Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2011, n. 11628
CASS
Sentenza 30 novembre 2011

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Massime1

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e non quello di falso in atto pubblico per induzione la condotta del privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità urbanistica dell'immobile tacendo che lo stesso era stato oggetto di abusi edilizi.

Commentari2

  • 1COMPRAVENDITA - Dichiarazioni false del venditore
    https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx

  • 2Le bugie al notaio in sede di contratto integrano il reato di falso ideologico
    Avv. Viviana Villanova · https://www.expartecreditoris.it/ · 29 settembre 2020

    La condotta della parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. L'indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) deve essere particolarmente approfondita, soprattutto nei casi in cui tra le parti sussista un rapporto di stretta parentela. Questo il principio espresso dalla Cassazione penale nella sentenza 16982 del 4 giugno 2020, ribadendo un orientamento già in precedenza chiarito nelle sentenze 11628/2011 e 5178/2017. La Suprema Corte si è pronunciata sul …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2011, n. 11628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11628
Data del deposito : 30 novembre 2011

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