CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 16994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16994 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: WANG SHENGSHENG nato il [...] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsi); udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Minister , in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha con so chiedendo udito il di sore Penale Sent. Sez. 4 Num. 16994 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IIll FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26/5;2022, la Corte d'appello di Milano parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a WA SH in quella di mesi quattro di arresto ed euro 1430,00 di ammenda;
ha revocato la confisca dell'autovettura disposta dal Tribunale, risultando la vettura intestata a persona diversa dalla conducente. Alla imputata, odierna ricorrente, era contestato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada per avere circolato alla guida della vettura Mercedes, meglio indicata nella imputazione, in stato di ebbrezza, fatto aggravato dall'orario notturno e dall'avere provocato un incidente stradale. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Mancanza di motivazione in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di appello, lamentando che le ragioni giustificatrici del rigetto risultano essere del tutto avulse dal fatto storico accertato in giudizio e dalle circostanze evidenziate nell'atto di appello. I giudici si sarebbero limitati ad effettuare un mero richiamo del capo d'imputazione. II) Carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale nonostante la concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena. III) Violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. essendo stata inflitta, all'esito del giudizio di appello promosso dalla sola imputata, una pena pecuniaria di entità superiore a quella irrogata dal primo giudice con conseguente violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Non si individuano i profili di manifesta illogicità e carenza della motivazione evidenziati dalla difesa nell'impugnazione qui proposta. La Corte di merito, sebbene con argomentare succinto, ha offerto congrua risposta alle censure difensive e le doglianze illustrate nel ricorso sono reiterative di quelle già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e disattese con argomentazioni corrette in punto di diritto e sostenute da adeguate considerazioni logiche. Quanto al primo motivo di ricorso si osserva: Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto applicabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all'interno della stessa fattispecie tipica, rapportate ai valori del tasso alcolemico accertato, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, si colloca la previsione di una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez. Un. , n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589). La suddetta pronuncia ha anche chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266590). Ebbene, nei caso che occupa il giudice di merito, nel solco dei principi stabiliti da questa Corte, ha fatto riferimento a circostanze della vicenda che non consentono di esprimere una valutazione di particolare tenuità del fatto, valorizzando aspetti (tempo di notte e causazione di un incidente stradale) certamente idonee a rivelare un maggior grado di offensività della condotta. Trattandosi di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata in sede di legittimità ove non si riconoscano nei discorso giustificativo evidenti manifestazioni di un ragionamento illogico, contraddittorio o incoerente. 2. Del pari infondato è il secondo profilo relativo al diniego del beneficio della non menzione. Il legislatore fa dipendere la concessione del beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Nella specie sono ben esplicitate le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto non concedibile il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ragioni riconducibili alle evidenziate modalità del fatto ed al grado elevato dello stato di ebbrezza. Il fatto che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non è circostanza idonea ad inficiare la motivazione riguardante il mancato riconoscimento dell'ulteriore beneficio della non menzione. Si tratta invero di istituti diversi, non rispondenti alle medesime finalità (cfr. Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018 Rv. 274106 - 01:"Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità cli revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro''). Non ignora il collegio come recente giurisprudenza di questa stessa sezione abbia affermato che "La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato" (Sez. 4, Sentenza n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787). Nel caso in esame risulta dalla lettura della pronuncia di appello che la negazione del beneficio della non menzione sia dipesa anche dalla circostanza ulteriore dell'elevato grado di ebbrezza alcolica;
pertanto, non vi è sovrapposizione di elementi valutativi impiegati a diversi fini. 3. Del pari meritevole di rigetto è l'ultimo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della determinazione, all'esito del giudizio di appello, della sola pena pecuniaria finale in misura superiore a quella irrogata cori la sentenza di primo grado. Sul punto è sufficiente richiamare il costante insegnamento di questa Corte secondo cui «non viola il divieto di reformatio !n peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo gado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. 4 pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv. 274264; precedenti conformi n. 2936 del 2010 Rv. 246137; n. 27723 del 2013 Rv. 256801). In materia non si ravvisa il denunciato contrasto giurisprudenziale, registrandosi un solo precedente di segno contrario rimasto del tutto isolato (Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020, dep. 2021, Mambrini, Rv. 280947). Nella specie è pacifico che, operato l'indicato ragguaglio, risulti rispettata l'entità della pena finale irrogata dal giudice di primo grado. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P . Q . M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udito il Pubblico Minister , in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha con so chiedendo udito il di sore Penale Sent. Sez. 4 Num. 16994 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IIll FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26/5;2022, la Corte d'appello di Milano parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a WA SH in quella di mesi quattro di arresto ed euro 1430,00 di ammenda;
