Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis cod. pen.), il possesso di una carta di identità falsa rilasciata dall'autorità bulgara, considerato che il passaggio dallo Stato di appartenenza ad altro Stato dell'Unione costituisce un espatrio a tutti gli effetti, ancorché non sia richiesto più ai cittadini il possesso del passaporto ma un valido documento di riconoscimento che costituisce titolo valido per l'espatrio tra i Paesi membri dell'Unione di tutti i cittadini comunitari. (Fattispecie relativa alla falsificazione della carta di identità, documento di identificazione sufficiente per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri dell'Unione europea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2007, n. 46831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46831 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico Presidente del 22/11/2007
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 1759
Dott. PALLA Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere N. 033283/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OV RA N. IL 24/05/1968;
avverso ORDINANZA del 28/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A IC RA, cittadino serbo arrestato in flagranza di reato, ritualmente convalidato, è stata applicata dal Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16 agosto 2007, la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato per il reato di cui all'art. 497 bis c.p., essendo stato trovato in possesso di una carta di identità a nome VA ND rilasciata dall'Autorità bulgara, documento valido per l'espatrio, riportante la sua effige.
Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza emessa in data 28 agosto 2007, rigettava l'istanza di riesame dell'indagato. Con il ricorso per cassazione IC RA deduceva la erronea applicazione di legge in relazione all'art. 497 bis c.p. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare imposta. Spiegava il ricorrente che a seguito della adesione della Bulgaria all'Unione europea ed in virtù del D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52, art. 1 i cittadini bulgari avevano libero accesso nel territorio della Repubblica Italiana se muniti di un valido documento di identificazione.
È evidente allora, secondo il ricorrente, che non è necessaria sul documento la dicitura valido per l'espatrio.
Da ciò deriverebbe la inapplicabilità dell'art. 497 bis c.p.p. e la eventuale configurabilità del reato di cui all'art. 489 c.p., che non consente l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Quanto poi alle esigenze cautelari la incensuratezza dell'indagato e la sua confessione non avrebbero consentito di ritenerle sussistenti. I motivi posti a sostengo del ricorso non sono fondati. È necessario premettere in punto di fatto che il IC è cittadino serbo, essendo nato in [...] il [...], ed in quanto tale, non avendo la Serbia aderito all'Unione europea, non aveva alcun diritto di liberamente accedere e circolare in Italia. Inoltre il IC è in Italia sin dall'ormai lontano 1987 ed assume varie diverse identità, come del resto è accaduto nel caso di specie, per sfuggire alla identificazione.
Ciò posto è del tutto pacifico che il documento in possesso dell'indagato fosse falso, come è emerso dagli accertamenti compiuti e dalla confessione dell'indagato.
Il fatto integra il delitto contestato previsto e punito dall'art.497 bis c.p., reato introdotto dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art.10, convertito con modifiche nella L. 31 luglio 2005, n. 155.
La norma punisce allo stesso modo sia la fabbricazione che il possesso di un documento falso valido per l'espatrio. L'indagato era certamente in possesso del documento falso perché venne sorpreso in flagranza di reato.
La norma in discussione concerne, come già detto, i documenti validi per l'espatrio.
Orbene, se è vero che i cittadini di ogni Stato appartenente all'Unione europea sono considerati cittadini europei - anche se il IC comunque non lo era -, è pure vero che tecnicamente il passaggio dallo Stato di appartenenza ad altro Stato dell'Unione costituisce senz'altro un vero e proprio espatrio, dal momento che l'Unione non è uno Stato federale e nemmeno una confederazione di Stati, ma una semplice Unione per determinati fini e per gli effetti voluti dai trattati europei.
In effetti il concetto di sovranità di ogni Stato aderente all'Unione non è venuto meno e, quindi, l'uscita dai confini territoriali di ciascuno Stato membro deve considerarsi espatrio a tutti gli effetti.
Si è voluta, però, rendere possibile, nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione europea, una maggiore circolazione non solo delle merci e dei capitali, ma anche dei cittadini e, quindi, si è prevista una semplificazione delle modalità di accesso al territorio di uno Stato membro non richiedendo più ai cittadini il possesso del passaporto.
È richiesto, invece, il semplice possesso di un valido documento di riconoscimento, che costituisce titolo valido per l'espatrio tra i Paesi membri dell'Unione di tutti i cittadini comunitari. Da ciò discende, ad esempio, che anche la falsificazione della carta di identità, documento di identificazione sufficiente per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri dell'Unione europea, integra il delitto di cui all'art. 497 bis c.p., essendo a tutti gli effetti un documento valido per l'espatrio senza la necessità di apposita dicitura.
In virtù di tale ragionamento, evidentemente il delitto de quo a maggior ragione sussiste anche quando sul documento di riconoscimento venga apposta la dicitura valido per l'espatrio.
Siffatta interpretazione letterale appare, in verità, l'unica possibile, tenuto conto del testo della norma.
Essa, peraltro, non confligge affatto con una interpretazione sistematica dell'istituto e delle finalità che il legislatore intendeva raggiungere.
Infatti è del tutto logico che il legislatore abbia voluto inasprire le pene per la falsificazione dei documenti di riconoscimento che siano idonei anche all'espatrio per la maggiore obiettiva rilevanza di tali documenti.
Inoltre ad una maggiore possibilità della circolazione dei cittadini comunitari tra gli Stati membri non poteva che corrispondere una maggiore severità nella repressione della falsificazione di quei documenti che sono idonei a garantire tale libera circolazione. Ma anche se si esamina il problema da un altro punto di vista non si può che pervenire alle stesse conclusioni.
Infatti se per circolare tra gli Stati membri dell'Unione europea è sufficiente un valido documento di riconoscimento, per accedere in altri Stati, che non richiedono il passaporto, è necessario il documento di riconoscimento con l'apposizione della dicitura valido per l'espatrio.
Quindi anche per tale considerazione il documento in possesso del IC rientra tra quelli previsti dall'art. 497 bis c.p.. Nè è possibile obiettare che l'indagato aveva utilizzato il documento per entrare in Italia, Paese membro dell'Unione che richiede per l'accesso dei cittadini comunitari il documento di riconoscimento, perché la norma in discussione punisce il possesso del documento falso indipendentemente dalla sua utilizzazione o meno. Per concludere sul punto il fatto contestato al IC integra il delitto previsto e punito dall'art. 497 bis c.p. e, come correttamente rilevato dai giudici del merito, sussistono a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p.. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari le osservazioni del ricorrente non hanno pregio.
La confessione del IC è assolutamente irrilevante ai fini di una corretta valutazione della personalità dell'indagato, dal momento che il IC non poteva fare altro che ammettere le sue responsabilità essendo stato trovato in possesso del documento falso.
Lo stato di incensuratezza dell'indagato appare in verità dubbio dal momento che il IC è presente sul territorio nazionale clandestinamente sin dal 1987 ed ha fornito generalità diverse;
il Tribunale ha rilevato che sono molti gli alias che debbono rapportarsi al IC per effetto dei rilievi dattiloscopici eseguiti.
Sarà, quindi, necessaria una accurata indagine per stabilire se l'indagato sia davvero incensurato o meno.
In ogni caso ha ragione il Tribunale quando rileva che sullo stato di incensuratezza prevalgono il pericolo di reiterazione dal momento che il IC si è trattenuto illegalmente in Italia per lunghissimo tempo senza mai regolarizzare la sua posizione e, quindi, è presumibile che si procuri di nuovo documenti falsi per continuare a trattenersi illegalmente in Italia, e la obiettiva gravità della condotta, che non consente di ritenere che la pena irroganda per tale fatto possa essere contenuta nei limiti che consentono la sospensione condizionale della pena.
La misura appare adeguata e proporzionata alla gravità della condotta ed alla personalità dell'indagato che, come messo in evidenza dal Tribunale, non ha esitato a fornire numerose volte false generalità alle forse dell'ordine.
Trattasi di valutazioni di merito del tutto ragionevoli che non sono censurabili in sede di legittimità.
Le ragioni indicate impongono, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per l'invio delle comunicazioni e degli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007