per il conduttore che esercita nell'immobile, senza le prescritte auto- rizzazioni amministrative, una attività di commercio che comporti contatti diretti con il pubblico degli 5 ри utenti e dei consumatori, costituisce principio di di- ritto costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.5265/93; Cass., n.12966/2000), la quale preci- sa a riguardo che non può accordarsi tutela giuridica a chi versa in una situazione illecita. Del principio suddetto il giudice di merito ha fatto esatta applicazione al caso di specie, per il quale neppure sussiste il denunciato vizio di motiva- zione circa la ritenuta insussistenza della autorizza- zione al commercio per l'immobile condotto in locazio- ne. Il giudice di merito, infatti, sulla scorta delle risultanze della prova orale, ha accertato, contraria- mente a quanto si deduce con la impugnazione, che nell'immobile in oggetto si svolgeva la attività di vendita al dettaglio non autorizzata, rispetto alla quale non era valida la licenza di commercio rilasciata per altro negozio ubicato in una strada diversa, sicchè la tesi prospettata -cioè del collegamento funzionale dell'immobile locato ad una lecita attività di commer- cio altrove autorizzata- risulta argomentatamen con- traddetta secondo motivazione indenne da censure. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto- la ricorrente assume che, avendo essa comunicato che pu avrebbe continuato a detenere l'immobile al solo fine di esercitare il diritto di ritenzione del bene sino all'effettivo pagamento a suo favore della indennità per l'avviamento, il giudice di merito aveva errato nel ritenerla obbligata al versamento dei canoni per il pe- riodo intercorso dalla cessazione della locazione all'effettivo rilascio dell'immobile. A sostegno del motivo di impugnazione la società richiama un indirizzo giurisprudenziale di questa Cor- te, indirizzo in contrasto già con altra interpretazio- ne di esclusione del preteso diritto di ritenzione e, successivamente, definitivamente superato a seguito della composizione del contrasto ad opera delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.1177 del 15.11.2000, la quale ha chiarito come nelle locazioni di immobili urbani destinati all'esercizio di attività commerciale con diritto alla indennità, il conduttore che rifiuti la restituzione dell'immobile perché il compenso dovutogli a titolo di avviamento non gli è stato ancora corrisposto, seppure non risponde del mag- gior danno ai sensi dell'art. 1591 C.C., è tenuto, tut- tavia, al pagamento del corrispettivo pattuito. Il giudice di merito del suddetto principio ha ri- tenuto di dovere fare applicazione nel caso di specie, senza peraltro considerare che, una volta escluso lo 7 ри stesso diritto alla indennità, la questione posta dalla ricorrente restava assorbita, data la insussistenza del presupposto medesimo del preteso diritto di ritenzione collegato al compenso di avviamento. La motivazione della Corte territoriale deve, per- tanto, essere corretta in conformità alla suddetta ra- tio, da ritenere assorbente (art. 384, comma 2, c.p.c.) di quella esposta nella sentenza impugnata. Con il terzo motivo di ricorso la società deduce la omessa motivazione in ordine alla proposta sua ecce- zione di inammissibilità della domanda riconvenzionale dei locatori, i quali, avendo formulato la loro richie- sta di pagamento del corrispettivo della locazione per il periodo sino all'effettivo rilascio dell'immobile come pretesa fondata sulla norma di cui all' art.2042 c.c., non avrebbero potuto ottenere la sua condanna in base al diverso titolo ex art. 1591 stesso codice. Anche l'ultima censura non può essere accolta. Nella fattispecie in esame, invero, non si è trat- tato di accoglimento della domanda in virtù di una di- versa causa petendi, relativa ad una differente azione;
ma soltanto di una qualificazione giuridica della azio- ne proposta, che erroneamente i locatori denominavano come azione di illecito arricchimento quando, invece, ne indicavano la precisa natura contrattuale di obbliga- 8 ی ل ے zione del conduttore di continuare a corrispondere il canone pattuito sino al momento della restituzione del- la res locata. Il ricorso è, quindi, rigettato con la totale com- pensazione delle spese del presente giudizio di legit- timità tra le parti costituite, ricorrendone i giusti motivi.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti costituite le spese del giudizio di cassa- zione. Roma, 28 novembre 2002. Il✓residente Il Consigliere est. Jum Angels fuctions IL CANCED MERE CI Dott.ssa MA Aiello Depositata in Cancelleria 28·1.03 ✗: FEC 1 dia Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 20.5.2003 delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 19348 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U: n°116 del 30/5/2002) O CANCELLERIA verto Ricci