Sentenza 3 dicembre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altre persone, purché ciò si verifichi in un contesto dal quale possa desumersi che il soggetto attivo abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la minaccia è stata indirizzata a persona legata al soggetto passivo da una relazione di strettissima parentela).
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La massima Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la minaccia di morte proferita dall'imputato dinanzi agli agenti penitenziari ai danni di un altro detenuto, non presente, abbia comunque prodotto in quest'ultimo, alla luce degli eventi successivi e delle misure di protezione adottate a sua tutela, uno stato di turbamento psichico idoneo a configurare il reato - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2010, n. 8898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8898 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/12/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 2088
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 295/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC OL, N. IL 09/02/1963;
avverso la sentenza n. 21/2005 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 09/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1.- Con sentenza del 09.10.2008 la Corte d'appello di Campobasso confermava la penale responsabilità di IC LA per i reati di cui agli artt. 337, 612 e 635 c.p., per avere opposto resistenza, mediante minacce e violenza, ai Carabinieri intervenuti per fermare la sua condotta di minaccia nei confronti di De NI TO, che egli poneva in essere dopo aver danneggiato il portone d'ingresso del condominio e la porta dell'appartamento in cui abitava la madre del predetto AK IR IZ.
2.- Propone ricorso il prevenuto, deducendo che:
a.- la condotta tenuta nei confronti dei Carabinieri era una mera espressione di volgarità ingiuriosa e minatoria, non finalizzata a incidere sulla loro attività e non perseguibile per mancanza di querela;
b.- la condotta tenuta nei confronti del De HE non poteva integrare minaccia, sia per il contenuto delle parole profferite che per l'assenza in casa della persona offesa;
c. - la presunta condotta di danneggiamento non viene concretamente descritta dai giudici di merito.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva, invero, in ordine ai rilievi di cui sopra:
- sub 2.a., che con lo stesso si intende contrapporre una propria valutazione a quella non illogicamente operata dal giudice di merito;
- sub 2.b., che con lo stesso, da un lato, sì incorre nella stessa improponibile censura formulata col rilievo di cui sub 2.a. e, dall'altro, si prospetta una tesi giuridica già respinta dalla giurisprudenza, che ha infatti statuito (Sez. 6, n. 36353 del 26/05/2003, dep. 22/09/2003, imp. Chiazza, Rv. 226644) che, ai fini della configurazione del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, essendo solo necessario che questa sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l'agente abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio (come sicuramente si verifica nel caso - ricorrente nella specie - Fattispecie in cui la minaccia sia stata pronunciata a persona legata al soggetto passivo da relazione di strettissima parentela);
- sub 2.c, che lo stesso è smentito dalle risultanze riportate nella sentenza impugnata (ove si parla di scardinamento del portone d'ingresso del condominio e della porta dell'appartamento in cui abitava AK IR IZ.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011