Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15398 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Gaetano 1 5 3 98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ja colazione stradale;
02 Oggetto diretta contro l'assicu- azio rat e per risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE prescrizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri ngis R.G.N. 2630/99 NICASTRO Presidente MALZONEDott. Ennio Rel. Consigliere - Consigliere 35986 Cron. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Ud. 10/05/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PP IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U presso lo studio dell'avvocato DIEGOBARTOLOMEI 23, BRUNCO, difeso dall'avvocato AGATA BISOGNO, giusta delega in atti;
B - ricorrente
contro
FIRS ITAL IN LCA, con sede in Roma, in persona del Commissario Liquidatore Prof. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, difeso dall'avvocato GIOVANNI RIZZO, giusta delega 2002 in atti;
1141 -- controricorrente 1 nonchè
contro
APICELLA FILOMENA, GENERALI ASSIC;
intimati -- avverso la sentenza n. 103/98 del Giudice di pace di EBOLI, emessa il 19/02/98 e depositata il 26/02/98 (R.G. 1133/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso perGenerale Dott. Carlo DESTRO che ha l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 5.6/14.6.97 NA NI conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di Eboli CE NA, Le Generali Ass.ni e il Commissario liquida- - tore della FIRS in 1.c.a. per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura Fiat Ritmo tg.SA-592812 a seguito del sinistro stradale verifica- tosi in Battipaglia via Napoli in data 17.1.92, allor- chè la medesima regolarmente parcheggiata veniva urtata dal furgone Ducato tg.SA - 474593 di proprietà della convenuta ed assicurata con la FIRS. Il Commissario liquidatore, costituitosi in giudi- 2 zio, eccepiva preliminarmente la prescrizione biennale del diritto al risarcimento e contestava nel merito l'avversa pretesa. L'adìto giudice con sentenza n. 103 del 19.2.98 di- chiarava prescritto il diritto al risarcimento del dan- no dell'attrice compensando le spese di lite. Per la cassazione della decisione ricorre il NA esponendo un solo motivo. Resiste con controricorso la FIRS spa L.G.A. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2947 e 133 C.C., nonchè difetto di motivazione su punti decisivi della controversia, si censura la sentenza impugnata nel pun- to in cui si è dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circola-zione stradale ex art. 2947, cc.2° C.C., per il decorso dei due anni dall'ultimo atto interruttivo del 24.1.92 e si sostiene che, ai fini del decorso del biennio, il g.d.p. non aveva tenuto conto della lettera raccomandata con r.r. n.4648 del 3.4.1933 con la quale, prima della raccoman- data pervenuta il 25.1.94, era stato interrotto il ter- mine di prescrizione. Il ricorso è inammissibile, attenendo alla mancata valutazione di un atto documentale, che può essere fat- 3 ta valere solamente col mezzo della revocazione. Ciò a prescindere dal fatto che lo stesso ricorren- te ammette poi che la lettera raccomandata, di cui la- menta la mancata valutazione ai fini dell'interruzione della prescrizione, non fu indicata negli atti di- fensivi (citazione e fascicolo di parte). Consegue alla ritenuta inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo in favore della intimata FIRS Ital in L.C.A.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di Cas- sazione in favore della FIRS in L.C.A., che liquida in euro.86 85- % oltre onorari in euro 450,00 (quattrocentocinquanta). O L L O ) 4 B 7 E 3 E Così deciso in Roma 10.5.02. . C E N A N , P 1 O I I 9 Z 9 D Il Cons. rel. Il Presidente A 1 - R E 1 T 1 C S I - I 1 G D 2 E 9 Ennio Malzone- -Dr. Gaetano Nicastro- U R 3 I A E G вибаи ш D 6 E 4 T N T E S S E I ( IL CANCELLIERE C1 Dottssaliaria Aiello ム4.11.02 Ogg A 4