Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., sussiste anche se non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha individuato l'interesse del condannato nel poter imputare ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2013, n. 27639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27639 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 12/04/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI EP - Consigliere - N. 1392
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 36103/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ PE N. IL 16/08/1951;
avverso l'ordinanza n. 280/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 20/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20.4.2012 la corte d'appello di Catania, investita come giudice dell'esecuzione, disponeva non luogo a provvedere sulla richiesta di applicazione del regime del reato continuato avanzata da AZ EP, sul presupposto che i reati di cui alle sentenze indicate dalla difesa erano già state considerate computando la pena complessiva in anni trenta di reclusione.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del prevenuto per dedurre con unico motivo, violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., atteso che non sarebbero state considerate la sentenza 8.3.2007, definitiva l'11.3.2008 con cui il prevenuto riportò condanna ad anni 12 e mesi otto di reclusione e la sentenza Corte d'assise d'appello di Catania emessa il 19.1.2009, irrevocabile il 21.4.2009 con cui il RA fu condannato alla pena di anni cinque di reclusione.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, così come rilevato dal Procuratore Generale:
l'ordinanza impugnata si espone alle censure avanzate, poiché i giudici a quibus si sono limitati a rilevare che tutte le sentenze per cui venne richiesta l'applicazione della disciplina del reato continuato risultavano computate in provvedimenti di cumulo emessi dalla Procura di Catania, che avevano determinato la pena complessiva da scontare in anni trenta di reclusione, laddove non risultano incluse le sentenze emesse dopo il 28.5.2003 su cui la corte territoriale era stata sollecitata a pronunciarsi. Giova ricordare che in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se detta riconsiderazione non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità delle pene da espiare. L'interesse è da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato (Sez. 1, 10.1.2007, n. 4692). L'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013