Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10261 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL1026 1 0 1 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 6973/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 22871 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 24/ 04/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: OM IA (vedova EL), EL RI BR, EL LA, EL IO AN quali eredi del Sig. EL TO, CC DO, EL FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 rappresentante 1934 in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio -1- dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 6286/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/04/98 R.G.N. 31167/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 24/04/01 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2.9.98, in dichiarato dissenso dal consolidato indirizzo di questa Corte, ha rigettato la domanda proposta dal sign. TO LO e dai suoi litisconsorti,dipendenti della spa Ferrovie dello Stato, ed in precedenza di ditte appaltatrici della stessa, volta ad ottenere, dal 1.1.81, gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio precedente all'assunzione presso la società stessa, previsti dell'art.4 della legge 1 luglio 1982 n.426, in relazione all'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n.42 e dall'art. 10 della legge 30 aprile 1982 n.220; incrementi concessi dall'ente solo con decorrenza 1 gennaio 1986. Gli eredi del sign.LO chiedono con ricorso sostenuto da un unico motivo la cassazione della sentenza. Laspa Ferrovie dello Stato resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.10 1.n.220/82, 15 primo comma 1.n.42/79, 4 primo comma 1.n.426 /82. Essi lamentano che Il Tribunale non si sia attenuto al consolidato indirizzo di questa Corte ed in particolare alla decisione n. 11926/92 - che riconosce spettante il predetto incremento sin dal 1.1.81. 1 La Corte rileva che effettivamente esiste un suo consolidato indirizzo secondo cui il beneficio previsto dall'art.4 della legge 1 luglio 1982 n. 426, costituito dalla rivalutazione - con effetto dal 1.1.1981, nella misura prevista per le varie categorie d'inquadramento e per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di servizio di ruolo, e non di ruolo, prestato presso l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato dell'indennità di lire 800 introdotta dall'art.15 della legge 6 febbraio 1979 n.42, spetta, ancorchè il primo comma del citato art.4 faccia riferimento solo al servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Azienda e le amministrazioni predette, anche in relazione al servizio che i lavoratori, poi inquadrati nei ruoli del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, abbiano in precedenza svolto alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari, tenuto conto che lo stesso art. 4 della legge n.426 del 1982 prevede, al terzo comma, che l'attribuzione viene effettuata d'ufficio per il personale (di cui fanno parte i lavoratori predetti) nei confronti del quale sia stato applicato l'art.15, primo e secondo comma, della legge n.42 del 1979 e successive modificazioni ed integrazioni ( Cass. 509/96, 2203/93, 91/94 ,6339/95,; con riferimento alla costituzionalità della normativa in tal modo interpretata: 11926/92, 10076/93, 4907/95). In relazione a tale indirizzo il dissenso del Tribunale si incentra sull'interpretazione sistematica data alla Corte alla norma in questione contrapposta a quella letterale per cui il Tribunale opta. 2 Esso non aggiunge alcuna nuova sostanziale argomentazione rispetto a quelle già vagliate da questa Corte per escluderla. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Potendosi decidere la causa nel merito, va rigettato l'appello proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato e la spa Ferrovie dello Stato va condannata alle spese del relativo grado oltre a quelle del presente giudizio nella misura liquidata in dispossitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta l'appello. Condanna la spa Ferrovie dello Stato alle spese del grado d'appello liquidate in lire 2.500.000 di cui lire 450.000 per diritti di procuratore e residue per onorari, nonché alle spese del presente giudizio liquidate in lire 64,000 oltre lire 3.000.000 per onorari con attribuzione all'avv. Roberto Muggia anticipatario. Roma 24 aprile 2001 Il Consigliere es. Cossado Sughelina Il Presidente معتدل محمد I D , IL CANCEL A O S RE L 0 S Depositato in O ncelleria L 1 A O T . , B T A R D A S L' E oggi, 2.6 LUG 2001 A O L P T P S T U O S P IL CANCELLIERE E O A D A L IL CAS SPEC Duit 3