CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 6719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6719 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE EF PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI DI NA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Cristian Cristiano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. £44415/kial.10 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6719 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 1 dicembre 2021, decidendo in sede di rinvio per l'annullamento della precedente pronuncia del 23 giugno 2020 con la decisione della Cassazione n. 11470 del 9 marzo 2021 (annullamento limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata), in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza del 19 luglio 2018, ha applicato a De IS GI la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 1. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (133, 203, 228 e 229 cod. pen.); mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla mancata verifica della sussistenza della pericolosità attuale del ricorrente. La Corte di appello ha richiamato le condotte poste in essere dal ricorrente in periodi risalenti nel tempo, con travisamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, LU EL, che aveva riferito dell'allontanamento dell'imputato dal sodalizio criminale. Il ricorrente ha lasciato, volontariamente, l'associazione da quattro anni prima della misura cautelare, in tempi non sospetti, come riferito dal collaboratore EL. La Corte di appello applica la misura di sicurezza come fosse un automatismo, senza valutare la pericolosità sociale al momento della decisione. Il ricorrente ha goduto anche di liberazione anticipata, come risulta dall'ordine di esecuzione della pena, della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro. La stessa Corte di appello, con la sentenza del 20 giugno 2020, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in riforma della decisione di primo grado, con applicazione errata della libertà vigilata, ritenendola obbligatoria. La regolare condotta dell'imputato esclude la pericolosità dello stesso al momento della decisione impugnata. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla pericolosità del ricorrente anche valutando anche le dichiarazioni del EL LU, rilevando che il ricorrente, nonostante la sua giovane età, ha commesso condotte che evidenziano uno spessore criminale di livello, che esula dalla sussistenza del vincolo associativo. Egli custodiva ingenti quantitativi di droga per il sodalizio criminale e le armi;
insieme ad altri ha incendiato un autocompattatore dell'azienda Vallecrati con minaccia a mano armata degli autisti. Inoltre, insieme a EL ha esploso colpi di pistola per intimidire PE LU alla saracinesca del suo locale. I collaboratori di giustizia FO e LE riferivano del possesso e del porto di una pistola da parte dell'imputato pe rle sue esigenze. Le dichiarazion i di LU EL non sono state travisate, ma opportunamente valutate dalla Corte di appello nel loro complessivo contenuto (il ricorrente, invece, riporta nel ricorso in cassazione solo uno stralcio delle dichiarazioni). La Corte di appello, poi valuta, i precedenti penali dell'imputato anche se unificati con la continuazione. Del resto, la valutazione della pericolosità sociale deve valutarsi sia con riferimento alla gravità dei reati commessi, sia dal comportamento successivo: "Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la 2 LUV(Iiihe r P libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena" (Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 31/10/2018 Cc. (dep. 10/01/2019) Rv. 274790 - 01; vedi anche Sez. 1, Sentenza n. 7188 del 10/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 280804 - 0). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI DI NA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Cristian Cristiano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. £44415/kial.10 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6719 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 1 dicembre 2021, decidendo in sede di rinvio per l'annullamento della precedente pronuncia del 23 giugno 2020 con la decisione della Cassazione n. 11470 del 9 marzo 2021 (annullamento limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata), in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza del 19 luglio 2018, ha applicato a De IS GI la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 1. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (133, 203, 228 e 229 cod. pen.); mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla mancata verifica della sussistenza della pericolosità attuale del ricorrente. La Corte di appello ha richiamato le condotte poste in essere dal ricorrente in periodi risalenti nel tempo, con travisamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, LU EL, che aveva riferito dell'allontanamento dell'imputato dal sodalizio criminale. Il ricorrente ha lasciato, volontariamente, l'associazione da quattro anni prima della misura cautelare, in tempi non sospetti, come riferito dal collaboratore EL. La Corte di appello applica la misura di sicurezza come fosse un automatismo, senza valutare la pericolosità sociale al momento della decisione. Il ricorrente ha goduto anche di liberazione anticipata, come risulta dall'ordine di esecuzione della pena, della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro. La stessa Corte di appello, con la sentenza del 20 giugno 2020, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in riforma della decisione di primo grado, con applicazione errata della libertà vigilata, ritenendola obbligatoria. La regolare condotta dell'imputato esclude la pericolosità dello stesso al momento della decisione impugnata. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla pericolosità del ricorrente anche valutando anche le dichiarazioni del EL LU, rilevando che il ricorrente, nonostante la sua giovane età, ha commesso condotte che evidenziano uno spessore criminale di livello, che esula dalla sussistenza del vincolo associativo. Egli custodiva ingenti quantitativi di droga per il sodalizio criminale e le armi;
insieme ad altri ha incendiato un autocompattatore dell'azienda Vallecrati con minaccia a mano armata degli autisti. Inoltre, insieme a EL ha esploso colpi di pistola per intimidire PE LU alla saracinesca del suo locale. I collaboratori di giustizia FO e LE riferivano del possesso e del porto di una pistola da parte dell'imputato pe rle sue esigenze. Le dichiarazion i di LU EL non sono state travisate, ma opportunamente valutate dalla Corte di appello nel loro complessivo contenuto (il ricorrente, invece, riporta nel ricorso in cassazione solo uno stralcio delle dichiarazioni). La Corte di appello, poi valuta, i precedenti penali dell'imputato anche se unificati con la continuazione. Del resto, la valutazione della pericolosità sociale deve valutarsi sia con riferimento alla gravità dei reati commessi, sia dal comportamento successivo: "Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la 2 LUV(Iiihe r P libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena" (Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 31/10/2018 Cc. (dep. 10/01/2019) Rv. 274790 - 01; vedi anche Sez. 1, Sentenza n. 7188 del 10/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 280804 - 0). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/11/2022