ha revocato la confisca dell'autovettura disposta dal Tribunale, risultando la vettura intestata a persona diversa dalla conducente. Alla imputata, odierna ricorrente, era contestato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada per avere circolato alla guida della vettura Mercedes, meglio indicata nella imputazione, in stato di ebbrezza, fatto aggravato dall'orario notturno e dall'avere provocato un incidente stradale. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Mancanza di motivazione in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di appello, lamentando che le ragioni giustificatrici del rigetto risultano essere del tutto avulse dal fatto storico accertato in giudizio e dalle circostanze evidenziate nell'atto di appello. I giudici si sarebbero limitati ad effettuare un mero richiamo del capo d'imputazione. II) Carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale nonostante la concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena. III) Violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. essendo stata inflitta, all'esito del giudizio di appello promosso dalla sola imputata, una pena pecuniaria di entità superiore a quella irrogata dal primo giudice con conseguente violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Non si individuano i profili di manifesta illogicità e carenza della motivazione evidenziati dalla difesa nell'impugnazione qui proposta. La Corte di merito, sebbene con argomentare succinto, ha offerto congrua risposta alle censure difensive e le doglianze illustrate nel ricorso sono reiterative di quelle già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e disattese con argomentazioni corrette in punto di diritto e sostenute da adeguate considerazioni logiche. Quanto al primo motivo di ricorso si osserva: Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto applicabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all'interno della stessa fattispecie tipica, rapportate ai valori del tasso alcolemico accertato, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, si colloca la previsione di una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez. Un. , n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589). La suddetta pronuncia ha anche chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266590). Ebbene, nei caso che occupa il giudice di merito, nel solco dei principi stabiliti da questa Corte, ha fatto riferimento a circostanze della vicenda che non consentono di esprimere una valutazione di particolare tenuità del fatto, valorizzando aspetti (tempo di notte e causazione di un incidente stradale) certamente idonee a rivelare un maggior grado di offensività della condotta. Trattandosi di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata in sede di legittimità ove non si riconoscano nei discorso giustificativo evidenti manifestazioni di un ragionamento illogico, contraddittorio o incoerente. 2. Del pari infondato è il secondo profilo relativo al diniego del beneficio della non menzione. Il legislatore fa dipendere la concessione del beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Nella specie sono ben esplicitate le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto non concedibile il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ragioni riconducibili alle evidenziate modalità del fatto ed al grado elevato dello stato di ebbrezza. Il fatto che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non è circostanza idonea ad inficiare la motivazione riguardante il mancato riconoscimento dell'ulteriore beneficio della non menzione. Si tratta invero di istituti diversi, non rispondenti alle medesime finalità (cfr. Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018 Rv. 274106 - 01:"Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità cli revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro''). Non ignora il collegio come recente giurisprudenza di questa stessa sezione abbia affermato che "La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato" (Sez. 4, Sentenza n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787). Nel caso in esame risulta dalla lettura della pronuncia di appello che la negazione del beneficio della non menzione sia dipesa anche dalla circostanza ulteriore dell'elevato grado di ebbrezza alcolica;
pertanto, non vi è sovrapposizione di elementi valutativi impiegati a diversi fini. 3. Del pari meritevole di rigetto è l'ultimo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della determinazione, all'esito del giudizio di appello, della sola pena pecuniaria finale in misura superiore a quella irrogata cori la sentenza di primo grado. Sul punto è sufficiente richiamare il costante insegnamento di questa Corte secondo cui «non viola il divieto di reformatio !n peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo gado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. 4 pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv. 274264; precedenti conformi n. 2936 del 2010 Rv. 246137; n. 27723 del 2013 Rv. 256801). In materia non si ravvisa il denunciato contrasto giurisprudenziale, registrandosi un solo precedente di segno contrario rimasto del tutto isolato (Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020, dep. 2021, Mambrini, Rv. 280947). Nella specie è pacifico che, operato l'indicato ragguaglio, risulti rispettata l'entità della pena finale irrogata dal giudice di primo grado. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P . Q . M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente